Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 41463 del 24 ottobre 2012

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 03/11/2011 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Gup presso il Tribunale di Napoli in data 23/02/2010 di condanna di P.A. alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione per i reati di cui agli artt.73, comma 1 e 80, comma 1, del Dpr n. 309 del 1990, 337 e 341 bis c.p. nonché 582 e 585 c.p.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Difensore dell’imputato; con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 127 e 599 c.p.p.; osserva che, detenuto, al momento del processo, nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, pur avendo egli chiesto di partecipare all’udienza camerale del 03/11/2011 innanzi alla Corte d’appello, l’udienza è stata tenuta in sua assenza, essendo dunque stato violato il suo diritto a presenziare come consacrato, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 35399 del 24/06/2010, e come derivante, senza i condizionamenti di sorta in precedenza individuati dalla giurisprudenza, dalla interpretazione dell’art. 599 c.p.p. come norma speciale rispetto all’art. 127 c.p.p. In particolare rileva non essere necessario, ai fini della necessità di disporre la comparizione personale dell’imputato, che egli sia ristretto in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice procedente e che la richiesta sia fatta cinque giorni prima dell’udienza. Lamenta pertanto la nullità assoluta ed insanabile dell’udienza tenutasi e, conseguentemente, della sentenza.
Con un secondo motivo lamenta che la Corte abbia illegittimamente ritenuto l’aggravante di cui all’art. 112 n. 4 c.p. e 80 comma 1 lett. b del Dpr n. 309 del 1990 per avere concorso nella condotta di cessione di stupefacente con persona minore di età; rileva che, conformemente ad indirizzo della Corte di cassazione, il rinvio alla disposizione codicistica effettuato dall’art. 80 lett. b) non può intendersi come riferito anche alla condotta di chi abbia concorso con minore, posto che il rinvio, di natura recettizia, andrebbe limitato alle sole ipotesi di cui all’art. 112 che erano previste al momento in cui l’art. 80 ebbe ad essere introdotto, tra le quali non rientrava appunto il predetto concorso, introdotto soltanto con l’art. 3 della L. n. 94 del 2009. Ciò sarebbe, secondo il ricorrente, dimostrato anche dalla necessaria distinzione tra i casi in cui la compartecipazione nel reato sia sintomatica di un rapporto di subordinazione del minore e quelli in cui invece la volontà del minore di delinquere non sia fomentata dall’adulto, come del resto emergente dai dati fattuali della vicenda in esame.
Con un terzo motivo lamenta mancata o contraddittoria motivazione in ordine all’affermato concorso con soggetto (il minore E.I.) mai tratto in arresto né assoggettato ad alcun procedimento penale, ma unicamente individuato dagli operanti di polizia sulla base della loro conoscenza personale.

Considerato in diritto

3. Il primo motivo, assorbente rispetto ai restanti, è fondato. Risulta dalla copia della richiesta allegata alla denuncia sporta dal ricorrente alla Procura di Santa Maria Capua Vetere in atti che il giorno 2/11/2011 l’imputato, detenuto presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, ebbe ad inoltrare, per il tramite dell’Ufficio Matricola,richiesta di presenziare alla udienza che si sarebbe tenuta l’indomani, ovvero il 3/11/2001 alle ore 9,00 presso la quarta sezione penale della Corte d’Appello. Risulta inoltre, dal verbale di detta udienza, che il processo ebbe, invece, a tenersi nell’assenza del medesimo, senza che consti che, nel frattempo, il ricorrente abbia rinunciato a tale comparizione. Anzi, nella denuncia suddetta l’imputato ha sostenuto che il 3/11, prelevato dalla scorta alle ore 08,50 per essere tradotto in Corte d’appello, ebbe ad ivi giungere alle ore 10,30 circa per aspettare, all’interno di un’aula, sino alle ore 14,00 apprendendo poi che il processo si era già svolto.
Ciò posto, e a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la mancata comparizione del P., resta il dato oggettivo che egli, pur avendolo richiesto in tempo utile (ovvero il giorno prima dell’udienza da tenersi in luogo non distante da quello della detenzione) affinché si potesse procedere alla traduzione, non poté presenziare alla udienza dinanzi alla Corte. Ciò ha determinato la nullità assoluta del giudizio di appello e della impugnata sentenza. Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 35399 del 24/06/2010, F, Rv. 247836, si è infatti affermato, proprio in fattispecie che, analogamente alla presente, riguardava celebrazione del giudizio di appello in assenza dell’imputato che il giorno prima dell’udienza aveva fatto richiesta di presenziarvi, la mancata traduzione all’udienza camerale d’appello, perché non disposta o non eseguita, dell’imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza, rilevabile, come tale, in ogni stato e grado del procedimento; in particolare la Corte ha escluso che, ai fini del diritto a presenziare, sia necessario, da un lato che l’imputato sia ristretto nella stessa circoscrizione del giudice, e, dall’altro, che la richiesta di essere presente debba necessariamente essere fatta entro il termine di cinque giorni prima dell’udienza. Quanto a quest’ultimo profilo, la Corte ha chiarito significativamente che la manifestazione di volontà dell’imputato detenuto non è soggetta ad alcun limite temporale rigido e prefissato, ma debba comunque essere considerata tardiva e non efficace quando sia stata fatta in un momento tale che, nel singolo caso concreto (ma, come già detto sopra, non è questo il caso) non vi sia più possibilità di effettuare la traduzione per l’udienza. In tal caso, invero, può ritenersi che l’onere di comunicare la volontà di comparire non sia stato validamente adempiuto e che pertanto difetti il presupposto necessario perché abbia rilievo l’impedimento dell’imputato e perché il giudice abbia l’obbligo di assicurarne la presenza.
4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra di Napoli.

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