Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza n. 2310 del 16 gennaio 2013
RITENUTO IN FATTO
1. La sig.ra C., quale legale rappresentante della “Esc S.r.l.” ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Como la
revoca del sequestro preventivo disposto il 15/11/2011 nella parte in cui aveva ad oggetto la vettura marca L. che la società, proprietaria del veicolo, aveva affidato al sig. A., indagato per il reato ex art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sulla base di una “lettera di noleggio” datata 8/11/2011.
2. Con ordinanza in data 7/2/2012 il Giudice delle indagini preliminari ha respinto l’istanza in quanto ha ritenuto che, nonostante la formale intestazione in capo alla società della ricorrente, la vettura fosse di proprietà dell’indagato, conclusione giustificata dalla lettura degli elementi di fatto acquisiti agli atti;
3. Avverso tale decisione la sig.ra C. ha proposto appello al Tribunale del riesame, contestando la natura simulata del contratto di affitto della vettura e ribadendo che questa è di proprietà della società e non può essere oggetto di sequestro a causa delle indagini a carico del sig. A.
4. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale ha respinto l’appello, confermando la fondatezza della lettura degli atti effettuata dal Giudice delle indagini preliminari e ritenendo non condivisibile la ricostruzione dei fatti operata dall’appellante.
5. Avverso tale decisione la sig.ra C. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando errata applicazione di legge ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in quanto:
a) È stata omessa l’applicazione dell’art. 324, ultimo comma, cod. proc. pen. che impone la devoluzione della causa al giudice civile in ipotesi di conflitto in ordine alla proprietà della cosa sequestrata;
b) Vizio di motivazione in ordine alla natura simulata del contratto di affitto, alla pertinenzialità della cosa rispetto al reato e ai presupposti di aggravamento delle conseguenze del reato;
c) Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla natura simulata del contratto di noleggio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. autorizza le parti a proporre ricorso avanti questa Corte esclusivamente per violazioni della legge e non per ragioni che attengono a presunti vizi di motivazione, con la conseguenza che il secondo e terzo motivo di ricorso debbono essere considerati inammissibili, avendo i giudici del riesame esplicitato le ragioni della propria decisione per quanto riguarda la non effettività del contratto di “noleggio” e la simulata intestazione del bene alla società della ricorrente. Tali ragioni sono state illustrate con argomentazioni che possono non essere condivise nel merito, ma che non risultano né contrarie ai dati di fatto né manifestamente illogiche; non sussiste, dunque, quel vizio di carenza totale di motivazione o di motivazione apparente che solo potrebbe essere ricondotto alla violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e legittimare il controllo di questa Corte (per tutte, Sez. 1, n. 6821 del 31/1/2012, Chiesi, rv 252430).
2. Va così esaminato il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta l’esistenza di un vizio in procedendo. Osserva la Corte che la giurisprudenza ha chiarito che il contrasto in ordine al diritto di proprietà della cosa può comportare l’applicazione dell’art. 324, comma 8, cod. proc. pen. solo qualora si tratti di contrasto effettivo e attuale tra le parti private interessati dalla misura cautelare o dall’ordine di restituzione (Sez. 3, n. 41879 dell’11/10/2007, Pizzata, rv 237939; Sez. 2, n. 10871 del 18/3/2005, Roveda, rv 230966). Diverso è il caso in cui il tribunale del riesame sia investito della questione in ordine alla simulazione contrattuale e alla intestazione a terzi che viene considerata “di comodo” in quanto volta a nascondere l’effettiva titolarità del bene. Tale giudizio, infatti, ha come oggetto il controllo circa la riferibilità del bene alla persona nei cui confronti viene operata la misura cautelare.
Ora, emerge con chiarezza che nel caso in esame il sig. A. non rivendica affatto la proprietà del bene, così che non sussiste tra le parti private alcun conflitto che giustifichi la deliberazione ex art. 324, comma 8, cod. proc. pen. sollecitata dal ricorrente.
3. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 8/11/2012
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