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Suprema Corte di Cassazione 

sezione III

sentenza n. 1244 del 10 gennaio 2013

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – L’odierno ricorrente è stato condannato alla pena di 3000 € di ammenda per la violazione dell’art. 96 co. 1 lett a) D.L.vo 81/08 per avere, cioè, in qualità di amministratore dell’omonima società omesso di predisporre, presso il cantiere ove si svolgevano opere edili, servizi igienici con caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:
1) violazione di legge perché il trattamento sanzionatorio della contravvenzione di cui – al capo a) (art. 96 co. lett. a)) è stato modificato dall’art. 88 D.L.vo 3.8.09 n. 106 sì che dall’iniziale pena prevista (da 500 a 2000 € di ammenda) si è pervenuti a quella dell’ammenda da 3000 a 12.000 €. Il giudice ha chiaramente applicato la nuova disciplina perché ha applicato il “minimo della pena” ed ha irrogato 3000 € di ammenda, laddove, per il principio del favor rei, avrebbe dovuto basarsi sulla pena prevista in precedenza;
2) vizio di motivazione con riferimento alla deposizione dei rappresentanti dell’Ispettorato del Lavoro che hanno contestato all’imputato la mancanza dei bagni, non la loro inidoneità. Siccome un vecchio bagno “tipo in lamiera” esisteva sicuramente come riferito da altro teste, l’istruttoria non ha provato né l’assenza del bagno né l’assenza di precise caratteristiche. Né, si soggiunge, può essere adottato come argomento a carico il fatto che l’imputato, per non incorrere in ulteriori sanzioni, si sia adeguato alle prescrizioni impostegli.
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della Sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Motivi della decisione – Il motivo di ricorso è fondato.
E’ per tabulas che il trattamento sanzionatorio (3000 € di ammenda) applicato all’imputato è stato quello, più severo, introdotto dalla nuova normativa così come prevista dall’art. 159 d.lgs 81/08 modificato dall’art. 88 d.lgs 3.8.09 n. 106.
Il fatto ascritto al ricorrente è, però, del 25.9.08, epoca in cui la pena prevista per l’infrazione di cui N. è stato dichiarato responsabile era da 500 a 2000 € di ammenda.
«Conseguentemente si è al cospetto di una errata applicazione della legge per essere stato violato il principio della irretroattività della disposizione meno favorevole.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, ai limiti della inammissibilità perché solleva questioni di merito che qui non competono. Del resto, la questione di fatto è stata valutata correttamente ed adeguatamente dal giudice che ha anche vagliato la eventualità della presenza di un bagno in lamiera rilevando, però, che, non solo, non è stata raggiunta la prova della sua esistenza, ma, in ogni caso — quand’anche vi fosse stato — esso (visto che è stato sostituito) non presentava le prescritte caratteristiche necessarie a prevenire un rischio sanitario. Si tratta di considerazione logica qui non censurabile non essendo compito di questa corte di legittimità esaminare i fatti sotto angolazioni diverse per trarne conclusioni alternative.
Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato solo con riferimento alla pena irrogata ed, a tal fine, gli atti vanno resi al Tribunale di Bergamo perché provveda alla sua rideterminazione alla luce delle critiche sopra mosse.

  P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 25 ottobre 2012

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