Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza del 20 dicembre 2012, n. 23619
Svolgimento del processo
1. La società Fratelli F. s.a.s. nella veste di locatrice intimava sfratto per morosità con citazione per la convalida, dinanzi al tribunale di Pinerolo, al conduttore F.F. , ditta individuale, per una morosità protrattasi dal novembre 2004 al luglio 2007 per la mancata corresponsione di canoni di un immobile sito in (…) per un importo di Euro 62370,00 oltre interessi legali e spese. Resisteva l’intimato e proponeva domanda di risarcimento danni, chiamando in lite Fl.Fr. per la manleva; il chiamato si costituiva e sosteneva le ragioni del chiamante.
2.Il Tribunale di Pinerolo con sentenza del 28 novembre 2008 dichiarava risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione stipulato il 1 gennaio 2004 e lo condannava al pagamento dei canoni scaduti in relazione alla morosità accertata dal 1 novembre 2005 al 31 dicembre 2006 oltre interessi legali; condannava il terzo chiamato alla manleva, condannava il convenuto ed il suo garante alle spese del grado e le compensava tra F.F. e Fl.
3. Contro la decisione proponeva appello F.F. ditta individuale, chiedendo la riforma della decisione e la condanna della società al risarcimento dei danni; resisteva la società e proponeva appello incidentale in punto di determinazione di maggiori somme, Fl.Fr. si costituiva a sostegno delle ragioni dello appellante e proponendo appello incidentale tardivo.
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 maggio 2010, in parziale riforma della sentenza impugnata rigettava tutte le domande proposte dalla società Fratelli F. e la condannava a rifondere a F.F. e Fl. due terzi delle spese dei due gradi di giudizio, con compensazione per il terzo residuo.
4. Contro la decisione ricorre la società deducendo tre motivi di ricorso, resiste con controricorso il solo F.F. . In data 21 settembre 2012 è pervenuta in cancelleria della Corte dichiarazione di rinuncia al mandato difensivo per la sas Fratelli F. da parte dell’avv. P. P.
Motivi della decisione
5. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi dei motivi ed a seguire: la confutazione in diritto.
5.1.Sintesi dei motivi
Nel primo motivo si deduce il vizio di erronea interpretazione, per violazione dei canoni legali di ermeneutica, della proposta di accordo del 1 ottobre 2004, sul rilievo che detto accordo contemporaneo alla decorrenza del contratto di locazione, non prevedeva alcun termine finale. Si assume che correttamente il giudice di primo grado aveva escluso la morosità di F.F. in relazione al periodo decorrente dal 1 ottobre 2004 al 31 ottobre 2005, non certo sulla base del patto del 1 ottobre 2004, ma sulla base della documentazione della ditta produttrice e proveniente dalla Fratelli F. s.a.s.
La corte di appello, attraverso la illegittima interpretazione del patto dell’ottobre 2004 ha ritenuto che le parti anche dopo il novembre 2005, e quindi nel periodo intermedio, non coperto dalle scritture, vigesse l’accordo secondo cui la società locatrice, attraverso la cessione del proprio credito nei confronti della ditta locataria, avrebbe compensato il proprio debito nei confronti del terzo Fr.Fl. Tale ricostruzione risulta infine contraddetta dalla scrittura datata 12 dicembre 2006 che prevede la autorizzazione a Fl.Fr. di percepire i canoni di locazione dei quattro locali centrali, tra cui quello locato a F.F. , a partire dal 1 gennaio 2007.
Nel secondo motivo si deduce omessa motivazione su punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1252 c.c.
La tesi è che la Corte di appello avrebbe omesso di indagare sull’accordo o incontro delle volontà della s.a.s. Fratelli F. e di Fr.Fl. di attuare quelle operazioni di compensazione del credito societario verso il conduttore F.F. con il debito della società verso il socio Fl.Fr. , attraverso la cessione del credito locatizio al socio medesimo nell’ambito di una vasta operazione di ripartizione degli utili tra i soci, implicante operazioni di cessione e compensazione che il conduttore ha eccepito al fine di contestare la propria morosità.
Un ulteriore motivo deduce il vizio della motivazione su punto decisivo della controversia in relazione al rigetto dello appello incidentale proposto dalla s.a.s. Fratelli F. per la riforma della sentenza di primo grado, nel punto in cui il tribunale di Pinerolo ha escluso la morosità per il periodo ottobre 2004 novembre 2005. Si assume che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare le doglianze dell’appellante incidentale circa la errata applicazione delle norme di cui agli articoli 1241 e seguenti del codice civile. Si aggiunge che nessuna prova della cessione del credito è stata offerta, mentre il giudice di primo grado aveva considerato tale cessione a titolo di compensazione volontaria. Si ripropone quindi la decisività di tre circostanze: 1 che la stipulazione del 1 febbraio 2004 di un contratto di locazione ad uso commerciale tra la sas Fratelli F. e la FA e By F..F. , di anni sei di durata, era con canone di locazione anno concordato in Euro 18.900,00 oltre Iva; 2. che l’omesso pagamento dei canoni di locazione da parte del conduttore dal mese dell’ottobre 2004 ad oggi, con esclusione del solo mese del novembre 2004; 3. la inesistenza di alcun credito della FA E by di F.F. nei confronti della società Fratelli F. s.a.s.
6.Confutazione in diritto
Il ricorso, ratione temporis, si sottrae al regime dei quesiti, ma non ai generali principi della specificità, autonomia e coerenza delle censure, con la indicazione di tutti gli elementi, probatori e di interpretazione logica degli accordi intervenuti tra le parti.
I primi due motivi vengono pertanto in unitaria considerazione, poiché tendono a proporre un ampliamento del tema decidendi, che invece la Corte ha compiuto avendo per base l’accordo previsto nella scrittura del 1 ottobre 2004, senza la previsione di un termine finale e quindi dispiegante i suoi effetti sino alla successiva scrittura del 12 dicembre 2006. La corte del riesame peraltro non considera soltanto la chiara lettera del patto, ma deduce come non provata la contestata morosità sulla base di una serie di elementi di valutazione, chiaramente indicati ai ff 6 e 7 della motivazione. Quindi la ratio decidendi pone in evidenza la infondatezza delle pretese poste in essere dalla società nei confronti del conduttore convenuto.
In relazione a tale accertamento logico e coerente, anche se diverso e critico verso le argomentazioni del primo giudice, le censure mosse nel primo motivo risultano prive di specificità e non sussiste né l’error in iudicando in relazione ad una quaestio voluntatis, né il vizio della motivazione che appare congrua e completa senza pretermissioni ed omissioni determinanti.
Inammissibile risulta il secondo motivo dove la sequela degli errores in iudicando non contiene alcuna utile specificazione, mentre appare evidente il tentativo strumentale di una terza valutazione del merito ampliando il tema del decidere con supposte cessioni o compensazioni.
Infine appare inammissibile, ancor prima che infondato, il terzo motivo in relazione al rigetto dello appello incidentale della società, sul rilievo che le censure mosse non colpiscono la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte a ff 8 e 9 della motivazione, che indica espressamente i documenti dai cui trarre la prova della insussistenza della morosità di F.F. , titolare della ditta individuale F.A. e By F.F. , valorizzando in particolare l’accordo del 1 ottobre 2004 e gli altri documenti prodotti dal conduttore e contrassegnati dai nn 5, 6 e 7.
La censura congegnata come vizio di motivazione omessa o insufficiente, reca tuttavia la ricostruzione del fatto controverso in modo difforme da quanto compiuto dai giudici del riesame, con argomentazioni logiche e riscontri documentali, e non conduce ad alcuna evidenza dell’error in iudicando sulla cessione o sulla compensazione intercorsa tra le parti. Si vuol dire che la ratio decidendi verso la quale si prospetta il vizio del ragionamento motivazionale non è decisiva né specifica, mentre non viene specificata e resta pertanto non rilevante una eventuale dissonanza giuridica nella ricostruzione dei patti intervenuti tra le parti, e da cui le stesse hanno tratto contrastanti pretese.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore di F.F. , liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Fratelli Fresco s.a.s. a rifondere a F.F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2700.00 di cui Euro 200 per spese oltre accessori.
Depositata in Cancelleria il 20.12.2012
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