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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza del 20 dicembre 2012, n. 23614

Svolgimento del processo

Con citazione dell’ottobre 2003 G.D.P. ha convenuto in giudizio la U. Assicurazioni s.p.a. ed F.E. deducendo che questi, in data 2 aprile 2003, alla guida della sua Fiat Tipo aveva omesso di dare la precedenza all’attore che era alla guida della sua Opel con cui era venuto a collisione cagionandogli lesioni e danni all’auto per il cui risarcimento ha chiesto la condanna dell’assicurazione.
L’assicurazione ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva e nel merito ha contestato an e quantum della domanda concludendo per la nullità della citazione per genericità della causa petendi e subordinatamente per il rigetto della domanda.
Con sentenza del 22 marzo 2004 il Giudice di Pace di Cerreto Sannita ha accolto la domanda e condannato in solido i convenuti al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Benevento con sentenza dell’11 dicembre 2009, interpretata l’eccepita carenza di legittimazione passiva dell’assicurazione U. come contestazione del rapporto assicurativo con il F. ha accolto l’appello della predetta dichiarando la sua carenza di legittimazione passiva per mancanza di prova dell’esistenza del contratto con E.F. , incombente sul danneggiato G.D.P. che l’aveva citata in giudizio ai sensi dell’art. 18 legge del 1969, n.990, a tal fine essendo insufficiente l’indicazione di essa come assicuratrice per la RCA del F. contenuta nel modello C.I.D. Conseguentemente ha condannato il D.P. alla restituzione di Euro 1.728,65 che dalla documentazione in atti risultavano pagate dall’assicurazione.
Ricorre per cassazione G.D.P.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 189 n. 4 del c.d.s. in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5?, per aver il giudice di appello erroneamente negato efficacia probatoria del rapporto assicurativo alla dichiarazione del F. rilasciata sul C.I.D. a norma dell’art. 189 n. 4 c.d.s. che impone ai conducenti di fornire le informazioni utili anche ai fini risarcitori, tra cui i dati personali e assicurativi, confrontati con lo scontrino di polizza sul parabrezza, che fanno prova fino a querela di falso.
2.- Con il secondo motivo deduce: “Motivazione incongrua e contraddittoria per travisamento dei fatti di causa e erronea delibazione delle risultanze probatorie e peritali. Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge del 1977 n. 39? per non avere il Tribunale applicato il principio secondo cui l’indicazione dell’assicurazione U. nel modello C.I.D. determinava l’onere di questa di dimostrare che il contrassegno era falso, tanto più che nella corrispondenza prima del giudizio l’assicurazione non aveva mai contestato il rapporto assicurativo.
3.- Con il terzo motivo assume: “Violazione e falsa applicazione del comb. dis. dell’art. 7 legge 990 del 1969 in relazione all’art. 9 del regolamento di esecuzione della legge 990 del 1969 DPR 973 del 1970. Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 DPR 39 del 1953. Violazione del principio sull’affidamento” per non aver il Tribunale applicato il principio secondo cui il contrassegno ed il C.I.D. tutelano l’affidamento del danneggiato, anche se il rapporto assicurativo è inefficace. Quindi l’esistenza del contratto è dimostrata dal certificato di assicurazione ed il danneggiato ha soltanto l’onere di controllare la veridicità dei dati comunicati dal responsabile del danno poiché l’assicuratore risponde nei confronti dei terzi dei sinistri nel periodo indicato e per questo insieme al certificato è rilasciato un contrassegno con il numero di targa.
4.- Con il settimo motivo, preliminare al quarto, quinto e sesto, il ricorrente denuncia: “Violazione dell’art. 111 della Costituzione e dei principi regolatori del giusto processo” per avere il Tribunale attribuito al C.I.D. natura di confessione e non di comunicazione, così violando il principio di parità delle parti perché il danneggiato di fronte alla negazione dell’assicurazione non avrebbe tutela per esser da questa risarcito se non proponendo querela di falso nei confronti del C.I.D.
I motivi, congiunti, sono fondati.
L’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito nella legge del 1977 n. 39, ratione temporis applicabile (ed integralmente recepito nell’art. 143 T.U. delle assicurazioni), dispone: “Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del Ministro per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato”.. Quindi la prima funzione del “modulo”, sostituendosi all’avviso che l’art. 1913 cod. civ. prescrive all’assicurato, è la denuncia del sinistro, all’assicuratore da cui l’assicurato chiede di esser garantito (Cass. 18709 del 2010), con tutte le modalità e circostanze del caso concreto che possono rilevare ai fini di agevolare la determinazione del danno e facilitare l’accertamento del diritto e le conciliazioni (Cass. 3276 del 1997). E poiché i nomi degli assicurati e delle compagnie di assicurazione costituiscono dati essenziali del modulo e a norma dell’art. 3, primo comma, del precitato D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 alla richiesta risarcitoria presentata secondo le modalità indicate nell’art. 22 della legge del 1969 n. 990 deve esser allegata la copia del modulo di denuncia di cui all’art. 5, debitamente compilato, è dalla ricezione del medesimo che l’assicuratore ha l’onere di contestare l’esistenza del rapporto assicurativo.
Nella fattispecie invece emerge incontrovertibilmente dalla sentenza impugnata che, benché l’art. 167 primo comma cod. proc. civ. impone al convenuto di assumere specifica posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda nella specie art. 18 della legge del 1969 n. 990 in base alla denuncia di sinistro effettuata dal proprietario/conducente F. con riferimento all’autoveicolo da lui condotto e alla sua responsabilità, contenuta nel modulo di cui al precitato art. 5, secondo quanto accertato dal giudice di appello – neppure in comparsa di risposta in primo grado l’assicurazione U. ha negato che il F. fosse suo assicurato per la responsabilità civile con conseguente preclusione al riguardo di nuove deduzioni in corso di causa. Pertanto le lamentate violazioni di legge sussistono e i motivi vanno accolti.
6.- I motivi quarto quinto e sesto con i quali il ricorrente rispettivamente lamenta: “Erronea delibazione delle risultanze probatorie e peritali. Violazione del principio dell’inversione dell’onere della prova” per non avere il giudice di merito ordinato al danneggiante di esibire la polizza indicata nelle lettere di messa in mora e la documentazione amministrativa corrispondente al sinistro con cui era stato trasmesso l’assegno dall’assicurazione; “Violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 18 legge 990 del 1969 e dell’art. 2054 c.c. e in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.” per avere il Tribunale erroneamente affermato che era stata chiesta soltanto la condanna dell’assicurazione, mentre il giudice di primo grado ha accolto la domanda di condanna solidale con il F. e sul punto si è formato il giudicato; “Motivazione incongrua e contraddittoria per travisamento dei fatti di causa in violazione all’art. 360 n. b c.p.c.” per avere il Tribunale condannato il D.P. alla restituzione della somma contenuta nell’assegno su cui era indicato il n. di posizione del sinistro da cui si può risalire al numero di polizza e comunque l’assegno è stato inviato all’avv. M. e quindi il D.P. non deve restituire nulla, sono assorbiti.
Concludendo il ricorso va accolto in relazione ai motivi nn. 1, 2, 3 e 7 e la sentenza impugnata va cassata per l’esame di merito della controversia.
Il giudice di rinvio provvederà altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione ai motivi nn. 1, 2, 3 e 7 e dichiara assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 20.12.2012

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