Il commento in originale
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 9 ottobre 2012 n. 17143. In tema di responsabilità medica sul paziente incombe soltanto l’onere di dimostrare il mancato raggiungimento del risultato, mentre il medico per giustificarsi dalla presunta colpa dovrà provare la corretta esecuzione della prestazione
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 9 ottobre 2012 n. 17143[1]
Insomma il danneggiato è tenuto a provare il contratto e ad allegare la difformità della prestazione ricevuta rispetto al modello normalmente realizzato da una condotta improntata alla dovuta diligenza. Mentre al debitore, presunta la colpa, incombe l’onere di provare che l’inesattezza della prestazione dipende da causa a lui non imputabile, e cioè la prova del fatto impeditivo.
L’inadempimento del medico, tuttavia, non può essere desunto ipso facto dal mancato risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale.
In tema di onere della prova è da superarsi, sotto il profilo della ripartizione degli oneri probatori, ogni distinzione tra interventi facili e difficili, in quanto l’allocazione del rischio non può essere rimessa alla maggiore o minore difficoltà della prestazione. In caso di insuccesso, incombe al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione. Ragion per cui la difficoltà tecnica verrà presa in considerazione solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario.
Sorrento 9 ottobre 2012.
Avv. Renato D’Isa
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
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