Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 9 dicembre 2015, n. 48463
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO Amedeo – Presidente
Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data 14/5/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI NARDO Marilia, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14/5/2015, il Tribunale del riesame di Napoli rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. in sede il 16/3/2015 e, per l’effetto, confermava il vincolo su un immobile oggetto di lavori contestati come abusivi.
2. Propone ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unico, articolato motivo – la violazione dell’articolo 324 c.p.p., comma 6. Il decreto di citazione per l’udienza camerale, fissata per il 14/5/2015, sarebbe stato notificato al ricorrente soltanto l’11/5/2015, quindi in spregio alla norma citata, a mente della quale “almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza e’ comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta”; giorni da intendersi come interi e liberi. Lo stesso avviso, inoltre, non sarebbe stato proprio notificato al difensore de ricorrente, al quale ne sarebbe pervenuto – via posta elettronica certificata – uno relativo ad altra vicenda processuale. Dal che, la conseguente nullita’ dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
Richiamato il testo dell’articolo 324 c.p.p., comma 6, nella lettera di cui sopra, si osserva che i tre giorni di cui al relativo termine (che debbono intercorrere tra la comunicazione o notificazione dell’avviso della data di udienza e quest’ultima) debbono intendersi come interi e liberi; di tal che, fissata l’udienza per il 14/5/2015, l’avviso avrebbe dovuto esser portato a conoscenza del (OMISSIS) e del difensore al piu’ tardi il 10/5/2015, non anche il giorno seguente.
Ne consegue la nullita’ dell’avviso medesimo e dell’intero giudizio di riesame.
Ed invero, costituisce costante indirizzo di legittimita’ quello per il quale, in questo procedimento, l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza, e quella dell’udienza stessa e’ causa di nullita’ generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario (Sez. U, n. 8881 del 30/1/2002, Munerato Carlino, Rv. 220841; di’ seguito, tra le altre, Sez. 2, n. 53674 del 10/12/2014, Golino, Rv. 261855).
Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio ai Tribunale di Napoli.
Quanto precede, all’evidenza, assorbe la seconda questione, relativa alla mancata notifica dell’avviso al difensore del (OMISSIS), che andra’ parimenti rinnovata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
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