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Suprema Corte di Cassazione

sezione III
Sentenza 7 gennaio 2014, n. 130

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – rel. Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 23.8.2013 del Tribunale di Roma;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. Mario Fraticelli, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23.8.2013 il Tribunale di Roma rigettava l’appello, proposto nell’interesse di (OMISSIS), avverso il provvedimento del 19.7.2013 con cui il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso l’Associazione di Solidarieta’ Sociale e servizi assistenziali ” (OMISSIS)” sita nel Comune di (OMISSIS). Rilevava, innanzitutto, il Tribunale che, stante la funzione limitatamente devolutiva dell’appello, la disamina riguardava soltanto il provvedimento oggetto di gravame, al fine di accertarne la legittimita’ in relazione alla richiesta ed alle censure mosse con l’appello. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che sussistessero esigenze cautelari di eccezionale rilevanza per il pericolo di condotte recidivanti; ne’ tali esigenze potevano ritenersi cessate o affievolite a seguito dell’assoluzione dal reato associativo. Quanto alle condizioni di salute dell’indagato, rilevava il Tribunale che l’espletata perizia collegiale, maggiormente esaustiva rispetto a quella effettuata precedentemente, deponeva per la compatibilita’ delle stesse con la detenzione in carcere. Neppure la documentazione prodotta dalla difesa evidenziava, del resto, siffatta incompatibilita’. Il disturbo dell’adattamento di gravita’ moderata, aggravato dalla sindrome ansioso-depressiva, non era patologia di gravita’ tale da non poter essere curata nell’Istituto penitenziario.
Infine, il programma terapeutico proposto ai fini del recupero dalla tossicodipendenza, la cui idoneita’ peraltro non risultava certificata, non poteva che “soccombere” rispetto alle evidenziate esigenze cautelari di particolare rilevanza.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all’articolo 125 c.p.p., comma 3, articoli 274 e 275 c.p.p., articolo 299 c.p.p., comma 4 ter, Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89, articolo 32 Cost. e articolo 111 Cost., comma 6, nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione. Con l’istanza depositata in data 12.7.2013 la difesa, tenuto conto della consulenza del febbraio 2013 che aveva ritenuto incompatibili le condizioni di salute del (OMISSIS) con il regime carcerario, aveva proposto il ricovero presso una Comunita’ Terapeutica Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 89. Il Tribunale ha rigettato l’appello con motivazione censurabile sotto diversi profili.
Il quadro cautelare si era modificato a seguito dell’assoluzione dal reato associativo e da uno dei reati fine contestati e del riconoscimento della circostanza attenuante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 in relazione ai tre restanti reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73. Dovendo il Giudice in ogni momento valutare la specificita’, concretezza ed attualita’ delle esigenze cautelari, risulta incomprensibile (anche alla luce del tempo trascorso dall’applicazione della misura e dello stato di incensuratezza) l’affermazione del Tribunale secondo cui non assume significativo rilievo il ridimensionamento del quadro cautelare. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 299 c.p.p., comma 4 ter e articolo 275 c.p.p., commi 4 bis e 4 ter Con l’appello era stata censurata la decisione del Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura di massimo rigore stante l’incompatibilita’ delle condizioni di salute con il regime carcerario, senza procedere agli accertamenti previsti dall’articolo 299 c.p.p., comma 4 ter. Nello stesso errore e’ incorso il Tribunale della Liberta’ che ha proceduto ad impropria valutazione di accertamenti peritali, risalenti ed ormai superati e smentiti da quanto riportato nella stessa ordinanza in relazione alla attuale situazione clinica del (OMISSIS). Con il terzo motivo denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89.
La norma prevede la sostituzione della misura cautelare di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari per chi intenda sottoporsi ad un programma di recupero a meno che non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il Tribunale ha rigettato la richiesta senza motivare sull’esistenza di siffatte esigenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e va, pertanto, rigettato.
2. Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilita’ in questa sede dei provvedimenti “de libertate”, che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimita’ e’ quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex articolo 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 c.p.p. e’, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.
Il controllo di legittimita’, in particolare, non riguarda ne’ la ricostruzione dei fatti, ne’ l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilita’ delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1, n. 1769 del 23.3.1995; Cass. Sez. 4 n.22500 del 3.5.2007).
3. Tanto premesso, il Tribunale ha adeguatamente argomentato in ordine alla persistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nonostante il parziale ridimensionamento dell’ipotesi accusatoria a seguito della sentenza di primo grado. Ha evidenziato infatti che la gravita’ dei fatti per i quali il (OMISSIS) era stato condannato in primo grado (vari episodi di cessione di cocaina), il ruolo svolto, la disponibilita’ di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente attestanti il collegamento con ambienti delinquenziali del narcotraffico, erano rivelatori di una spiccata pericolosita’ sociale; sicche’ l’unica misura adeguata risultava quella di massimo rigore (tenuto conto anche del lungo periodo di latitanza) per scongiurare il pericolo di ripresa dei contatti con gli ambienti criminali cui l’indagato era collegato.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di scelta delle misure cautelari, ai fini della motivazione del provvedimento di custodia in carcere, non e’ necessaria un’analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma e’ sufficiente che il giudice indichi con argomenti logico giuridici tratti dalla natura e dalle modalita’ di commissione del reato nonche’ della personalita’ dell’indagato gli elementi specifici che inducono ragionevolmente a ritenere la custodia in carcere come la misura piu’ adeguata al fine di impedire la prosecuzione dell’attivita’ criminosa, rimanendo in tal modo assorbita l’ulteriore dimostrazione della inidoneita’ delle altre misure coercitive (ex plurimis Cass. Pen. sez. 6 n. 17313 del 20.4.2011).
4. Anche in ordine alla compatibilita’ delle condizioni di salute del (OMISSIS) con il regime carcerario il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente argomentato.
Va innanzitutto ricordato che l’articolo 299 c.p.p., comma 4 ter prevede che il giudice dispone accertamenti sulle condizioni di salute sempre che non sia “in grado di decidere allo stato degli atti”.
Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto di non disporre ulteriori accertamenti, essendo stata gia’ espletata perizia collegiale pochi mesi prima. I periti avevano evidenziato che la terapia farmacologica risultava adeguata e congrua rispetto alla diagnosi e che il disturbo dell’imputato era espressione di una reazione ad una condizione stressante; sicche’ l’unico rischio per la salute era rappresentato dal pericolo suicidario (tenuto conto dei gesti autolesionistici posti in essere). Ma tale rischio non poteva essere evitato neppure con la detenzione domiciliare “sia perche’ il controllo della condizione clinica sarebbe minore, sia perche’ la situazione di disperazione verso la moglie ed il senso di colpa avvertito potrebbe addirittura incentivare i gesti autolesionistici” (pag.4). Le condizioni di salute del (OMISSIS) erano, quindi, secondo i periti, compatibili con il regime carcerario, con l’unica raccomandazione di un piantonamento continuo o di un ricovero in reparto di osservazione psichiatrica della stessa struttura penitenziaria.
Ha, poi, esaminato il Tribunale la documentazione acquisita in epoca successiva all’espletamento della perizia collegiale ed ha accertato che neppure da essa emerge una situazione di incompatibilita’ delle condizioni di salute dell’indagato con il regime carcerario (pag.4).
5. Quanto al terzo motivo, come ricordato anche dal ricorrente, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89 “se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e’ in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero….la misura cautelare e’ sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.
Il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che la certificazione prodotta non attestasse l’attualita’ dello stato di dipendenza e che, a parte la mera disponibilita’ all’accoglienza da parte dell’associazione ” (OMISSIS)”, non risultasse formulato un giudizio di idoneita’ di detta struttura e del programma terapeutico.
Ha inoltre sottolineato che, in ogni caso, le esigenze social preventive in presenza di un soggetto di elevata pericolosita’, come in precedenza evidenziato, non potevano che prevalere rispetto al programma terapeutico (peraltro generico ed inidoneo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

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