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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 gennaio 2013, n. 222[1]

In tema di misura cautelari l’articolo 292 del Cpp, che prevede tra i requisiti dell’ordinanza lo specifico riferimento al tempo trascorso dalla commissione del reato, impone al giudice di motivare circa il punto sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti dovendosi ritenere che a una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari

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