Suprema Corte di Cassazione

sezione III

Sentenza 5 novembre 2013, n. 44665

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. GENTILE Mario – Consigliere

Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI IMPERIA nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 22/2013 TRIB. LIBERTA’ di IMPERIA, del 31/05/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aldo Policastro annullamento con rinvio).

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Imperia con ordinanza del 31.5.2013, accogliendo la richiesta di riesame proposta dagli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente legali rappresentanti della (OMISSIS) srl e della (OMISSIS) srl), ha annullato il decreto di sequestro preventivo per equivalente sino alla concorrenza della somma di euro 459.941,82, emesso dal GIP in relazione – per quanto qui ancora interessa – all’ipotesi del reato di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (riguardo al rapporto contrattuale tra (OMISSIS) srl e (OMISSIS) srl).

Per giungere a tale conclusione il Tribunale ha rilevato la mancanza di prova del fumus commissi delicti limitatamente all’elemento soggettivo.

Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione della legge penale.

Il difensore dello (OMISSIS) ha depositato una memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata correttamente esclusa la sussistenza dell’elemento psicologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso il Pubblico Ministero, dopo avere riportato il contenuto delle imputazioni e riassunto i poteri del giudice del riesame, osserva che l’avere evidenziato l’inesistenza dei delitti contestati, oltre a costituire una asseverazione oltremodo anticipatoria dell’eventuale istruttoria dibattimentale, appare anche giuridicamente errata perche’ il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 8 e’ configurabile anche nella ipotesi di fatturazione soggettivamente falsa e non e’ necessario il fine esclusivo di evadere le tasse. Secondo il ricorrente, il reato appare integrato anche qualora l’agente abbia emesso o utilizzato le fatture per operazioni inesistenti, oltre perche’ mosso dalla finalita’ fiscale, anche per altri pregnanti motivi: il dolo deve essere alternativo e non eventuale. Il ricorso e’ fondato.Si rende opportuna, per evidenti ragioni di chiarezza espositiva, una succinta ricostruzione della vicenda secondo l’ipotesi accusatoria: la (OMISSIS) spa aveva appaltato la gestione e distribuzione di spedizioni per conto terzi nelle province di (OMISSIS) alla (OMISSIS) srl, che aveva subappaltato alla (OMISSIS) srl, societa’ priva di dipendenti che pertanto, a sua volta, aveva stipulato un contratto di appalto di servizi logistici con la (OMISSIS) Srl i cui dipendenti avevano in realta’ prestato la loro attivita’ in favore della (OMISSIS) srl, ricevendo un inquadramento giuridico ed economico deteriore rispetto a quello dei dipendenti della (OMISSIS) srl. Per effetto di tale articolato meccanismo, secondo l’ipotesi accusatoria, risultavano violate le norme in materia di somministrazione di manodopera di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, non risultando ne’ la (OMISSIS) srl ne’ la (OMISSIS) srl iscritte nell’apposito Albo; risultavano altresi’ violate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (articolo 8, comma 1 e articolo 2) perche’ il (OMISSIS) (quale legale rappresentante della (OMISSIS) srl con sede in (OMISSIS)) emetteva nell’anno 2009 fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in favore della (OMISSIS) srl per un importo di euro 4.628.500,00 al fine di consentirle l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, mentre Lo (OMISSIS) (quale l.r. della (OMISSIS) srl) emetteva nell’anno 2009 fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in favore della (OMISSIS) srl per un importo di euro 1.136.863,00 al medesimo fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Il (OMISSIS), a sua volta, nella qualita’ di l.r. della (OMISSIS) srl, al fine di evadere le imposte, avvalendosi delle fatture emesse dalla (OMISSIS) srl per l’ammontare di euro 1.136.863,00 per operazioni inesistenti, indicava nelle dichiarazioni IVA e dei redditi anno 2009 elementi passivi fittizi.

Cio’ chiarito, la questione da risolvere riguarda l’individuazione dell’elemento psicologico nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Come gia’ affermato da questa Corte, il dolo nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17525 del 17/03/2010 Ud. dep. 07/05/2010 Rv. 246991), e’ costituito dal “fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto”, comprensivo del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta e del fine di consentirli a terzi. Tale fine puo’ anche non essere esclusivo nel senso che il reato non e’ escluso se commesso anche con lo scopo di trarre un profitto personale.

In altre parole, altre finalita’ possono concorrere con quella fiscale, ma quest’ultima deve sempre sussistere perche’, mancando il dolo di evasione, il reato non e’ configurabile.

Nel ritenere configurabile il reato anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, questa Corte ha altresi’ precisato che anche in tal caso e’ possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 20353 del 17/03/2010 Ud. dep. 28/05/2010 Rv. 247110; Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 14/11/2007 Ud. dep. 09/04/2008 Rv. 239658).

Nel caso di specie, il Tribunale di Imperia ha rilevato, con riferimento alla posizione della (OMISSIS) che, anche in assenza della interposizione fittizia di (OMISSIS), srl le prestazioni in oggetto sarebbero state ugualmente fatturate da (OMISSIS) srl nei confronti di (OMISSIS), il che, sempre secondo il Tribunale, sta a significare che quest’ultima avrebbe sostenuto in ogni caso dei costi effettivi suscettibili di essere iscritti nelle dichiarazioni dei redditi e che il corrispettivo dell’appalto non sarebbe stato inferiore a quello concordato con (OMISSIS) srl, ma semmai superiore. Per tali ragioni, riferendosi esclusivamente all’illecito profitto conseguito da (OMISSIS) – in mancanza di dati sulla (OMISSIS) srl – ha ritenuto la mancanza di prova del fumus sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

Cosi ragionando, pero’, il Tribunale si e’ discostato dai principi esposti perche’, dando per scontato un fatto tutto da verificare (e cioe’ che le prestazioni, in assenza della fittizia interposizione, sarebbero state ugualmente fatturate da (OMISSIS) srl nei confronti di (OMISSIS)), non ha valorizzato il dato fondamentale che la (OMISSIS) srl non era stata parte nel rapporto commerciale con (OMISSIS) e quindi le operazioni tra le due societa’, inesistenti sotto un profilo soggettivo, erano finalizzate, al momento del loro compimento, ad una indebita detrazione fiscale da parte di (OMISSIS) srl.

Il provvedimento va annullato con rinvio al Tribunale di Imperia per nuovo esame.

P.Q.M.

annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Imperia.

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