CASSAZIONE

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 5 dicembre 2014, n. 25726

Motivi della decisione

I ricorsi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo I.

Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale attengono alla ricostruzione del sinistro ed alle attribuzioni di responsabilità come operate dalla Corte di merito ed alla motivazione adottata.

Essi non colgono nel segno.

Non sussistono, né le lamentate violazioni, né il dedotto vizio motivazionale.

Sul punto va, infatti, ribadito, sulla base di una costante giurisprudenza di questa Corte, da cui totalmente prescindono le parti ricorrenti, che, in tema di incidenti stradali, la ricostruzione della loro dinamica, come pure l’accertamento delle condotte dei veicoli coinvolti e della sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e la loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento della esistenza o esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico – giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c. (tra le varie Cass. 25.1.2012 n. 1028; Cass. 5.6.2007 n. 15434; Cass.10.8.2004 n. 15434; Cass. 14.7.2003, n. 11007; Cass. 10.7.2003, n. 10880; Cass. 5.4.2003. n. 5375; Cass. 11.11.2002 n. 15809).

Ora, il giudice del merito, con motivazione attenta e scrupolosa ha ricostruito la dinamica del sinistro, con l’attribuzione delle rispettive responsabilità sulla base delle emergenze istruttorie ponderate e valutate attentamente e, con un adeguato percorso logico argomentativo, ne ha dato conto in sentenza ritenendo, da un lato, provata la percezione della ciclista da parte del conducente dell’autotreno e, dall’altro, quella di quest’ultima nell’affiancamento del mezzo pesante alla sua bicicletta.

Non sussistono, pertanto, le violazioni ed i vizi motivazionali lamentati.

Il che consente di ritenere destituito di fondamento anche il secondo motivo del ricorso principale relativo alla mancata applicazione della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c..

La Corte di merito, infatti, sul punto, dopo avere ricostruito la dinamica del sinistro, ha ritenuto di condividere la quantificazione del concorso causale dei singoli protagonisti, come indicata dal primo giudice ‘senza bisogno di ricorrere alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., proprio perché il sinistro è stato ricostruito fin nei minimi dettagli attraverso l’istruzione probatoria di prime cure’.

Valutazione che spetta al giudice del merito e che, correttamente motivata come nel caso in esame, non è soggetta ad alcuna censura in questa sede.

Il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale attengono: a) alla omessa liquidazione del danno patrimoniale in favore della G. nelle forme del danno emergente e del lucro cessante; b) alla omessa liquidazione del danno esistenziale quale autonoma voce di danno.

Entrambi non sono fondati.

Quanto al primo, va rilevato che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che – come la casalinga – provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico.

Chi lo invoca ha, pertanto, l’onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale (fra le varie Cass. 13.7.2010 n. 16392).

Né risulta provata la perdita di occasioni lavorative per effetto della menomazione subita, così come rilevato dalla Corte di merito in relazione al danno ‘per mancato guadagno in ragione della ridotta capacità lavorativa’ (pag. 13 della sentenza).

Quanto al secondo punto, vale ricordare che non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria di ‘danno esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione; con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria.

Ove, poi, nel ‘danno esistenziale’ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (S.U. 11.11.2008 n. 26972; Cass. Cass.12.2.2013 n. 3290).

Conclusivamente, i ricorsi principale ed incidentale sono rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa le spese.

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