Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 agosto 2013 n. 19966[1]
Il T.U. della documentazione amministrativa del 2000, finalizzato alla semplificazione delle procedure: da un lato, non ha previsto l’autentica di firma per le istanze presentate alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (art. 21, comma 1 e art. 38, comma 3 del Dpr n. 445 dei 2000); dall’altro, ha previsto l’autenticazione, anche da parte del «dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco», per le istanze presentate agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, nonché per le istanze presentate a soggetti diversi (art. art. 21, comma 2)”.
Inoltre, non mancano nella legislazione statale casi in cui è specificamente conferita, al dipendente addetto dell’ufficio comunale, il potere di autenticazione di determinati atti (a titolo esemplificativo, art. 14. legge n. 53 del 1990, in materia elettorale; art. 31 legge 184 del 1983, in materia di adozione)
Leave a Reply