Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 agosto 2013 n. 19876[1]
Libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l’importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l’esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti.
Ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo sarebbe sì illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza.
La gravata sentenza nell’escludere legittimità – e per di più sotto il (del tutto incongruo) profilo dell’ammissibilità – del precetto intimato successivamente, per il solo fatto dell’avvenuta intimazione di precetti in tempo anteriore, o finanche dell’avvio di procedure esecutive, ma senza verificare se il credito, recato dal titolo esecutivo, sia stato completamente estinto e, comunque, dichiarando l’illegittimità del precetto successivo per l’intero, ove fosse risultata non dovuta una sola parte della somma che ne era oggetto, corrispondente alle spese dei precetti precedenti
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