daspo

Suprema Corte di Cassazione

sezione III
Sentenza 28 gennaio 2014, n. 3713

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. GAZZARA Santi – Consigliere
Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro Mari – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 928/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. N. Lettieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 marzo 2013, ha confermato la decisione con la quale, in data 20.11.2007, il Tribunale di quella citta’ aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile del reato di cui alla Legge 13 dicembre 1989, n. 401, articolo 6, commi 1 e 6, perche’, sottoposto a provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto da e verso i luoghi medesimi, nonche’ all’obbligo di presentarsi presso la locale Questura trenta minuti prima e trenta minuti dopo gli incontri disputati dalla squadra dell’Inter, contravveniva allo stesso partecipando al corteo di tifosi che dallo stadio (OMISSIS) raggiungeva varie zone della citta’, tra cui la sede (OMISSIS) di (OMISSIS), manifestando in esito agli avvenimenti relativi alla sospensione della prevista partita tra le squadre di Inter e Lazio ((OMISSIS)).
Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.
2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando che la Corte territoriale avrebbe errato nel confermare l’affermazione di penale responsabilita’, in quanto la zona ove egli venne filmato non sarebbe adiacente allo stadio ne’ soggetta al transito di tifosi in occasione di una manifestazione sportiva ed anche perche’ quel giorno nessuna manifestazione sportiva venne effettivamente disputata.
Rileva, inoltre, che il divieto impostogli risulta imprescindibilmente collegato all’espletamento di una manifestazione sportiva che, nel caso di specie, non e’ mai avvenuta.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso e’ fondato.
La Legge n. 401 del 1989, articolo 6, stabilisce che il Questore possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonche’ a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati specificamente indicati, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive o che, nelle medesime circostanze, abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza.
Il divieto puo’ anche essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, nonche’ nei confronti di minori.
Alle persone alle quali e’ notificato il divieto puo’ anche essere prescritto, tenendo conto dell’attivita’ lavorativa, di comparire personalmente una o piu’ volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
La richiamata disposizione ha evidenti finalita’ di prevenzione ed e’ palesemente collegata allo svolgimento di manifestazioni sportive come chiaramente emerge dal suo contenuto.
La Legge 19 ottobre 2001, n. 377, nel convertire, con modificazioni, il Decreto Legge 20 agosto 2001, n. 336, recante “Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive” e con il quale venivano apportate modifiche alla legge 401/89, ha inserito nel suddetto decreto l’articolo 2 bis, come norma d’interpretazione autentica, la quale dispone che “per manifestazioni sportive ai sensi degli articoli 1 e 2, si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attivita’ previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano”.
4. Nel richiamare tale disposizione, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3 n. 44431, 30 novembre 2011) ha precisato che il fine perseguito dalla disposizione dalla norma e’ quello della sicurezza in occasione delle manifestazioni sportive e non anche in occasione di una qualsivoglia manifestazione collegata all’attivita’ sportiva.
Conseguentemente, veniva escluso che potesse essere qualificato come manifestazione sportiva il festeggiamento indetto per commemorare la fondazione di una societa’ calcistica.
In altra occasione (Sez. 3 n. 27067, 13 luglio 2010, non massimata e citata anche in ricorso) i presupposti per l’applicazione del c.d. DASPO sono stati esclusi nel caso di un raduno di tifosi presso uno stadio con fumogeni e striscioni per ascoltare la radiocronaca di un incontro giocato altrove e manifestare contro l’adozione della “tessera del tifoso”, in quanto trattavasi di evento verificatosi in luogo in cui non si stava svolgendo alcuna manifestazione sportiva e per diversa finalita’.
5. Il Collegio, non ritenendo di discostarsi dai condivisibili principi dianzi ricordati, rileva che la fattispecie in esame sia del tutto simile a quelle gia’ considerate nelle richiamate pronunce.
Risulta accertato in fatto dai giudici del merito che l’imputato, colpito dal divieto questorile, si univa ad una manifestazione inscenata da alcuni tifosi per le vie cittadine dopo la sospensione della partita che avrebbe dovuto disputarsi nello stadio ove si erano in precedenza radunati.
La Corte territoriale ha ritenuto configurabile il reato sostenendo che la manifestazione deve considerarsi come una fase di deflusso dall’impianto sportivo e, in quanto tale, ricompresa nel provvedimento del questore.
Ritiene tuttavia il Collegio che vada privilegiata un’interpretazione letterale e non eccessivamente estensiva della richiamata disposizione, considerando che la Legge n. 401 del 1989, articolo 6, si riferisce chiaramente al divieto di accedere a luoghi in cui effettivamente si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche’ a quelli, sempre specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono a dette manifestazioni che, pertanto devono avere realmente luogo.
Analogamente, anche l’obbligo di comparizione di cui al comma 2, e’ riferito al corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto evidenziandosi, anche in questo caso, una evidente correlazione con l’effettivo svolgimento della manifestazione, con la logica conseguenza che, mancando la manifestazione sportiva, sarebbe anche impossibile verificare il rispetto, da parte del soggetto obbligato alla presentazione, degli orari indicati nel provvedimento e riferiti alle fasi temporali di svolgimento dell’incontro sportivo.
6. Nel caso in esame, tuttavia, nessun evento sportivo era stato disputato e la partecipazione dell’imputato alla manifestazione sarebbe stata accertata anche distanza di tempo dall’ora fissata per l’inizio della partita poi sospesa ed in luogo diverso dall’impianto sportivo trattandosi, per quanto e’ dato rilevare dal capo di imputazione, della sede (OMISSIS) di (OMISSIS).
Tali dati fattuali avrebbero dovuto pertanto indurre i giudici del merito a considerare che il mancato svolgimento dell’incontro sportivo implica l’insussistenza della violazione del divieto di parteciparvi e dell’obbligo di presentarsi presso l’autorita’ di polizia nei tempi e modi indicati nel provvedimento del Questore e riferiti alle fasi di effettivo svolgimento delle competizioni indicate.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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