Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 26 gennaio 2016, n. 1321
I fatti
– L.R.R. nel 2007 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria i coniugi F.G. e M.S. , chiedendo che fossero condannati a risarcirgli i danni patiti in conseguenza dell’uccisione del fratello L.R.G. da parte del figlio maggiorenne dei convenuti, F.S. , infermo di mente e socialmente pericoloso, che essi non avevano sottoposto ad adeguata sorveglianza. Il F. , già sottoposto a procedimento penale in relazione alla morte del L.R. per i reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere aggravati dalla futilità dei motivi, era stato assolto perché incapace di intendere e di volere al momento dei fatti, a causa della sua infermità mentale.
– Il primo grado.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Alessandria condannava in solido i convenuti a risarcire al L.R. il danno non patrimoniale subito per l’assassinio del fratello. Accertava i seguenti fatti:
– che i coniugi F. si erano separati già nel 1995 e da allora il figlio S. era rimasto a vivere con la madre a Genova, mentre il padre si era trasferito in campagna in provincia di Alessandria senza occuparsi del giovane;
– che il giovane era affetto da gravi turbe psichiche e precisamente, come accertato dai c.t.u., da una schizofrenia di tipo paranoide cui si associava l’uso talora smodato di sostanze alcooliche;
– che lo stesso aveva dato più volte segno di squilibrio e di violenza, arrivando a minacciare la madre anche col coltello;
– che era stato sottoposto a tre trattamenti sanitari obbligatori, negli anni 2001, 2003 e 2004 e coinvolto in diversi episodi minori di rilevanza penale prima dell’omicidio;
– che, non riuscendo più a sostenere il peso della situazione, la madre aveva chiesto aiuto al fratello, il quale aveva contattato il padre del ragazzo che nel 2005, un mese prima del delitto, aveva portato il giovane a vivere con sé in campagna, in una cascina isolata, ove aveva assunto il L.R.G. per accudire gli animali;
– che il padre era solito lasciare da soli i due giovani durante il giorno, allontanandosi per lavorare e che in occasione di una delle sue assenze F.S. aveva barbaramente ucciso L.R.G. , picchiandolo con una mazza, accoltellandolo e quindi buttandone il corpo in un pozzo che ricopriva con foglie per occultare il cadavere.
Il Tribunale riteneva entrambi i genitori responsabili dei danni subiti dal fratello del giovane ucciso, in quanto la volontà della madre di non occuparsi oltre del ragazzo, sfociata nella richiesta di aiuto al fratello, nell’intervento della forza pubblica e nello spostamento della convivenza presso il padre non valeva ad esonerarla dalla sua volontaria assunzione di responsabilità, che si era attribuita nella piena consapevolezza della grave situazione mentale del figlio. Il Tribunale escludeva che potesse ritenersi provato un trasferimento dell’obbligo di vigilanza (in via esclusiva) dalla M. al F. non risultando provato che la M. avesse adeguatamente informato il marito della gravità delle condizioni del ragazzo, dei suoi vari ricoveri né che si fosse assicurata che le condizioni di ospitalità fossero adeguate alla particolarità del caso.
– Il giudizio di appello.
Proponeva appello la M. , mentre il marito non contestava la decisione di primo grado che passava in giudicato quanto alla sua responsabilità.
La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 5 marzo 2012 qui impugnata, in parziale riforma della sentenza appellata, respingeva la domanda del L.R. nei confronti della M. . Recepita la ricostruzione dei fatti pregressi operata dal giudice di primo grado, riteneva:
– che dagli atti risultasse provata la piena consapevolezza della madre delle gravi anomalie comportamentali del figlio (per aver assistito a diversi ricoveri in TSO da quegli subiti durante gli ultimi anni della loro convivenza, per aver subito e avuto modo di denunciare personalmente, in talune occasioni, contegni aggressivi e pericolosi posti in essere dal figlio nei suoi stessi confronti anche con la minaccia delle armi);
– che la M. stessa fosse sicuramente tenuta alla vigilanza sul figlio per tutto il periodo della convivenza, essendo ravvisabile l’assunzione spontanea di tale obbligo/dovere sulla base della protratta accoglienza del figlio maggiorenne;
– che tuttavia tale convivenza fosse cessata nel febbraio 2005, un mese prima dell’omicidio, con il trasferimento del figlio in altra località presso il padre, pienamente consapevole a sua volta delle difficoltà psichiche e relazionali del figlio, e con esso fosse cessata la volontà della madre di continuare ad occuparsi del figlio maggiorenne;
– che l’obbligo di sorveglianza e la conseguente responsabilità si fossero trasferiti in via esclusiva sul padre, il quale, nella piena consapevolezza dello stato mentale in cui si trovava il figlio, al fine di evitargli un nuovo ricovero, aveva manifestato la propria disponibilità a prendersi cura del giovane e lo aveva condotto presso la sua abitazione in (…), in provincia di (omissis) ;
– che dopo l’interruzione della convivenza la M. aveva chiaramente manifestato la sua volontà di non volersi più tornare ad occupare del figlio (tanto che quando questi, sottraendosi alla sorveglianza paterna, era riuscito a venire un giorno a (…) chiedendole di essere ripreso in casa, la stessa lo aveva cacciato).
Alla luce di tali accertate circostanze, e delle sopra riportate considerazioni, la corte d’appello concludeva nel senso che il dovere di sorveglianza – gravante sulla madre sino all’11 febbraio 2005 in ragione della libera scelta di convivere con il figlio maggiorenne incapace – si era da quella data trasferito in capo al padre, il quale, avendo spontaneamente accolto nella sua abitazione il ragazzo nella consapevolezza della sua situazione mentale, aveva altrettanto liberamente assunto tale dovere in sostituzione della moglie. Soltanto nei confronti di F.G. , e non anche nei confronti di M.S. , poteva dunque affermarsi la sussistenza dei presupposti della responsabilità per il danno cagionato dal figlio maggiorenne incapace di intendere e di volere, essendosi trasferito dalla seconda al primo, in via esclusiva, il dovere di sorveglianza sull’incapace medesimo prima del compimento dell’illecito.
L.R.R. propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza n. 402/2012 depositata dalla Corte d’Appello di Torino in data 5.3.2012.
Resiste M.S. con controricorso.
Le ragioni della decisione
– I motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso il L.R. lamenta la violazione dei principi sanciti dagli artt. 2047 c.c. e 2697 c.c. Ricostruisce come responsabilità diretta per colpa l’ipotesi di responsabilità disciplinata dall’art. 2047 c.c., che pone una presunzione di responsabilità a carico dei soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza di legittimità. Richiama altresì l’orientamento giurisprudenziale, che richiede una rigorosa prova liberatoria a carico del soggetto tenuto alla sorveglianza ex art. 2047 c.c., ovvero la prova di non aver potuto impedire il danno per un “fatto impeditivo assoluto”. Sostiene che dal soggetto tenuto alla sorveglianza si richiede una diligenza ben superiore alla media, anche nel momento in cui intenda spogliarsi del dovere di sorveglianza, trasferendolo a terzi. Sostiene altresì, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che: 1) non sempre il venir meno della convivenza faccia venir meno l’obbligo di sorveglianza; 2) il trasferimento da un soggetto all’altro o la cessazione dell’obbligo di vigilanza in capo ad uno dei genitori non possono ritenersi avvenuti automaticamente col trasferimento del figlio presso il padre, in quanto sarebbe stata necessaria da parte della madre una attenta e preliminare verifica circa l’idoneità del padre (che non frequentava il figlio da dieci anni e non si era mai curato di lui) ad esercitare per il futuro la sorveglianza sull’incapace. Aggiunge che queste circostanze di fatto, riportate nella sentenza di primo grado, non sono state in realtà contestate dalla M. , che si è limitata a dire che, venuta meno la convivenza, fosse venuta meno la sua responsabilità, e pertanto si dovrebbero ritenere acquisite. Denuncia la violazione del principio di diritto fissato da Cass. n. 1148 del 2005: “Qualora la responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore trovi fondamento, essendo il minore incapace di intendere e volere al momento del fatto, nella fattispecie autonoma di cui all’art, 2047 cod. civ. e non in quella di cui all’art. 2048 cod. civ., incombe sul genitore del danneggiale la prova dell’affidamento ad altro soggetto della sorveglianza dell’incapace. Detta prova è particolarmente rigorosa, dovendo egli provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi dimostrare un fatto impeditivo assoluto. (Nella specie, relativa all’infortunio occorso ad un minore colpito con un ceppo di legno da altro fanciullo di sette anni che giocava con lui, la S. C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dei genitori del danneggiale, essendo presente al gioco il padre del danneggiato, assumendo che la madre del primo, allontanatasi, aveva ritenuto tacitamente delegata all’altro adulto rimasto la sorveglianza del proprio figlio minore)”.
Con il secondo motivo il fratello del defunto L.R. denuncia la insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza di appello per aver la corte ritenuto che la volontà della madre di abbandonare il figlio equivalesse a dismissione della responsabilità e con il terzo motivo denuncia l’omessa motivazione per non aver minimamente affrontato il profilo della omessa verifica da parte della M. della adeguatezza delle collocazione del figlio presso il padre, che non lo vedeva e non lo frequentava da dieci anni.
In particolare, la critica contenuta nel secondo motivo si appunta sul passo della motivazione in cui la corte trae un argomento atto a rafforzare l’avvenuto trasferimento dell’obbligo di sorveglianza esclusivamente in capo al padre dal fatto che la madre avesse cacciato di casa il figlio il giorno in cui questi, sfuggito alla sorveglianza del padre, si era ripresentato a XXXXXX. Evidenzia al riguardo il ricorrente che tale circostanza, lungi dal comprovare un valido trasferimento a terzi dell’obbligo di vigilanza, concreta piuttosto la prova dell’inadempimento di tale dovere, atteso che la madre, anziché accogliere doverosamente il figlio presso la sua abitazione ed attivarsi per sottoporlo ad idonee terapie, lo aveva indebitamente abbandonato a se stesso, pur nella consapevolezza del pericolo che da tale contegno sarebbe potuto derivare all’incolumità dei terzi innocenti con i quali il figlio avesse avuto contatti.
Con il terzo motivo il ricorrente assume che la corte d’appello avrebbe omesso di motivare sulla circostanza che la madre aveva mancato sia di informare il padre in ordine alla gravità delle patologie mentali sofferte dal figlio, sia di effettuare opportune verifiche sull’idoneità della nuova collocazione del figlio presso il padre, verifica necessaria per poter ritenere che essa avesse assolto all’onere probatorio di non aver impedito il fatto per un fatto impeditivo assoluto.
I tre morivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Essi sono infondati.
– La responsabilità ex art. 2047 c.c. per i danni provocati dall’incapace maggiore di età.
La causa in esame spinge ad affrontare il tema della responsabilità ex art. 2047 c.c. per l’ipotesi del danno provocato da soggetto incapace di intendere e di volere che sia maggiorenne, e della individuazione dei soggetti tenuti a rispondere per l’incapace.
La domanda risarcitoria proposta da L.R.R. nei confronti dei genitori dell’uccisore del suo prossimo congiunto si fonda sul richiamo all’art. 2047 c.c., che prevede la responsabilità del sorvegliante per il danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere.
Il titolo di responsabilità è stato esattamente individuato, in quanto il coordinamento tra la previsione normativa sulla responsabilità dei sorveglianti (art. 2047 c.c.) e quella sulla responsabilità dei genitori (art. 2048, primo comma, c.c.) va inteso nel senso che quest’ultima trova applicazione nell’ipotesi di fatto illecito compiuto da minori capaci di intendere e di volere (e dunque già responsabili in proprio), mentre la seconda trova applicazione nell’ipotesi di fatto illecito compiuto da persone (siano esse minorenni o maggiorenni) incapaci di intendere e di volere, e dunque esenti da responsabilità in proprio, in quanto non imputabili ex art. 2046 c.c..
In altre parole, la capacità di intendere e di volere costituisce il discrimine tra le due figure di responsabilità, nel senso che se l’autore del danno è persona capace di intendere e di volere al momento del fatto, trova applicazione, ove si tratti di minore di età (o di interdetto), l’art.2048 c.c. in cui il soggetto responsabile del danno causato dal minore o dall’interdetto è individuato in quello che, in ragione del rapporto parentale o in ragione della funzione tutoria è chiamato ad esercitare la sorveglianza sul soggetto minore e a fornirgli una adeguata educazione.
Se invece l’autore del danno è persona incapace di intendere e di volere (sia che si tratti di minore soggetto a responsabilità genitoriale, sia che si tratti di maggiorenne, soggetto o meno a tutela), trova applicazione l’art. 2047 c.c. che individua nel soggetto tenuto alla sorveglianza il responsabile per il fatto illecito dell’incapace (cfr. Cass. n. 565 del 1985; Cass. n. 2606 del 1997; Cass. n. 1148 del 2005).
Nel caso di specie, venendo in considerazione un illecito compiuto da persona (maggiorenne non interdetto) incapace di intendere e di volere al momento del fatto, correttamente è stato invocato il titolo di responsabilità di cui all’art. 2047 c.c..
– In generale, sulla responsabilità per l’incapace.
La giurisprudenza si è occupata più volte della responsabilità dei soggetti tenuti a rispondere per il fatto dell’incapace qualificandola (come del resto l’ipotesi di cui all’art. 2048 c.c.) come una ipotesi di responsabilità diretta, per fatto proprio, fondata sulla colpa ovvero sull’inadeguato esercizio del dovere di sorveglianza, in maniera inidonea ad impedire il verificarsi del danno, ed aggravata, nel senso che al verificarsi del danno, individuato il soggetto responsabile, la responsabilità a suo carico si presume a meno che non si riesca a fornire la prova liberatoria (in questo senso v. Cass. n. 12965 del 2005 per la responsabilità ex art. 2047 c.c.: “La responsabilità civile del soggetto tenuto alla sorveglianza di una persona incapace, la quale abbia cagionato danni a terzi, deriva dall’art. 2047 cod. civ., che da luogo ad una responsabilità diretta e propria di coloro che sono tenuti alla sorveglianza, per inosservanza dell’obbligo di custodia, ponendo a carico di essi una presunzione di responsabilità, che può essere vinta solo dalla prova di non aver potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata. (Fattispecie relativa a responsabilità risarcitola di una struttura ospedaliera per l’uccisione di un paziente da parte di altro ricoverato incapace di intendere e di volere)” e Cass. n. 20322 del 2005 a proposito della responsabilità dei genitori per il fatto del minore “La responsabilità de genitori a norma dell’art. 2048 cod.civ. (unitamente agli altri soggetti nella stessa disposizione normativa indicati) configura una forma di responsabilità diretta, per fatto proprio, cioè per non avere, con idoneo comportamento, impedito il fatto dannoso, ed è fondata sulla loro colpa, peraltro presunta).
La prova liberatoria (la formula contenuta nell’art. 2047, sostanzialmente equivalente a quella contenuta nell’art. 2048, richiamato, è “salvo che provi di non aver potuto impedire il danno”) è poi di solito intesa in modo molto rigoroso, ovvero come prova di un impedimento assoluto di aver potuto impedire il fatto dannoso.
I presupposti di questo titolo di responsabilità, in presenza dell’accertamento di un fatto obiettivamente illecito posto in essere dall’incapace, si fondano sull’accertamento della sussistenza del dovere di sorveglianza dell’incapace in capo al soggetto chiamato a risponderne.
Il dovere di sorveglianza può trovare la propria fonte in un vincolo giuridico o in una scelta liberamente compiuta da un soggetto giuridicamente non vincolato.
Un vincolo giuridico è quello che determina la nascita del dovere di sorveglianza dei genitori e del tutore nei confronti del figlio minore e dell’interdetto. La sorveglianza è infatti ricompresa nel generale dovere di cura che i genitori e il tutore sono tenuti a prestare al figlio minore o al soggetto sottoposto alla tutela, in quanto la cura del minore o dell’interdetto implica l’adozione delle ordinarie cautele intese ad evitare che la persona arrechi danni a sé e agli altri.
In tali ipotesi il dovere di sorveglianza nasce legalmente anche a carico dei soggetti cui i minori o gli interdetti vengono affidati per ragioni di vigilanza, educazione, istruzione e cura (governanti, educatori, scuole, cliniche ecc). In questi casi il dovere dei genitori e dei tutori rimane sospeso per il tempo in cui dura l’affidamento del minore o dell’interdetto (e a questa ipotesi fa riferimento la sentenza n. Cass. n. 1148 del 2005 sopra citata ovvero alla possibilità, per il genitore del minore, che è in virtù della minore età del figlio il soggetto individuato dall’ordinamento come il responsabile dei danni che questo può provocare, di essere esonerato dalla responsabilità per il danno provocato dal minore in caso di temporaneo affidamento dello stesso ad altro soggetto responsabile: qui il genitore non dismette la sua responsabilità per la generalità dei casi ma può sottrarsi a quella per il singolo episodio foriero di danni qualora dimostri di aver affidato il figlio in quel frangente ad altro soggetto a ciò incaricato, che sia consapevole dell’affidamento del minore ed idoneo ad esercitare la sorveglianza).
Il dovere di sorveglianza, ancora, sorge legalmente in capo alle strutture sanitarie ove sono ricoverate persone maggiorenni le quali, sebbene non interdette, siano, per infermità di mente, incapaci di intendere e di volere (cfr. Cass. n. 16803 del 2008, che ha chiarito che la presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2047 cod. civ. nei confronti di chi sia tenuto alla sorveglianza dell’incapace è configurabile a carico della struttura sanitaria soltanto in caso di ricovero ospedaliero del malato mentale, dovendosi, peraltro, considerare priva di tutela a carico del Servizio Sanitario l’esigenza di assicurare la pubblica incolumità che possa essere messa in pericolo dal malato mentale, rientrando tale compito tra quelli demandati in via generale agli organi che si occupano di pubblica sicurezza; più di recente, Cass. n. 223331 del 2014 ha puntualizzato che il contratto di ricovero produce, quale effetto naturale ex art. 1374 cod. civ., l’obbligo della struttura sanitaria di sorvegliare il paziente in modo adeguato rispetto alle sue condizioni, al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne. La circostanza che il paziente sia capace di intendere o di volere, ovvero il fatto che non sia soggetto ad alcun trattamento sanitario obbligatorio, non esclude il suddetto obbligo, ma può incidere unicamente sulle modalità del suo adempimento).
– In particolare, sulla responsabilità per il danno provocato dall’infermo di mente maggiorenne.
Per quanto concerne i soggetti non più minorenni che siano in condizione di infermità mentale, non interdetti né inabilitati, né ricoverati in una struttura ospedaliera al momento del fatto, ovvero in relazione ai quali non ci sia un soggetto per legge o contrattualmente preposto alla sorveglianza e alla tutela, il problema da cui prendere le mosse, sociale ancor prima ancora che giuridico, è il criterio di individuazione del soggetto responsabile, ovvero l’individuazione del soggetto sul quale far ricadere le conseguenze economiche del fatto dannoso commesso dall’incapace, che, in quanto tale, non è responsabile (art. 2046 c.c.), ovvero del danno provocato dall’incapace.
Quando si tratti di maggiorenni incapaci non interdetti e non ricoverati nelle strutture sanitarie, non è individuabile a priori un soggetto sul quale ricada uno specifico obbligo di sorveglianza ed una responsabilità per l’omessa sorveglianza.
Esiste un generale compito di tutela della pubblica incolumità che grava sulle autorità di pubblica sicurezza che non si spinge di per sé, ad essere fonte di responsabilità in capo allo Stato per ogni danno provocato da un soggetto incapace.
L’obbligo di sorveglianza sull’infermo di mente maggiorenne, e la correlata responsabilità per i danni provocati sottraendosi a tale obbligo, può incombere su un soggetto solo per effetto ed in conseguenza di una sua libera e volontaria scelta in tal senso. La configurabilità dell’obbligo di sorveglianza, e la responsabilità per i danni commessi dall’incapace psichico sottraendosi alla sorveglianza stessa presuppongono che un soggetto (più frequentemente un genitore, ma anche un altro familiare, o un terzo non legato da rapporti di parentela), consapevole delle sue condizioni e dei rischi connessi, abbia accolto liberamente l’incapace presso di sé, assumendo spontaneamente il compito di accudirlo ma anche quello di prevenire od impedire che il comportamento di questi possa arrecare danno ad altri (cfr. già Cass. n. 3142 del 1981, e Cass. n. 5306 del 1994 secondo le quali il dovere di sorveglianza di un incapace, quale fonte di responsabilità per il danno cagionato dall’incapace medesimo, ai sensi dell’art. 2047 primo comma e. e, può essere l’effetto non soltanto di un vincolo giuridico, ma anche di una scelta liberamente compiuta da un soggetto, il quale, accogliendo l’incapace nella sua sfera personale o familiare, assuma spontaneamente il compito di prevenire od impedire che il suo comportamento possa arrecare nocumento ad altri).
– In particolare, la posizione dei genitori dell’infermo di mente.
Deve quindi in questa sede ribadirsi che i genitori di persona maggiore di età inferma di mente ma non interdetta non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso.
Un simile obbligo, una volta venuto meno – per effetto del raggiungimento della maggiore età – sia il presupposto della responsabilità genitoriale sia il rapporto di rappresentanza legale, non può trovare infatti fondamento nei generali doveri di solidarietà familiare, che impongono ai genitori di proseguire nell’assistenza, nella cura e nel mantenimento del figlio anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove egli non sia economicamente auto sufficiente.
Il dovere di solidarietà verso i figli, infatti, pur traducendosi anche in un dovere di cura, è funzionale esclusivamente alla realizzazione di interessi propri dei figli medesimi e resta distinto dal dovere di sorveglianza, il quale, specificandosi nel dovere di adottare la cautele necessarie per impedire che l’incapace arrechi danni a sé e ad altri, è strumentale anche alla tutela di interessi propri di soggetti estranei al nucleo familiare.
In capo ai genitori dell’incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all’art. 2047 c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l’incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne.
Si aggiungono quindi, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell’infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi.
Tale assunzione di responsabilità peraltro non passa necessariamente attraverso dichiarazioni formali ma spesso si desume dalla scelta stessa di convivere con il soggetto in situazione di incapacità psichica nota a chi lo accoglie, accoglienza che porta con se l’obbligo di prendersi cura del soggetto, di prestargli l’assistenza che il suo caso richiede e di sorvegliare affinché questi non rechi danno con le sue azioni inconsapevoli a sé, alla persona convivente o a terzi.
– La questione sottoposta all’esame della Corte.
Così inquadrato il problema, la questione sottoposta all’esame della Corte dal ricorso è come e quando possa cessare l’obbligo di sorveglianza sul figlio maggiorenne ma infermo di mente in capo al genitore (nel caso di specie, la madre M. ) che se lo sia spontaneamente assunto e se, in particolare, sia sufficiente a questo scopo un atto di volontà uguale e contrario, o se sia necessario ai fini della liberazione dal carico di responsabilità che ne consegue che tale responsabilità si trasferisca su altri, e se il genitore per poter essere liberato da tale responsabilità debba anche provare di aver verificato che il soggetto al quale si è trasferita la sorveglianza abbia adottato idonee cautele atte ad impedire il danno.
Il ricorrente infatti sostiene che una volta che uno dei genitori si sia assunto spontaneamente la responsabilità del fatto dell’incapace, prendendolo in carico, non può fare cessare questa responsabilità con un atto altrettanto immediato e volontario, ma può spogliarsene soltanto dando la rigorosa prova liberatoria richiesta dall’art. 2047 c.c., ovvero provando di non aver potuto impedire il fatto.
Aggiunge che nel caso di specie la corte d’appello non avrebbe correttamente applicato né l’art. 2047 né l’art. 2697 c.c. in quanto la prova liberatoria che deve offrire per liberarsi della sua responsabilità il genitore del maggiorenne incapace che ne abbia assunto volontariamente la custodia è la stessa che deve fornire il genitore del minorenne incapace, ovvero una prova liberatoria particolarmente gravosa che consiste, in caso di trasferimento (temporaneo, nel caso del minore) ad altri della custodia, anche nella prova della preventiva verifica della idoneità, adeguatezza dei mezzi e consapevolezza di quest’altra persona nell’esercizio dell’obbligo di sorveglianza.
La denuncia di violazione dell’art. 2697 c.c. non coglie nel segno, perché la censura non si indirizza verso la vera ratio denciendi contenuta nella sentenza impugnata: la corte d’appello non ha mandato esente da responsabilità la M. perché ha ritenuto che essa avesse fornito la prova liberatoria richiesta dall’art. 2047 c.c. (non aver potuto impedire il fatto) ma piuttosto perché ha ritenuto che essa non fosse più il soggetto responsabile per l’incapace essendo divenuto unico responsabile il padre, dal momento in cui si era assunto la responsabilità sul figlio portandolo a vivere con sé in un altro luogo, a centinaia di chilometri di distanza dalla abitazione in precedenza condivisa con la madre.
L’esame della correttezza della soluzione adottata non va condotto dunque sul terreno della prova, ma piuttosto su quello della coerenza della soluzione adottata dalla corte d’appello con i principi di diritto in tema di responsabilità per il fatto dell’infermo di mente maggiorenne che possono ricavarsi dall’art. 2047 c.c..
Essa appare corretta.
Come si è chiarito in precedenza, in capo ai genitori dell’incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all’art. 2047 c.c., può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l’incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo in modo adeguato alle sue esigenze) e viene meno per effetto della scelta contraria, con la quale, altrettanto liberamente, si decida di non tenere più l’incapace presso di sé e si cessi dal prestargli la cura e l’assistenza precedentemente offerte.
C’è però da chiedersi, una volta che il genitore che si sia fatto volontariamente carico della situazione di un maggiorenne con problemi mentali, scegliendo di convivere con questi, assumendone gli obblighi di cura e di sorveglianza, e conseguentemente assumendo la responsabilità per i danni prodotti dall’incapace, come possa spogliarsene qualora arrivi alla determinazione di non poter o voler assumere oltre questo carico.
C’è da chiedersi cioè se sia davvero sufficiente un atto di volontà uguale e contrario, ovvero se egli possa semplicemente, da un giorno all’altro, rifiutare di proseguire la convivenza con un soggetto che per la sua pericolosità, superiore alle proprie forze o alla propria capacità di resistenza, non può o non vuole continuare a gestire, abbandonandolo anche a sé stesso se non si trova altra persona o una struttura che lo prenda in carico, o è necessario, perché il genitore possa andare esente da responsabilità, che il carico si trasferisca su qualcun altro, se è quindi necessario a questi fini che esista un altro soggetto, sia esso una struttura pubblica o privata, o l’altro genitore, o un altro familiare o un soggetto esterno, che sia disponibile a sobbarcarsi l’onere di provvedere in via esclusiva alle esigenze dell’infermo di mente e che accetti in conseguenza di ciò, di sottostare anche ai rischi e alle eventuali responsabilità.
E ancora, ove si risponda affermativamente a questo primo interrogativo, c’è da chiedersi se neppure questo sia sufficiente, come sostiene il ricorrente (e come ritenne il giudice di primo grado), ma, perché il genitore già convivente possa ritenersi liberato dalla responsabilità ex art. 2047 c.c. volontariamente assunta sia necessario non soltanto che un nuovo soggetto assuma la responsabilità ma anche che il genitore “dismettente” verifichi che il figlio si avvii ad essere assistito e protetto con modalità quanto meno equivalenti a quelle che lui stesso era stato in grado di apprestargli.
Nel caso di specie, la sentenza ha seguito questi passaggi:
– la madre ha manifestato la sua volontà di non proseguire oltre, esausta e timorosa ormai anche per la propria incolumità, ad occuparsi del giovane S. fino a quel momento con lei convivente;
– è stato richiamato il padre, che fino a quel momento si era disinteressato della gestione quotidiana del figlio, essendosi trasferito in una diversa regione e vivendo in un luogo isolato;
– il padre – ben consapevole della condizione del figlio – per sollevare l’ex moglie di un peso che questa non poteva più sopportare e per mettere il ragazzo in condizioni di non nuocere a sé e ad altri, lo ha portato a vivere con sé nella località di campagna isolata in cui aveva scelto di vivere.
È accertato che si sia interrotta quindi la convivenza con la madre e – nella valutazione della corte d’appello – con essa si è rotto anche il filo che la legava alla responsabilità per i danni eventualmente provocati dal figlio, mentre con atto altrettanto volontario questa responsabilità si è trasferita sul padre, che a sua volta ha preso volontariamente in carico la complessa situazione del figlio schizofrenico e dipendente dall’alcool, sul quale soltanto la corte fa ricadere le conseguenze di aver commesso una grave imprudenza quando ha lasciato il figlio per alcune ore nella casa di campagna senza sorveglianza e in prossimità del L.R. : in quel contesto il giovane F.S. ha brutalmente ucciso il L.R. per futili motivi e ha tentato grossolanamente di disfarsi del corpo.
La soluzione adottata dalla corte d’appello appare condivisibile ed esente da violazione di legge – oltre che compiutamente motivata.
Deve aggiungersi a quanto finora affermato, rispondendo agli interrogativi che la vicenda sottopone alla Corte, che:
– qualora un soggetto, in particolare come nella specie un genitore, abbia assunto volontariamente (la convivenza e di conseguenza) la responsabilità per un soggetto incapace maggiore di età, per dismettere la stessa è necessario che arrivi ad una determinazione di volontà uguale e contraria;
– non è però sufficiente un mero ripensamento, né è legittimo ed idoneo a liberare dall’obbligo di sorveglianza il soggetto che se lo era spontaneamente assunto l’abbandono della persona, perché l’assunzione di responsabilità sulla persona in menomate condizioni di capacità mentale ha una ridondanza anche esterna, in quanto corrisponde ad un interesse generale: essa comporta l’allocazione del rischio sociale dei danni provocati dalla persona incapace su chi se ne assume la sorveglianza;
– è necessario, per liberarsi di tale responsabilità, che l’obbligo di sorveglianza, e con esso la responsabilità che ne deriva, si trasferisca su altro soggetto, per contratto (struttura di lungodegenza o altro), per legge o altro, e quindi in particolare, può essere trasferita allorché cessi la convivenza con uno dei genitori ed il soggetto infermo di mente si trasferisca stabilmente a vivere con l’altro genitore che consapevolmente ne assuma la responsabilità, come nel caso di specie è avvenuto;
– il soggetto gravato può quindi liberarsi dalla responsabilità quando alla situazione di affidamento volontario preesistente se ne sostituisca un’altra quanto meno equivalente, ovvero in grado di dare le stesse o superiori garanzie sociali di contenimento del rischio;
– l’idoneità della nuova situazione di convivenza, assistenza e sorveglianza a far venir meno l’obbligo in capo al genitore che in origine lo aveva spontaneamente assunto ed intende dismetterlo va verificata dal giudice.
Tuttavia, non si deve perdere di vista che, come ogni valutazione prognostica – ipotetica la verifica deve essere eseguita con valutazione ex ante, ovvero ne va verificata l’astratta idoneità, prefigurabile al momento del “passaggio di consegne” da un soggetto all’altro, della nuova situazione gestita dal soggetto sul quale si trasferisce la responsabilità a sopperire alle esigenze di (cura e) sorveglianza sull’infermo in misura quanto meno equivalente alla situazione che il genitore (o comunque il soggetto) che intende dismettere la convivenza aveva fino a quel momento assicurato.
Nel caso di specie, correttamente la corte d’appello ha ritenuto che, a fronte della volontà della madre di non proseguire oltre la convivenza, l’obbligo di sorveglianza sul giovane F. si fosse trasferito sul padre, che se lo era liberamente e consapevolmente assunto, e che questi, portandolo con sé a vivere in campagna, in luogo isolato, aveva posto in essere condizioni astrattamente idonee all’esercizio di tale dovere di sorveglianza, addirittura preferibili a quanto era stata in grado di offrire fino a quel momento la madre. L’organizzazione di vita del padre, in una fattoria isolata, era infatti astrattamente idonea a mettere il giovane in condizione di non nuocere. È stata la scelta incauta del genitore di lasciare da soli per alcune ore del giorno i due giovani, che apparentemente andavano d’accordo, che ha dato spazio al momento di follia del F. .
Tanto accertato in fatto, la corte di merito ha dunque correttamente ritenuto in diritto, in debita applicazione dei principi su richiamati, che si fosse verificato un trasferimento del dovere di sorveglianza dalla M. al marito per effetto della convergente decisione di entrambi di spostare il figlio dalla sfera personale e familiare della prima nella sfera personale e familiare del secondo.
In tale situazione, il successivo contegno della M. , volto a rifiutare di accogliere nuovamente il figlio presso di sé, aveva costituito non già inadempimento ad un obbligo di sorveglianza non più sussistente, ma conferma dell’avvenuto affidamento dell’incapace all’altro genitore.
Non si tratta, in altre parole, come sostenuto dal ricorrente, di un irresponsabile abbandono del figlio a se stesso, per di più nella consapevolezza della sua pericolosità, ma piuttosto della ricognizione di una translatio custodiae già precedentemente avvenuta, sulla base della comune volontà dei genitori.
Il trasferimento del dovere di sorveglianza, avvenuto tra i genitori dell’incapace, entrambi informati e consapevoli delle problematiche mentali del figlio, esclude in radice la responsabilità della M. , la quale, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, non era tenuta a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2047 c.c., in quanto tale onere probatorio – funzionale a superare la presunzione di colpa mediante la dimostrazione di aver avere adottato tutte le cautele normalmente appropriate in relazione allo stato e alle condizioni dell’incapace – presuppone la titolarità attuale, in capo all’onerato, del dovere di sorveglianza, mentre, nel caso di specie, tale dovere non incombeva sulla madre dell’incapace, per essersene essa legittimamente spogliata mediante affidamento ad altra persona, ragionevolmente reputata idonea con valutazione ex ante prima del compimento dell’illecito. Il ricorso va pertanto rigettato.
In ragione della particolarità della vicenda e della parziale novità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio tra le parti. Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
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