Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III , sentenza 20 marzo 2013 n. 12852[1]
E’ evidente che questa situazione di abbandono non può ravvisarsi nel solo comportamento del proprietario che affidi il suo cane ad una struttura o allevamento privato, il quale, sulla base di uno specifico contratto oneroso assuma verso il proprietario l’obbligazione di custodire e curare l’animale e di evitare i pericoli per la sua incolumità, provvedendo, anche in caso di bisogno, alle necessarie prestazioni sanitarie e ai mezzi terapeutici.
Neppure un comportamento di abbandono – nel senso indicato dalla norma incriminatrice può ravvisarsi di per sé nel solo fatto di avere sospeso il pagamento del corrispettivo o nel non avere ritirato il cane, perché ciò configura appunto un inadempimento contrattuale ma non autorizza certamente la struttura o il canile affidatario ad abbandonare il cane a se stesso, ad interromperne la cura e la custodia o, addirittura, a sopprimerlo, comportamenti questi che, del resto, potrebbero a loro volta integrare il reato a carico del responsabile del canile.
Costui, infatti, in una ipotesi del genere, oltre ad agire civilmente per il recupero del suo credito, potrà legalmente liberarsi del cane solo con le procedure previste dalla legge per l’affidamento dell’animale ad una struttura pubblica.
Ne deriva che il proprietario che abbia affidato il cane ad un canile privato che si sia contrattualmente obbligato alla sua cura e custodia, potrà eventualmente rispondere di abbandono nel caso di sospensione dei pagamenti o di mancato ritiro solo quando sia concretamente prevedibile per l’inaffidabilità o la mancanza di professionalità del canile affidatario che questa situazione determini l’abbandono del cane da parte del canile
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