Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 2 settembre 2013, n. 20052
Svolgimento del processo
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 3 ottobre 2007, il Tribunale di Trani – sezione distaccata di Canosa di Puglia ha accolto l’opposizione – qualificata dallo stesso Tribunale come opposizione all’esecuzione – proposta da C.N. , C.S. e T.A. avverso l’atto di precetto loro notificato da T.P. in data 26 febbraio 2005; ha quindi dichiarato la nullità del precetto ed ha condannato l’opposto al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale ha ritenuto violato l’art. 654, comma secondo, cod. proc. civ. perché nell’atto di precetto non vi era menzione alcuna della clausola di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, individuato dal giudice come titolo esecutivo posto a fondamento del precetto oggetto di opposizione.
2.- Avverso la sentenza T.P. propone ricorso affidato a tre motivi. Gli intimati non si difendono.
Motivi della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. per avere errato il Tribunale nel qualificare l’opposizione come opposizione all’esecuzione, piuttosto che come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che, non solo i vizi denunciati dagli opponenti (che hanno qualificato la loro azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.), ma anche quelli ritenuti dal giudicante attengono ad irregolarità formali dell’atto di precetto.
1.1.- Col secondo motivo di ricorso è svolta la medesima censura, sotto il profilo del vizio di motivazione.
1.2.- Col terzo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 653, 654, 474, 475, 479, 480 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere il Tribunale errato nel dichiarare la nullità del precetto per mancata menzione del provvedimento di esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché il titolo esecutivo posto a base del precetto è la sentenza n. 13/2005. In particolare, il ricorrente deduce che, con la sentenza in parola, conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è stato confermato quest’ultimo, con il relativo rigetto dell’opposizione, ma, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., gli opponenti a decreto ingiuntivo sono stati condannati al pagamento in favore dell’opposto, sig. T.P. , odierno ricorrente, di una somma inferiore a quella portata dal decreto ingiuntivo. Il ricorrente rileva che di tale minor somma è stato ingiunto il pagamento col precetto oggetto di opposizione e che la sentenza di condanna, costituente titolo esecutivo, è stata notificata unitamente al precetto, nella stessa data del 26 febbraio 2005.
2.- I motivi di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto pongono questioni consequenziali, sono fondati e vanno accolti.
Non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia in presenza di opposizione agli atti esecutivi, poiché è in discussione la regolarità formale dell’atto di precetto, vale a dire la necessità che esso contenesse o meno, ai sensi dell’art. 654, comma secondo, cod. proc. civ., la menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e l’apposizione della formula esecutiva.
Al riguardo è sufficiente richiamare il principio, per il quale, in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l’opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l’an dell’esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell’esecuzione per espropriazione – della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva (cfr. Cass. n. 16262/05, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 13205/12, n. 13938/12, n. 20989/12).
La sentenza del Tribunale è perciò errata nella parte in cui ha qualificato l’opposizione proposta dai signori C.N. , C.S. e T.A. come opposizione all’esecuzione. Alla stregua del criterio di cui sopra, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, e non come opposizione all’esecuzione, l’opposizione proposta contro l’atto di precetto, con cui si contesti la mancanza della menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo e dell’apposizione della formula, ai sensi dell’art. 654, comma secondo, cod. proc. civ..
2.1.- La sentenza impugnata non è conforme a diritto nemmeno nella parte in cui ha richiamato l’art. 654, comma secondo, cod. proc. civ., ponendo la norma a fondamento della dichiarazione di nullità del precetto opposto.
Nel caso di specie, trova applicazione non il primo comma dell’art. 653 cod. proc. civ. – che, disciplinando il rigetto dell’opposizione, individua il titolo esecutivo nel decreto ingiuntivo piuttosto che nella sentenza conclusiva del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ. – bensì il secondo comma dell’art. 653 cod. proc. civ. Questa norma attribuisce la qualità di titolo esecutivo alla sentenza di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, qualora, come nel caso di specie, avvenga che, pur non essendovi una revoca espressa del decreto ingiuntivo, questo non trovi conferma nella sentenza conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma tale sentenza rechi un’autonoma condanna dell’opponente-debitore al pagamento in favore dell’opposto-creditore di una somma inferiore a quella oggetto dell’ingiunzione, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di condanna.
Conseguentemente, l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione, ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., della sentenza di accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo ed al precetto intimato al debitore sulla base della stessa sentenza non si applica la norma dell’art. 654 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata va quindi cassata.
2.2. – Dal momento che il precetto oggetto di opposizione risulta essere stato notificato insieme con la sentenza costituente titolo esecutivo, e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma secondo, cod. proc. civ., col rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il precetto notificato ad istanza di T.P. il 26 febbraio 2005.
3.- Poiché l’errore nella qualificazione dell’opposizione è riferibile al giudicante, non anche agli opponenti, e poiché non risulta che la sentenza costituente titolo esecutivo abbia espressamente revocato il decreto ingiuntivo (sì da ingenerare fraintendimenti in ordine alla sua effettiva portata di accoglimento parziale dell’opposizione), si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da C.N. , C.S. e T.A. avverso il precetto loro notificato da T.P. in data 26 febbraio 2005, qualificata la stessa come opposizione agli atti esecutivi; compensa le spese dell’intero giudizio.
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