Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 settembre 2011 n. 19871. La presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all’articolo 2054, II comma, c.c., costituisce principio informatore della materia
Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19871 del 29 settembre 2011
Per la Suprema corte quando l’automobilista che ha subito il danno chiede all’altro conducente, ed alla assicurazione, il pagamento della metà degli esborsi sostenuti per riparare la propria autovettura, il giudice di pace, se ammette l’impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro, non può rigettare la domanda. Perché in tal modo verrebbe meno al criterio per cui in simili casi l’onere della prova non grava sull’attore, presumendosi una responsabilità condivisa.
Secondo la Corte di legittimità la perdurante validità dell’opzione ermeneutica che ravvisava nella presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, un principio regolatore della materia, né precludono la possibilità di qualificarlo, nel vigente assetto normativo, principio informatore. Valga al riguardo considerare che esso, senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità del fatto illecito.
La Cassazione, dunque, accoglie il ricorso dell’automobilista e, nel rinviare al giudice di pace di Taranto in diversa composizione, afferma un principio al quale dovranno attenersi tutti giudici non togati, ovvero: ai fini della impugnazione delle sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, la presunzione di pari responsabilità dei due guidatori, in caso di scontro tra veicoli, di cui all’articolo 2054, secondo comma, del codice civile, costituisce principio informatore della materia”.
Sorrento, 3 ottobre 2011. Avv. Renato D’Isa
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