Il testo integrale[1]
La Suprema corte, a Sezioni unite (14319/2011), ha già stabilito che l’istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l’assunzione dell’obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l’avviso ‘parcheggio incustodito’ è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.), perché l’esclusione attiene all’oggetto dell’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. (senza che sia necessaria l’approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., non potendo presumersene la vessatorietà), che l’utente può non accettare non essendo privo di alternative.
Il Dlgs 285/1992 infatti prevede che: nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio – da ubicare preferibilmente fuori della carreggiata (art. 7.6) – sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta … anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle Direttive del Ministero dei LLPP di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
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