Il testo integrale[1]
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2012 n. 24357
Il Gip presso il tribunale dei minorenni può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per il perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto solo quando il minore, personalmente o tramite il suo difensore munito di procura speciale, abbia espresso il suo consenso alla definizione del giudizio in sede di udienza preliminare.
Ove non ricorrano queste condizioni, il provvedimento del Gup è sempre ricorribile in Cassazione da parte dell’interessato.
Non lo è invece da parte del pubblico ministero poiché non avrebbe interesse a far valere la lesione di un diritto di difesa dell’imputato di cui quest’ultimo non si duole. A meno non contesti la sussistenza stessa dei presupposti per la concessione del perdono.
Sorrento, 21 giugno 2012.
Avv. Renato D’Isa
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