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La massima

La valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III

SENTENZA 19 aprile 2013, n.9618

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 1998, C.M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, D.A. , chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 500.000.000 o di altra somma maggiore o minore, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 22.3.1989 (data del primo esposto calunnioso) alla decisione, a titolo di risarcimento del danno morale e del danno all’immagine.
Deduceva l’attore che nel periodo tra il 22 marzo 1989 e il 4 gennaio 1990 il convenuto, imprenditore edile, aveva presentato all’Autorità Giudiziaria diversi esposti-denuncia con i quali aveva attribuito al C. , Capo del settore urbanistico presso l’Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS) , fatti costituenti reato, in particolare accusando l’attore di aver commesso falsità ideologiche e abuso di potere nella stesura di un verbale di constatazione di violazioni edilizie del 23 1989; instauratosi un procedimento penale a suo carico, il G.l.P. presso il Tribunale di Foggia, su conforme richiesta del P.M., in data 9 gennaiol991, aveva emesso decreto di archiviazione, mentre nel contempo il P.M. aveva promosso l’azione penale contro il D. , accusato del reato di calunnia; il relativo procedimento penale si era concluso con la sentenza del detto Tribunale n. 234/96 di condanna del D. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore del C. , costituitosi parte civile, da liquidarsi in separata sede; tale decisione era stata confermata dalla Corte di appello con sentenza n. 652/97 e dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1505/97.
Si costituiva in giudizio D.A. contestando la domanda;
rappresentava di aver inviato gli esposti al Sindaco di (OMISSIS) e all’Autorità Giudiziaria, organi tenuti al segreto d’ufficio ed istruttorio, sicché l’eventuale divulgazione del contenuto di tali esposti non poteva essere a lui ascritta; deduceva che, comunque, la vicenda giudiziaria dell’attore si era conclusa con l’archiviazione della notizia di reato in data 9 gennaio 1991, oltre la quale il C. non aveva subito alcun danno ulteriore; contestava, in ogni caso, la domanda nel quantum.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 6 febbraio 2003, accoglieva la domanda per quanto di ragione, condannando il convenuto al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 30.987,41.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello, cui resisteva il C. .
La Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 11 dicembre 2008, rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della Corte di merito D.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso il C. .
Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 651 c.p.p., 185 c.p., 2059 e 2043 e segg. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria pronunzia su di un punto essenziale della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ingiustamente rigettato l’appello, ritenendo acclarato che gli episodi calunniosi fossero diventati di pubblico dominio e avessero posto in dubbio la correttezza professionale e la moralità del C. e valutando inattendibile la deposizione del teste L.R.M. , che aveva, invece, smentito la propalazione della vicenda.

Assume il ricorrente che, se è pur vero che nel giudizio civile di risarcimento del danno la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto commesso dall’imputato, tuttavia, l’obbligazione del risarcimento consegue solo nel caso in cui il danno sia stato cagionato, dovendosi escludere che il danno sia in re ipsa, sulla base della sola pronuncia del Giudice penale. Ad avviso del D. , i fatti in questione non avevano comportato al C. alcun nocumento all’immagine e all’estimazione pubblica, sicché la sentenza impugnata sembrerebbe basarsi solo su ipotetiche presunzioni conseguenti alla condanna penale, laddove l’azione civile di risarcimento del danno morale avrebbe solo una funzione risarcitoria e non sanzionatoria, dovendosi accertare l’esistenza del danno conseguente prodottosi in concreto.

Lamenta inoltre il ricorrente vizi motivazionali della pronuncia della Corte di merito, non avendo dato essa conto della censura con cui aveva denunciato ‘il corto circuito logico della sentenza di primo grado’, che aveva dapprima ritenuto l’episodio degli esposti del D. di pubblico dominio ed aveva poi affermato che il teste L.R. , poiché non lavorava presso gli Uffici Comunali, ‘ben difficilmente, quale semplice cittadino, avrebbe potuto essere beneficiario di confidenze fatte dai colleghi di lavoro del C. riguardo alla attività professionale da questi esercitata’.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2059 e 2043 e sgg. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria pronunzia su di un punto essenziale della controversia.

Sostiene il D. di aver inviato nel marzo 1989 alcuni esposti – relativi a comportamenti irregolari del C. in vicende amministrative connesse alla realizzazione di un fabbricato in (OMISSIS) – al Sindaco e all’Autorità Giudiziaria, organi pubblici tenuti al segreto d’ufficio e al segreto istnittorio, limitandosi a denunziare dei fatti. Tali esposti non erano quindi destinati a divenire di pubblico dominio e la divulgazione del loro contenuto, peraltro non dimostrata, non poteva essere a lui ascritta. Deduce il ricorrente che non vi sarebbe prova della cognizione del contenuto di detti atti neppure da parte dei colleghi del C. , che ne sarebbero venuti a conoscenza solo con il processo penale per calunnia a suo carico, quando la correttezza dell’operato dell’attuale controricorrente non era in discussione. Ad avviso del D. la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno ‘in virtù di un automatismo che rimanda ad un’idea di danno ritenuto sussistente in re ipsa’, laddove, invece, il danno per essere risarcito dovrebbe ‘trovarsi in rapporto di causalità immediata e diretta col fatto che si assume averlo prodotto’.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 c.c., in relazione all’art. 1226 c.c. — omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (liquidazione equitativa del quantum)’.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe ingiusta e immotivata anche ‘sotto il profilo della non equa determinazione del presunto danno lamentato’, avendo la Corte di merito, pur non sussistendo la prova del danno, liquidato lo stesso nella somma ‘alquanto elevata ed ingiustificata’ di Euro 30.987,41, senza indicare i criteri seguiti per operare tale quantificazione, e mancando al riguardo un’adeguata e concreta motivazione, essendosi sul punto la medesima Corte avvalsa di formule di stile, impedendo così ogni controllo sul procedimento logico seguito, né avendo motivato in ordine al mancato ricorso alle tabelle predisposte per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica in materia di responsabilità civile auto. A tale ultimo riguardo il D. solleva questione di incostituzionalità del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che dette tabelle siano utilizzate anche oltre i casi di r.c.a..

4. I motivi, che per connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono tutti infondati e, in parte, inammissibili.

4.1. Va anzitutto posto in rilievo che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l’interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l’onore dell’incolpato (Cass. pen., sez. 6, 28 aprile 2010, n. 21789; Cass. pen., sez. 6, 21 febbraio 2007, n. 10535).

Deve poi evidenziarsi che con la sentenza di condanna generica di cui all’art. 278 c.p.c. il giudice può non solo limitarsi ad accertare l’esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma anche accertare l’effettivo avveramento del danno, demandando ad un successivo giudizio soltanto la sua liquidazione (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 18 gennaio 2000, n. 495).

É stato pure affermato da questa Corte che, qualora il giudice, per quanto adito unicamente con una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno, e questa statuizione sul punto non risulti impugnata per ultrapetizione, il giudicato si forma anche in merito all’accertata esistenza del danno (Cass. 5 dicembre 2011, n. 26021).

Nel caso all’esame il giudice penale ha accertato anche la lesione in concreto dell’onore del C. (v. sentenza del Tribunale di Foggia pronunciata il 19 febbraio 1996, passata in giudicato il 3 novembre 1997 – come da annotazione del cancelliere a margine della stessa -, che ha espressamente ritenuto sussistenti gli estremi per una condanna al risarcimento dei danni, evidenziando la mancata acquisizione soltanto di prove idonee a consentire un’esatta liquidazione dei danni patiti dalla parte civile).

Ne consegue che, sebbene il giudice penale abbia rinviato al giudice civile la liquidazione del danno, risulta accertato che le accuse avevano concretizzato non solo una calunnia ma anche una lesione all’onore del calunniato e su tale punto si è ormai formato il giudicato.

4.2. A tanto deve aggiungersi che, comunque, il giudice civile ha anche accertato – attraverso i testi escussi – il discreto in cui era incorso il C. a seguito dei fatti calunniosi posti in essere dal ricorrente.

4.3. Al riguardo si evidenzia che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).

4.4. Deve inoltre rilevarsi che, in relazione alle censure mosse alla sentenza impugnata con riferimento alla valutazione della testimonianza resa dal teste La Riccia operata dal Giudice del merito nonché in relazione alla omessa motivazione in ordine alla denunciata contraddizione della sentenza di primo grado in tema di valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, della deposizione resa dal medesimo teste (v. ricorso p. 7 e 13), il primo motivo é inammissibile, non avendo il ricorrente assolto all’onere di riprodurre, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il tenore esatto della prova testimoniale, il cui omesso esame è denunciato, riportandone il contenuto nella sua integrità (Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405), né avendo riprodotto integralmente la censura che si assume proposta sul punto in appello.

4.5. Va, altresì, evidenziato che il secondo motivo di ricorso, pur indicando nella rubrica anche vizi motivazionali, nell’illustrazione fa riferimento al riguardo soltanto ‘al corto circuito logico’ del percorso motivazionale già evidenziato nel primo motivo e peraltro relativo alla sentenza di primo grado (v. ricorso p. 15, 13 e 7) – censura, questa, già esaminata nel § 4.4. della presente sentenza – senza che sia stato formulato sul punto, e comunque in relazione ai detti vizi, il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, sicché, sotto tale profilo, il motivo in questione risulta inammissibile (v., ex plurimis, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 novembre 2011, n. 24255).

4.6. In relazione, poi, alle censure relative alla liquidazione del danno operata dal Giudice del merito, si osserva che il quantum del danno morale (da intendersi come ‘voce’ integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, v. Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass. 12 settembre 2011, n. 18641) non può che avvenire in via equitativa da parte del giudice, sulla base di regole di esperienza (v. ex plurimi, Cass. 12 maggio 2006, n. 11039; Cass. 22 maggio 2006, n. 11947), trattandosi di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità. Va poi evidenziato che, secondo la recente giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 19 maggio 2010, n. 12318; Cass. 26 gennaio2010, n. 1529). Nel caso all’esame, nel confermare la liquidazione di tale danno operata dal primo Giudice, la Corte di merito, con motivazione sintetica ma congrua e priva di vizi logici, ha posto l’accento sul perturbamento delle relazioni sociali patito dall’attore e sulla gravità delle accuse calunniose in suo danno, ‘tutt’altro che trascurabili’, ed ha condivisibilmente ritenuto non censurabile la decisione del Tribunale sul punto, avendo tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

4.8. È, infine, manifestamente infondata la questione di incostituzionalità del d.lgs. n. 209 del 2005 nella parte in cui non prevede che le tabelle dallo stesso previste siano utilizzabili anche oltre i casi di responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, trattandosi di situazioni del tutto diverse, sicché non è configurabile la dedotta la violazione dell’art. 3 Cost..

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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