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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 17 ottobre 2013, n. 23575

Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata F.S. conveniva in giudizio il dr. F..R. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, derivati dal confezionamento e dalla allocazione di una protesi dentaria nell’arcata dentaria superiore cui erano seguiti dolori alla testa e difficoltà di pronuncia. Aggiungeva l’attrice che nell’aprile 1998, a circa un anno di distanza dalla prestazione, le era stata diagnosticata una disfunzione all’articolazione tempero mandibolare, sicché le era stato consigliato di rimuovere la protesi. Concludeva quantificando il risarcimento in misura di lire 100 milioni. In esito al giudizio in cui si costituiva il convenuto chiedendo il rigetto della domanda, il Tribunale di Taranto, disposta una consulenza tecnica di ufficio che faceva seguito ad un accertamento tecnico preventivo, accoglieva parzialmente la domanda nei limiti di Euro 6.541,37 per invalidità permanente, Euro 1.800,00 per invalidità temporanea ed Euro 1.400,00 per danni morali e regolava le spese di lite secondo la soccombenza. Avverso tale decisione proponevano appello la F. in via principale ed il R. in via incidentale. In esito al giudizio, la Corte di Appello di Lecce con sentenza depositata in data 18 luglio 2007 rigettava l’impugnazione principale ed in accoglimento di quella incidentale rigettava la domanda attrice, provvedendo inoltre al governo delle spese.
Avverso la detta sentenza la F. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Resiste il R. con controricorso.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 696 e 698 cpc in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per aver la Corte di Appello escluso la responsabilità del R. sulla base delle conclusioni poste a base dell’accertamento tecnico preventivo, trascurando che in sede di A.T.P. il perito deve limitarsi alla descrizione dello stato di fatto senza poter accertare e valutare le cause del danno.
E ciò, malgrado che essa ricorrente, già nel verbale di udienza di prima comparizione del 2 febbraio 2000, avesse espressamente censurato l’operato del consulente, per aver espresso “stranamente valutazioni e presunte cause dei danni” nonché per aver condotto l’accertamento senza tener conto del principio del contraddittorio omettendo di allegare alla consulenza il verbale di comparizione con le osservazioni del CTP.
La censura è infondata e non merita accoglimento. Ed invero, come ha già avuto modo di statuire questa Corte, il giudice del merito, in virtù del principio del libero convincimento, ha facoltà di apprezzare in piena autonomia tutti gli elementi presi in esame dal consulente tecnico e le considerazioni da lui espresse che ritenga utili ai fini della decisione, onde ben può trarre materia di convincimento anche dalla consulenza espletata in sede di accertamento preventivo, pur se il consulente abbia ecceduto i limiti del mandato conferito, una volta che la relazione di quest’ultimo sia stata ritualmente acquisita agli atti. (Cass. n. 5658/2010, n. 14402/04) Infatti, una volta che sia stata ritualmente acquisita al giudizio, con conseguente sanatoria della nullità in cui sia incorso il consulente per aver sconfinato dai limiti meramente descrittivi fissati dalla legge in quella sede, la relazione di accertamento tecnico preventivo può essere liberamente apprezzata dal giudice di merito in ogni sua parte e, quindi, anche in relazione alla causa del danno. (così, Cass. n. 19563/09).
Nel caso di specie, entrambe le parti parteciparono con certezza al procedimento per ATP (come si evince dal verbale di comparizione contenente le osservazioni del CTP, circostanza riconosciuta dalla stessa ricorrente a pag. 6 del ricorso) e fu disposta la rituale acquisizione, al giudizio, della relazione del M. (cfr. ord.7.2.2000), senza che la ricorrente avanzasse alcuna eccezione di nullità della relazione, limitandosi invece a depositare, in data non precisata, note critiche elaborate dal ctp dr. C.V. , in cui quest’ultimo osservava che lo scopo dell’accertamento tecnico preventivo era quello di accertare lo stato della perizianda e non quello di stendere una relazione medico legale volta a valutare le relazioni causali tra l’operato del professionista e le patologie in questione.
Ora è appena il caso di sottolineare come tale circostanza (riportata in ricorso, a pag. 7) non è certamente idonea a soddisfare l’assolvimento dell’onere del rilievo della nullità. Ed invero la nullità dell’ATP, al pari di quella che investe la consulenza tecnica d’ufficio, dovuta all’eventuale sconfinamento dell’accertamento oltre i limiti di legge, ha carattere relativo e deve essere eccepita dalla parte legittimata, che non può essere identificata nel suo consulente tecnico, nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione. Inoltre, la deduzione dell’eccezione deve esprimere in termini chiari e specifici la richiesta che sia dichiarata dal giudice la nullità dell’accertamento nei limiti in cui abbia sconfinato dai limiti meramente descrittivi consentiti, restando altrimenti detta nullità sanata secondo la regola generale di cui all’art. 157 cod. proc. civ. (sul punto, vedi anche Cass. n. 15436/2006).
Ugualmente infondata appare la seconda doglianza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,con cui la ricorrente lamenta che il giudice del gravame avrebbe obliterato totalmente il parere espresso nella C.T.P. ed omesso ogni confutazione delle censure mosse all’accertamento tecnico preventivo, evitando qualsivoglia motivazione sul punto.
A riguardo, torna utile premettere che, secondo l’orientamento giurisprudenziale nettamente prevalente di questa Corte, cui questo Collegio intende aderire, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico. Il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del consulente d’ufficio.
La premessa è utile perché i rilievi contenuti nelle consulenze di parte, come riportati in ricorso, si limitano essenzialmente a censurare le modalità con cui il C.T.U. ha condotto l’accertamento tecnico ed ha ravvisato la presenza della sintomatologia dolorosa “affidandosi esclusivamente ad una manovra palpatoria delle zone preauricolari e muscolari della capsula articolare della A.T.M. o dei fasci della muscolatura della masticazione” (cfr pag.10 del ricorso), senza però addurre precisi elementi clinici né rassegnare articolate considerazioni medico-scientifiche a conforto di opzioni interpretative diverse da quella criticata.
Ed è appena il caso di sottolineare che, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra le circostanze che si assumono trascurate e la soluzione prescelta dal giudice, tale da far ritenere che quelle circostanze, se fossero state considerate, avrebbero portato ad una diversa soluzione, con un giudizio di assoluta certezza.
In difetto del minimo elemento, volto a confortare l’asserita decisività del punto controverso dedotto, si impone il rigetto della censura.
Passando all’esame della terza doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 1223, 2236 cc, 40 e 41 cp, va rilevato che, secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso il nesso di causalità tra l’installazione della protesi, effettuata dal sanitario, e la sintomatologia dolorosa e lo spostamento della mandibola adducendo la presenza di concause naturali (stato depressivo ansioso della paziente) nonché successivi presunti rimaneggiamenti dell’apparato, senza valutare però secondo criteri di probabilità scientifica se essi avessero l’idoneità a determinarne il danno. Inoltre, avrebbe trascurato che in sede civile il nesso di causalità va inteso in modo diverso da quello in sede penale, secondo il principio del “più probabile che non”.
Anche tale motivo non coglie nel segno e va quindi rigettato. A riguardo, occorre premettere che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte quello, secondo cui, in tema di responsabilità medica, nel sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) – la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell’elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla “certezza”) – consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non”. Ma ciò significa che, ai fini dell’attribuzione della responsabilità del sanitario, occorre innanzitutto accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l’evento di danno), l’efficienza eziologica della condotta del sanitario rispetto all’evento in applicazione della regola di cui all’art. 41 cod. pen. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione e l’omissione e l’evento), così da ascrivere l’evento di danno interamente all’autore della condotta illecita.
Ciò posto, si deve rilevare che la Corte di merito, al di là dell’erroneo riferimento in motivazione riguardo all’esistenza di fattori alternativi interferenti con l’esistenza di una causa univoca e di una serie causale “adeguata” – onde l’esigenza della correzione di tale motivazione ai sensi dell’art. 384 cpc – in esito al suo percorso argomentativo ha comunque escluso la certezza di un rapporto causale tra i danni lamentati dalla paziente e la condotta del sanitario, affermando in via conclusiva che la compiuta istruttoria in definitiva accreditava l’ipotesi che la sintomatologia dolorosa fosse solo di origine psicosomatica (cfr pag. 11).
Ed è pervenuta a tale conclusione privilegiando nella valutazione degli elementi probatori, utili sul punto, una fonte di prova (la relazione dell’accertamento tecnico preventivo che escludeva che i problemi masticatori della F. fossero da porsi in relazione con la protesi confezionata dal R. , essendo invece riconducibili allo stato ansioso-depressivo della paziente) rispetto a quella di cui alla successiva consulenza di ufficio, la quale riferiva la sintomatologia presumibilmente ad uno spostamento della mandibola causata dal fatto che la protesi superiore non fosse stata accompagnata da analogo intervento all’arcata inferiore.
Ed invero, la Corte di merito ha spiegato le ragioni della scelta della fonte di prova, posta a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione a scapito dell’altra, sulla base di varie considerazioni, ed in particolare: 1) la maggior vicinanza temporale (e quindi la maggiore attendibilità) dell’accertamento preventivo rispetto alla consulenza d’ufficio. 2) l’assenza di certezze rassicuranti ricavabili dalla successiva perizia di ufficio, la quale collegava la sintomatologia soltanto “presumibilmente” ad uno spostamento della mandibola. Ed invero il dato ricavabile dalla consulenza d’ufficio era in sé contraddittorio perché lo spostamento della mandibola era solo presunto, essendo stato diagnosticato clinicamente senza essere però supportato da apposita indagine radiologica.
Ciò, senza considerare che la protesi era stata sottoposta a ripetuti rimaneggiamenti da parte di vari specialisti, circostanza riconosciuta dalla stessa F. nel suo ricorso per l’a.t.p. (vfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
Ciò posto, è appena il caso di osservare che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della scelta di quelle – fra esse – ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
Inoltre, è principio di diritto ormai consolidato quello per cui l’art. 360 n. 3 del codice di rito non conferisce alla corte di Cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione. Ne deriva il rigetto della censura.
Resta da esaminare l’ultima doglianza, articolata sotto il profilo della motivazione insufficiente, con cui la ricorrente lamenta che la Corte territoriale avrebbe motivato in maniera inadeguata escludendo o comunque dubitando dell’esistenza di lesioni all’apparato mandibolare della ricorrente, benché clinicamente accertate da tre diversi specialisti, adducendo inoltre la ricorrenza di rimaneggiamenti successivi alla installazione della protesi in assenza di elementi obiettivi di riscontro ed in presenza di prove testimoniali che conclamavano il contrario.
Quest’ultima censura è inammissibile per un duplice ordine di motivi.
L’inammissibilità deriva innanzitutto dal difetto di autosufficienza del ricorso perché la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso medesimo il verbale delle prove testimoniali accennate nonché il testo dei documenti in ipotesi mal interpretati o non valutati dai giudici d’appello, al fine di consentire a questo giudice di legittimità di valutare la decisività di eventuali elementi, non o mal valutati dai suddetti giudici di secondo grado, ovvero le eventuali incongruenze emergenti dalla interpretazione resa da tali giudici.
L’inammissibilità deriva inoltre dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.

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