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Suprema Corte di Cassazione

sezione III
sentenza 17 dicembre 2013, n. 50928

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3183/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del 27/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per annullamento con rinvio;
Uditi i difensori Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con sentenza 27.6.2012 ha confermato la colpevolezza degli imputati (OMISSIS) e (OMISSIS) in ordine al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2) commesso rispettivamente nelle qualita’ di amministratori di fatto e di diritto della (OMISSIS) srl; ha invece dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione alle violazioni riguardanti l’anno 2002 ed ha quindi rideterminato la pena in anni uno di reclusione.
Secondo la Corte di merito, le operazioni a cui le fatture si riferivano (prestazioni relative a contratti di associazione in partecipazione) dovevano ritenersi inesistenti sulla base di una serie di elementi evidenziati in motivazione.
2. I difensori degli imputati ricorrono in cassazione denunziando sei motivi qui di seguito sintetizzati:
2.1 violazione dell’articolo 525 c.p.p., comma 2 e nullita’ della sentenza per mutamento del giudice dopo l’udienza di discussione del 14.4.2012;
2.2 violazione dell’articolo 125 c.p.p., articolo 417 c.p.p., lettera b) e articolo 546 c.p.p. – Contraddittorieta’ e illogicita’ della motivazione in ordine al rigetto dell’eccezione di nullita’ del capo di imputazione per omessa individuazione delle condotte degli imputati, con particolare riferimento alla qualita’ di amministratore di fatto del (OMISSIS);
2.3 violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2 e vizio di motivazione (per illogicita’ e contraddittorieta’). Attraverso un’ampia censura, si contesta la ritenuta insussistenza delle operazioni mediante l’analisi delle singole fatture in relazione alle varie annualita’;
2.4 mancanza dell’elemento soggettivo del reato – Omessa e contraddittoria motivazione – Mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 15;
2.5 violazione del Decreto Legislativo n. 289 del 2002, articolo 9 – Omessa pronuncia;
2.6 violazione degli articoli 132 e 133 c.p. – Omessa motivazione sulla quantificazione della pena alla (OMISSIS).
3. Con memoria 12.6.2013 i difensori hanno proposto motivi aggiunti in ordine alla dedotta nullita’ della sentenza per mutamento del giudice e alla effettivita’ dell’attivita’ sociale, richiamando in proposito una pronuncia di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso – che propone il tema dello sdoppiamento della discussione delle parti dinanzi a due collegi diversi – e’ fondato.
La questione e’ stata gia’ affrontata da questa Corte con una pronuncia recente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 45649 del 25/09/2012 Ud. dep. 22/11/2012 Rv. 254004) a cui si intende dare senz’altro continuita’: il sistema delineato dall’articolo 525 c.p.p. comma 2 esige che a deliberare la sentenza concorrano, a pena di nullita’ assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. E, poiche’ quest’ultima fase processuale consta dell’istruzione dibattimentale e della discussione, l’identita’ del giudice, tanto monocratico che collegiale, deve sussistere nell’arco di ambedue detti momenti, cosi’ come nella fase successiva della decisione, per l’ovvio motivo che, in virtu’ della scelta dell’oralita’ del procedimento, la sentenza deve essere deliberata da chi ha presieduto alla raccolta delle prove (anche se, in ipotesi, non si tratti dello stesso giudice che ha proceduto all’ammissione di esse, dal momento che il principio di immutabilita’ esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all’istruttoria: Cass. 42509/2008) e alla successiva discussione, avendo in tal modo acquisito la conoscenza di prima mano del materiale probatorio e, in successione, delle argomentazioni delle parti, pubblica e private, a sostegno delle rispettive conclusioni. Regola che subisce un’eccezione con riferimento alla fase degli atti introduttivi del dibattimento, di talche’ la nullita’ non sussiste quando il giudice muti immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti (Cass. 4916/2003). La giurisprudenza di legittimita’ ha peraltro introdotto, a fini di economia processuale e per la salvaguardia del principio di ragionevole durata del processo, il correttivo rappresentato dalla possibilita’ di rinnovazione del dibattimento, con il consenso delle parti, mediante lettura dei verbali delle prove acquisite dal giudice in diversa composizione, che diventano cosi’ direttamente utilizzabili dal mutato organo giudicante.
Venendo all’esame del caso di specie, dall’esame del fascicolo – che la natura procedurale del vizio dedotto senz’altro consente – risulta che all’udienza del 13.4.2012 dopo le conclusioni del Procuratore Generale e le discussioni dei difensori, la Corte d’Appello dispose un rinvio per la decisione ad altra udienza (quella del 27.6.2012) acquisendo documentazione. A tale ultima udienza, la composizione della Corte era pero’ diversa essendo mutato uno dei componenti del Collegio.
E’ evidente quindi che alla udienza del 27.6.2012 gli interventi delle parti (precedentemente svolti) non potevano neppure essere rinnovati, non trattandosi di atti verbalizzati, ma di discussioni orali di cui sono verbalizzate soltanto le richieste finali, da sole inidonee a dar conto del percorso argomentativo che le sorregge, che non puo’ essere ignorato in sede di decisione, pena la svalutazione della discussione stessa e piu’ in generale dell’oralita’ del processo.
Come appare evidente, il principio dell’immutabilita’ del giudice risulta nel caso di specie violato per effetto dello sdoppiamento della discussione dinanzi a due collegi diversi. E il vulnus – in tal modo prodotto all’esigenza che l’organo decidente sia lo stesso che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla discussione – non e’ sanato dalla mancata opposizione delle parti, non essendo possibile, a differenza che per quanto attiene alle prove orali, la rinnovazione mediante lettura degli interventi conclusivi delle parti, che constano delle conclusioni e della illustrazione delle stesse.
La sentenza impugnata e’ quindi affetta da nullita’ assoluta e a tale vizio segue l’annullamento senza rinvio restando assorbiti gli ulteriori motivi.
Gli atti vanno trasmessi al giudice a quo per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di L’Aquila per il giudizio.

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