Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 17 aprile 2014, n. 17024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GENTILE Mario – rel. Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/12/2012 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Aldo Pollastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente
Dott. GENTILE Mario – rel. Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/12/2012 della Corte di Appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Aldo Pollastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza emessa il 18/12/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Milano, in data 24/03/2011, appellata da (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis, (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che non sussisteva l’elemento soggettivo del reato de quo. Invero il mancato pagamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti era stato determinato da carenza di liquidita’ finanziaria;
b) che non erano state concesse le attenuanti generiche senza congrua motivazione;
c) che era stata omessa l’informativa del reato di cui all’articolo 129 disp. att. c.p.p., comma 3, nei confronti del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, con conseguente nullita’ delle sentenze di 1 e 2 grado;
d) che nella fattispecie non ricorreva la rilevante offensivita’ per gli interessi dell’Erario; tenuto conto che era stata superata in modesta misura la soglia di punibilita’ prevista dal Decreto Legge n. 74 del 2000, articolo 10 bis.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e).
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a) che non sussisteva l’elemento soggettivo del reato de quo. Invero il mancato pagamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti era stato determinato da carenza di liquidita’ finanziaria;
b) che non erano state concesse le attenuanti generiche senza congrua motivazione;
c) che era stata omessa l’informativa del reato di cui all’articolo 129 disp. att. c.p.p., comma 3, nei confronti del Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti, con conseguente nullita’ delle sentenze di 1 e 2 grado;
d) che nella fattispecie non ricorreva la rilevante offensivita’ per gli interessi dell’Erario; tenuto conto che era stata superata in modesta misura la soglia di punibilita’ prevista dal Decreto Legge n. 74 del 2000, articolo 10 bis.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. (OMISSIS), all’esito dei giudizi di 1 e 2 grado, e’ stato riconosciuto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis – per avere, quale rappresentante legale della (OMISSIS) srl, omesso di versare nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (ossia entro il 30/09/2006) le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l’ammontare di euro 62.301,00 (somma superiore alla soglia di punibilita’ fissata in euro 50.000,00) per il periodo di imposta 2005.
1.2. La difesa di (OMISSIS) – quanto alla responsabilita’ penale del ricorrente – non contesta l’elemento obiettivo del reato – ossia il mancato versamento delle ritenute pari ad euro 62.301,00 – bensi’ censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla asserita mancanza dell’elemento soggettivo del reato in relazione al dolo generico richiesto dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis.
1.3. In particolare il ricorrente ha eccepito di non aver versato le somme dovute poiche’ all’epoca dei fatti la (OMISSIS) srl versava in uno stato di gravissime difficolta’ economiche, aggravate dal sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti, quote ed azioni di pertinenza della (OMISSIS) srl fino alla concorrenza di euro 450.723,19.
1.4. In ordine a tale eccezione la sentenza impugnata ha motivato asserendo che il predetto sequestro conservativo non determinava un blocco totale della liquidita’ della (OMISSIS) s.r.l..
2. Trattasi di motivazione insufficiente e carente.
Invero dalla documentazione acquisita al procedimento risulta che all’epoca dei fatti era stato disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 29/08/2006 il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili della (OMISSIS) srl sino alla concorrenza di euro 450.723,19, a garanzia di pari credito vantato da (OMISSIS) Spa nei confronti della (OMISSIS) srl.
Orbene la valutazione delle conseguenze del citato sequestro conservativo sulla residua liquidita’ economica della (OMISSIS) srl ai fini della reale possibilita’ di effettuare il versamento della somma dovuta a titolo di ritenuta fiscale nel termine del 30/09/2006, andava effettuato con maggiore esaustivita’ e pertinenza; il tutto ai fini dell’accertamento in concreto della sussistenza /o meno del dolo richiesto dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter.
3. L’accoglimento delle doglianze di cui sopra preclude, allo stato, l’esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso, essendo assorbente la prima censura.
4. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 18/12/2012, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario.
1.1. (OMISSIS), all’esito dei giudizi di 1 e 2 grado, e’ stato riconosciuto colpevole del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis – per avere, quale rappresentante legale della (OMISSIS) srl, omesso di versare nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (ossia entro il 30/09/2006) le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti di imposta per l’ammontare di euro 62.301,00 (somma superiore alla soglia di punibilita’ fissata in euro 50.000,00) per il periodo di imposta 2005.
1.2. La difesa di (OMISSIS) – quanto alla responsabilita’ penale del ricorrente – non contesta l’elemento obiettivo del reato – ossia il mancato versamento delle ritenute pari ad euro 62.301,00 – bensi’ censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla asserita mancanza dell’elemento soggettivo del reato in relazione al dolo generico richiesto dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 bis.
1.3. In particolare il ricorrente ha eccepito di non aver versato le somme dovute poiche’ all’epoca dei fatti la (OMISSIS) srl versava in uno stato di gravissime difficolta’ economiche, aggravate dal sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, crediti, quote ed azioni di pertinenza della (OMISSIS) srl fino alla concorrenza di euro 450.723,19.
1.4. In ordine a tale eccezione la sentenza impugnata ha motivato asserendo che il predetto sequestro conservativo non determinava un blocco totale della liquidita’ della (OMISSIS) s.r.l..
2. Trattasi di motivazione insufficiente e carente.
Invero dalla documentazione acquisita al procedimento risulta che all’epoca dei fatti era stato disposto dal Tribunale di Milano con ordinanza emessa il 29/08/2006 il sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili della (OMISSIS) srl sino alla concorrenza di euro 450.723,19, a garanzia di pari credito vantato da (OMISSIS) Spa nei confronti della (OMISSIS) srl.
Orbene la valutazione delle conseguenze del citato sequestro conservativo sulla residua liquidita’ economica della (OMISSIS) srl ai fini della reale possibilita’ di effettuare il versamento della somma dovuta a titolo di ritenuta fiscale nel termine del 30/09/2006, andava effettuato con maggiore esaustivita’ e pertinenza; il tutto ai fini dell’accertamento in concreto della sussistenza /o meno del dolo richiesto dalla norma di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter.
3. L’accoglimento delle doglianze di cui sopra preclude, allo stato, l’esame delle ulteriori censure dedotte nel ricorso, essendo assorbente la prima censura.
4. Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 18/12/2012, con rinvio a detto Ufficio Giudiziario.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
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