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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 settembre 2013, n. 21097

Svolgimento del processo

1. M..L. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, L..R. , G..P. e la Ansaldo Breda s.p.a. affinché fossero condannati al pagamento in suo favore, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, della somma di Euro 4.000.000.
A sostegno della domanda esponeva di essere stato contattato, nella sua qualità di consulente e promotore di affari internazionali, dalla Ansaldo Breda s.p.a. allo scopo di promuovere i contatti necessari per una fornitura di vagoni ferroviari nella ex Jugoslavia. Grazie all’imponente impegno profuso nella promozione delle trattative – rese ancora più difficili dai successivi eventi bellici di quella Regione – egli dichiarava di essere riuscito a condurle fino ad un punto particolarmente avanzato; in seguito, però, la società Breda, tramite il suo presidente L..R. ed il suo manager di area G..P. , lo avevano estromesso, proseguendo in proprio nelle trattative senza pagargli quanto dovuto per la sua attività.
Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale rigettava la domanda, compensando le spese.
2. La pronuncia veniva appellata dal L. in via principale e da L..R. , G..P. e la Ansaldo Breda s.p.a. in via incidentale; e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 29 dicembre 2009, rigettava entrambe le impugnazioni, confermava la pronuncia di primo grado e condannava il L. al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte territoriale – riportando anche per intero la motivazione della sentenza del primo giudice – che non era stato affatto dimostrato dall’appellante, come era suo onere, che il contratto concluso tra la Ansaldo Breda s.p.a. e le Ferrovie dello Stato della Serbia non era stato eseguito perché il L. era stato escluso dalla fase finale delle trattative, nella quale era emersa la difficoltà di reperire i necessari finanziamenti. L’ottenimento dei medesimi, infatti, non costituiva oggetto di una obbligazione della società Breda; d’altra parte era emerso dalla documentazione in atti che l’ottenimento dei finanziamenti era reso pressoché impossibile dall’esistenza di eventi bellici nella zona, e che le Ferrovie dello Stato della Serbia avevano dato atto che la società italiana si era attivata in ogni modo, sicché non vi erano gli estremi di alcun inadempimento nei confronti del L. .
Rilevava poi la Corte milanese che, per poter ipotizzare un comportamento illecito rilevante ai fini dell’art. 2043 cod. civ. – conseguente alla presunta estromissione del L. , da parte del R. e del P. , durante la fase di reperimento dei finanziamenti – sarebbe stato necessario dimostrare che i predetti rappresentanti della società Ansaldo Breda fossero in grado di valutare la serietà e l’attendibilità della concreta capacità del L. di ottenere detti finanziamenti, obiettivo in vista del quale le prove richieste si palesavano del tutto inconferenti.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso M..L. , con atto affidato a due motivi.
Resistono con due separati controricorsi l’Ansaldo Breda s.p.a., G..P. e L..R. .
Il ricorrente ed il controricorrente R. hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento all’art. 2043 del codice civile.
Rileva il ricorrente – richiamando tutta una serie di documenti e di vicende del giudizio di merito – che L..R. lo aveva tardivamente avvisato dell’incontro, tenutosi a (…), nel quale si sarebbe dovuto sottoscrivere il contratto alla cui stesura il L. aveva largamente contribuito. I due rappresentanti della Ansaldo Breda s.p.a., infatti, alterando il rapporto fiduciario esistente tra le parti, avevano deciso di escludere il L. dalla fase finale della trattativa. Di conseguenza, la Corte d’appello avrebbe dovuto ammettere il giuramento decisorio che il ricorrente aveva chiesto di deferire al R. , su circostanze che erano decisive ai fini del giudizio; la sentenza, quindi, manifestava evidenti carenze su questo punto.
2. Col secondo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, con riferimento ai principi di cui agli artt. 1218, 1337, 1366 e 1375 del codice civile.
Rileva il ricorrente che gli atteggiamenti tenuti dal R. e dal P. nella qualità di soggetti preposti alla Ansaldo Breda s.p.a. avevano evidenziato una totale incapacità di gestire un rapporto tanto complesso; il L. , avendo compreso che essi si trovavano in difficoltà nel reperimento dei finanziamenti, aveva cercato di intervenire in loro aiuto, ma tale aiuto era stato rifiutato. Ne consegue che la sentenza sarebbe viziata da carenze di motivazione gravi, non avendo approfondito “tematiche essenziali” della vicenda in esame.
3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono entrambi infondati.
La semplice lettura delle censure ivi prospettate dimostra come il ricorrente tenti nella sede odierna – prospettando una propria versione dei fatti, senza tenere conto della motivazione della pronuncia impugnata – di sollecitare questa Corte ad una completa rivisitazione dei fatti processuali, procedendo ad una diversa valutazione delle prove. Il ricorrente, tra l’altro, svolge anche una serie di considerazioni critiche di natura personale che esulano del tutto dal presente giudizio, nella parte in cui parla di “incertezza” e di “timidezza” del R. e del P. nella conduzione delle trattative in questione. In tal modo, anzi, egli finisce con lo snaturare la stessa finalità del giudizio di legittimità, mascherando come vizi di motivazione un insieme di valutazioni sulla crisi dell’industria italiana e sulle presunte responsabilità degli odierni controricorrenti nella determinazione di simile situazione (p. 17 del ricorso), valutazioni le quali nulla hanno di giuridico.
4. L’unica censura che, astrattamente parlando, potrebbe essere da discutere in questa sede, cioè quella della mancata ammissione del giuramento decisorio, non è stata prospettata in termini di violazione di legge, bensì soltanto di vizio di motivazione, senza peraltro tenere conto della motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale la quale ha evidenziato, attraverso il richiamo alla pronuncia di primo grado (p. 17 della sentenza), che gli articolati delle prove erano generici e inconferenti rispetto al punto che doveva essere dimostrato.

E, d’altra parte, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui la valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento espresso dal predetto giudice (così la sentenza 13 novembre 2009, n. 24025, in conformità a pacifico orientamento).
5. Come questa Corte ha più volte insegnato, la mancata pronuncia, da parte del giudice di merito, su una istanza istruttoria non integra, di per sé, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (sentenze 3 febbraio 2000, n. 1203, 7 luglio 2005, n. 14304, 29 settembre 2006, n. 21249, e 28 maggio 2013, n. 13205).
Allo stesso modo, si è detto che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (sentenza 16 dicembre 2011, n. 27197).

Ne consegue che il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa (sentenze 23 dicembre 2009, n. 27162, 18 marzo 2011, n. 6288, 21 febbraio 2013, n. 4366 e 28 maggio 2013, n. 13205).
Nella specie, la Corte milanese ha dato conto, con ampiezza di argomentazioni e senza contraddizioni logiche, delle ragioni per le quali è pervenuta al rigetto della domanda del L. , sicché l’accoglimento dei motivi di ricorso richiederebbe, come già detto, una completa rivisitazione del merito della causa, attività preclusa in questa sede.
6. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate in conformità ai soli parametri introdotti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per spese, in favore di ciascuno dei controricorrenti, oltre accessori di legge.

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