Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 maggio 2013 n. 11968[1]
L’allagamento del negozio per infiltrazioni d’acqua, dovute ad una perdita imputabile al condominio, fa sorgere il diritto al risarcimento del danno per i lavori di ristrutturazione e per la perdita economica dovuta alla chiusura del locale, quest’ultimo determinato in via equitativa dal giudice.
Non spetta invece la liquidazione dei maggiori danni da attribuirsi a perdita o insoddisfazione della clientela
[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/responsabilita/sentenzeDelGiorno/2013/05/nei-danni-per-lallagamento-del-negozio-non-entra-linsoddisfazione-del-cliente.html
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