Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 16 dicembre 2014, n. 26376
Svolgimento del processo e motivi della decisione
M.M.R. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Perugia U.E., U.A. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale provocato da Emilio Uccelli, che conduceva la vettura di proprietà di Vittorio, assicurata con la Vittoria Ass.ni s.p.a.
II Tribunale di Perugia condannava i convenuti a risarcirle il danno quantificato in un importo ritenuto insufficiente dalla Mattoni, che proponeva appello.
La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza qui impugnata, dichiarava improcedibile l’appello per essersi costituita essa appellante oltre i dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di appello ai vari appellati.
La Mattoni propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza n.428 del 2010, sottoponendo alla Corte la seguente questione: ” Da quando decorre il termine di dieci giorni per la costitu!ione dell’appellante nel caso di più notificazioni verso una pluralità di contraddittore?”.
Resistono U.E. e la Vittoria Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione semplificata per la decisione del ricorso.
La questione, sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite al momento della proposizione del ricorso, come ben noto alle parti (tanto che il ricorrente riproduce integralmente nel ricorso il testo della ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite, n. 18156 del 2010), è stata nel frattempo esaminata e decisa dalle Sezioni Unite come questione di massima di particolare importanza, con sentenza n. 10864/ 2011, le cui massime così recitano
‘7l termine per la costitu2ione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notifica ione sia nel giudi o di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c .d “velina’).
L’art 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituLa ricorrente ha effettuato la prima notifica dell’atto di appello il 12.4.2007, e si è costituita in giudizio oltre dieci giorni dopo, ovvero il 24.4.2007.
Il ricorso va pertanto rigettato in quanto, come chiarito dalla pronuncia a sezioni unite su citata, nel giudizio di appello, la costituzione dell’appellante va effettuata entro il termine di dieci giorni a decorrere, in caso di pluralità di appellati, dalla prima notifica ed essendo la costituzione tempestiva dell’appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il termine decorrente dalla prima notificazione comporta l’improcedibilità dell’appello.
Le spese del giudizio vanno compensate in ragione della recente rimessione della questione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
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