Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 14 agosto 2014, n. 17974
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. 196 del 2003, C.M. conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza del trattamento illegittimo dei suoi dati personali.
In particolare, l’attrice lamentava che il suo nominativo, comprensivo di numero telefonico e indirizzo di residenza, era apparso nell’elenco cartaceo e on line di “Pagine Bianche”, pur non avendo ella mai prestato il suo consenso a tal fine.
L’illegittimo comportamento del gestore telefonico aveva, quindi, alterato il suo equilibrio psicologico, causandole gravi danni non patrimoniali, dal momento che in precedenza era stata vittima di un’aggressione a scopo di rapina, il cui autore era stato condannato in sede penale. Ella, quindi, a seguito della pubblicazione dei suoi dati personali, temeva di trovarsi esposta alle possibili ritorsioni dell’aggressore.
2.- Il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica il 4 ottobre 2007, accoglieva la domanda attorea e liquidava equitativamente alla C. , a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 20.000,00, oltre interessi legali.
Il giudice del merito, accertata la violazione, da parte della convenuta, delle norme in materia di trattamento di dati personali, riteneva raggiunta la prova del danno non patrimoniale conseguentemente subito dalla ricorrente, in quanto, “come dichiarato da tutti i testi”, ella era “caduta in uno stato ansioso depressivo per il timore di essere ritrovata dalla persona che l’aveva in precedenza aggredita”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Wind Telecomunicazioni S.p.A., affidando le sorti dell’impugnazione a cinque motivi.
Resiste con controricorso C.M. .
Considerato in diritto
1. – Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di procura speciale, sollevata dalla controricorrente, la quale pone in rilievo, a tal fine, che, nella procura rilasciata dalla Wind S.p.A., risultano espressioni incompatibili con il giudizio di cassazione, come quelle del conferimento del potere di “chiamare terzi in causa e di rendere interrogatorio libero ex art. 183 c.p.c.”.
Invero, la procura oggetto di contestazione è collocata a margine del ricorso per cassazione; sicché, costituendo corpo unico con l’atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce il requisito della specialità, essendo irrilevante, invece, la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità ovvero l’uso di formule normalmente adottate per il giudizio di merito (tra le altre, cfr. Cass., sez. un., 24 novembre 2004, n. 22119; Cass., 9 marzo 2005, n. 5168).
2. – Con il primo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.: “nullità del procedimento e della sentenza per violazione della norma procedurale di cui all’art. 244 c.p.c.”; in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., “difetto assoluto di motivazione in relazione all’ammissione della prova per testi di parte attrice”.
Il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. per aver ammesso una prova testimoniale palesemente inammissibile, i cui esiti ha poi utilizzato ai fini della decisione. In particolare, tutti i capitoli di prova – ad eccezione di uno – avrebbero avuto ad oggetto circostanze che i testi avrebbero appreso de relato actoris.
Taluni capitoli, inoltre, avrebbero avuto ad oggetto non circostanze di fatto, ma giudizi di valore, preclusi ai testi.
L’inammissibilità della prova era stata eccepita tempestivamente nel corso del giudizio di merito e, comunque, era rilevabile anche d’ufficio, data la natura cogente della norma violata; peraltro, il giudice di merito, nell’ammettere la prova, avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla specifica eccezione di inammissibilità della stessa.
Viene formulato il seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: “Dica l’Ecc.ma Corte se costituisca o meno error in procedendo per violazione dell’art. 244 c.p.c. l’ammissione di capitoli di prova vertenti su circostanze che i testi possono riferire soltanto de relato actoris ed aventi ad oggetto giudizi relativi allo stato d’animo dell’attore e al collegamento causale di tale stato d’animo con il verificarsi di fatti oggetto del giudizio”.
2. – Con il secondo motivo è prospettata la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 244 cod. proc. civ., 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.; “omessa motivazione, (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) in relazione all’utilizzazione delle prove illegittimamente ammesse da parte del Tribunale, onde formare il proprio convincimento su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.
Il Tribunale di Roma avrebbe violato le norme indicate in rubrica per aver accertato l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dall’attrice (essendo incontestato il fatto storico che aveva dato luogo all’illegittimo trattamento dei dati personali) in base a risultanze istruttorie inutilizzabili, giacché relative a prove inammissibili.
Inoltre, la sentenza impugnata non conterrebbe alcun cenno alle ragioni che hanno indotto il giudicante a superare le eccezioni di parte convenuta relative all’inammissibilità ed inutilizzabilità delle prove testimoniali acquisite.
Viene, pertanto, formulato il seguente quesito ex art. 366-bis cod. proc. civ.: “”Dica l’Ecc.ma Corte se costituisca o meno violazione dell’art. 244 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., nonché dell’art. 2697 c.c., oltre che dei principi generali in materia di formazione e valutazione della prova, l’utilizzo da parte del giudice di merito di prove testimoniali inammissibili per fondare il proprio convincimento in ordine al verificarsi del fatto controverso, oggetto dell’accertamento giudiziale”. In riferimento alla censura di vizio motivazionale è indicato “quale fatto controverso decisivo per il giudizio l’effettivo verificarsi della situazione di frustrazione psicologica lamentata dall’attrice”.
2.1. – I primi due motivi di ricorso – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto entrambi si risolvono nella censura dell’illegittima utilizzazione, da parte del giudice, di prove testimoniali acquisite in violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. – sono inammissibili.
In via preliminare, va rammentato che le nullità concernenti l’ammissione e l’espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell’esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d’ufficio dal giudice (tra le altre, Cass., 18 luglio 2008, n. 19942).
In particolare, come posto in rilievo da Cass., 19 settembre 2013, n. 21443 (nella stessa prospettiva anche Cass., 13 marzo 2012, n. 3959), ove la prova testimoniale sia stata ammessa nonostante l’eccezione d’inammissibilità della parte interessata, è onere di quest’ultima “eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l’una eccezione, quella d’inammissibilità, non dovendo essere confusa con l’altra, quella di nullità, né potendo ad essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera ex ante, per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce ex post, per evitare che i suoi effetti si consolidino”. Ne discende che, in mancanza di rituale eccezione, la nullità sarà sanata ed essa, pertanto, non potrà essere eccepita per la prima volta in sede di legittimità (cosi Cass. n. 3959 del 2012, citata).
Posto tale principio, la Wind S.p.A. avrebbe dovuto anzitutto allegare di aver già proposto, tempestivamente, l’anzidetta eccezione di nullità nel giudizio di merito, per poi indicare l’atto o gli atti nei quali la stessa eccezione era stata formulata.
Nella specie, invece, la medesima ricorrente – contravvenendo già al requisito della specificità della prospettazione, di cui il principio di autosufficienza del ricorso è precipitato – si è limitata a dedurre di aver tempestivamente proposto nel giudizio di merito una eccezione di inammissibilità della testimonianza, prima della sua assunzione, ma non ha fatto cenno alcuno alla proposizione di una eccezione di nullità dopo l’acquisizione della prova.
3.- Con il terzo motivo viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., “in relazione al riconoscimento del verificarsi in capo all’attrice di uno stato ansioso depressivo mai dedotto”.
Il Tribunale sarebbe incorso in un vizio di ultrapetizione in quanto avrebbe fondato la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale su un presupposto – quello dell’esistenza di uno stato ansioso depressivo – che non era stato dedotto dall’attrice. Questa, infatti, si sarebbe limitata ad asserire di aver subito, in seguito alla pubblicazione dei suoi dati personali sull’elenco telefonico, da un lato una “frustrazione psicologica” determinata dal terrore di essere rintracciata dalla persona che la aveva in precedenza aggredita, dall’altro un “notevole disturbo e disagio a causa delle continue interferenze nella propria sfera professionale e privata”.
La sentenza impugnata, col fare riferimento ad uno “stato ansioso depressivo”, locuzione che ha un significato del tutto diverso dalla semplice frustrazione psicologica, avrebbe operato una modificazione della causa petendi, vale a dire dei fatti costitutivi del diritto fatto valere. Tale modificazione – esulando dai poteri di qualificazione della domanda attribuiti al giudice – costituirebbe palese violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all’art. 112 cod. proc. civ..
Viene, pertanto, formulato il seguente quesito di diritto: “Dica l’Ecc.ma Corte se costituisca vizio di ultrapetizione fondare la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale sul presupposto del verificarsi di una affezione psicofisica non dedotta dalla parte attrice”.
3.1.- Il motivo non può trovare accoglimento.
Il motivo veicola una censura di error in procedendo, che, in linea di principio, per essere scrutinata nel fondo postula una prospettazione specifica, che metta in rilievo i contenuti complessivi e pertinenti degli atti del giudizio processuali su cui essa si articola, oltre che indicarne la sede e la puntuale collocazione processuale (cfr. Cass., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077). Invero, la ricorrente si è limitata ad estrapolare dall’atto introduttivo del giudizio, proposto dalla C. , soltanto alcune frasi, decontestualizzate dal resto, che non consentono affatto di apprezzare la portata delle allegazioni attoree contestate.
Ciò senza tener conto che la stessa anzidetta prospettazione di parte ricorrente – premesso che la non consentita modificazione della causa petendi si ha quando vengano introdotti nuovi elementi che comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella originariamente fatta valere, cosi da alterare i termini del contraddittorio (tra le altre, Cass., 10 settembre 2012, n. 15101) – appare inidonea a dare consistenza alla doglianza proposta, giacché l’impiego da parte del giudice dell’espressione “stato depressivo ansioso” in luogo di quelle che si asseriscono utilizzate dalla C. (“frustrazione psicologica”; “notevole disturbo e disagio”) non si risolve nell’introduzione ex officio di un nuovo e diverso fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, integrando piuttosto una descrizione icastica del medesimo pregiudizio allegato dalla parte attrice.
4.- Con il quarto motivo è dedotta, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione “in relazione alla ritenuta esistenza del danno”.
L’affermazione contenuta nella sentenza, secondo la quale le dichiarazioni dei testi hanno dimostrato l’esistenza di un danno non patrimoniale sofferto dall’attrice conseguente alla condotta della convenuta, sarebbe priva di motivazione o quantomeno motivata in modo apparente. Le dichiarazioni testimoniali acquisite, in quanto generiche ed equivoche, non sarebbero sufficienti a far ritenere che la situazione psicologica in cui l’attrice ha lamentato di trovarsi sia la conseguenza del comportamento addebitato alla convenuta. Le circostanze di fatto riferite dai testi atterrebbero infatti alla paura di rientrare in casa da sola e di usare la propria autovettura, all’uso di gocce calmanti e allo stato di generale nervosismo e irritabilità. Tali circostanze potrebbero astrattamente costituire una conseguenza della scoperta della pubblicazione dei dati personali sugli elenchi telefonici, ma sarebbero altresì compatibili con il fatto di aver subito, solo alcuni mesi prima, un’aggressione violenta.
Viene indicato “quale fatto controverso, decisivo per il giudizio, l’esistenza del danno lamentato dall’attrice e il suo nesso di causalità con i comportamenti addebitati alla convenuta”.
4.1.- Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
La sentenza impugnata è, anzitutto, in linea con il principio, enunciato da questa Corte (Cass., 26 settembre 2013, n. 22100), secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. codice della privacy), è ammissibile la prova per testimoni di tale danno, in quanto esso non può ritenersi in re ipsa, ma va allegato e provato, sia pure attraverso il ricorso a presunzioni semplici, e, quindi, a maggior ragione, tramite testimonianze, che attestino uno stato di sofferenza fisica o psichica“.
Sicché, con il motivo proposto, nonostante che veicoli un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, si mira essenzialmente a censurare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito, contrapponendo alla valutazione delle risultanze probatorie da questi operata una diversa lettura, più favorevole alla parte interessata.
Di qui, l’inammissibilità della doglianza, cosi come articolata, giacché con essa la ricorrente tenta di surrogarsi a un potere – quello di accertamento del fatto e di valutazione degli elementi probatori (e, dunque, di individuare le fonti del proprio convincimento) – riservato esclusivamente al giudice del merito e sottratto al sindacato di legittimità, cui compete soltanto il controllo, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione effettuati da detto giudice (tra le tante, Cass., 6 aprile 2011, n. 7921).
5.- Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 2056 cod. civ. e 1226 cod. civ., “in relazione alla liquidazione equitativa del danno”.
Il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art. 1226 cod. civ., in quanto avrebbe proceduto alla liquidazione equitativa del danno pur in assenza dei relativi presupposti. E, infatti, la liquidazione equitativa, subordinata soltanto alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, non dispenserebbe la parte dall’onere di provare la sussistenza e l’entità materiale del pregiudizio lamentato, che non potrebbe ritenersi in re ipsa. Nella specie, l’attrice non avrebbe assolto tale onere probatorio, sicché il Tribunale avrebbe liquidato equitativamente il danno in assenza della prova dell’an debeatur.
Peraltro, non ricorrerebbe neppure il presupposto dell’impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, posto che questo si sarebbe potuto accertare anche attraverso consulenza medico legale e “con eventuale applicazione delle tabelle di liquidazione del danno previste dalle legge o comunque in uso presso i vari tribunali”.
Il quesito di diritto formulato, ex art. 366-bis cod. proc. civ., è il seguente: “Dica l’Ecc.ma Corte se sia legittimo per il giudice di merito procedere alla liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., pur in assenza del presupposto costituito dall’esistenza ontologica del pregiudizio economico di cui la parte reclama il risarcimento, ovvero quando, pur esistendo tale pregiudizio, sia possibile la quantificazione del danno stesso nel suo preciso ammontare”.
5.1.- Il motivo, che si incentra esclusivamente su una denuncia di violazione di legge, non può trovare accoglimento.
Lungi dall’aver ritenuto che il danno non patrimoniale patito dalla ricorrente fosse in re ipsa (ciò che è da escludere in tesi, come evidenziato, tra le altre, dalla citata Cass. n. 22100 del 2013), il Tribunale ha, invece, affermato che era “stata fornita la prova relativa all’esistenza di un concreto danno non patrimoniale conseguente alla condotta della convenuta”, cosi dovendosi reputare non pertinenti, rispetto alla ratio decidendi, le doglianze che attengono alla presunta mancata prova dell’an debeatur da parte della C. .
Ciò premesso, occorre rammentare che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass., 27 giugno 2001, n. 8807; Cass., 8 novembre 2007, n. 23304; Cass., 19 maggio 2010, n. 12318; Cass., 19 dicembre 2011, n. 27447) – il potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., presuppone che il pregiudizio del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ontologica e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, mentre l’esercizio in concreto di detto potere non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio della motivazione.
Sicché, posto che il danno non patrimoniale subito dalla C. è stato ritenuto provato nella sua esistenza ontologica e, in assenza di parametri legali nello specifico operanti, la difficoltà di liquidazione dello stesso (e, dunque, il ricorso alla liquidazione equitativa) è effettivamente correlata alla sua natura di pregiudizio alla persona, ciò che la ricorrente – a fronte di una corretta impostazione in iure della decisione – mira infine a sindacare è l’esercizio in concreto, da parte del giudice del merito, del predetto potere di liquidazione, che, come detto, può essere censurato soltanto per carenza o illogicità della motivazione. Doglianza, quest’ultima, che, tuttavia, non è stata veicolata con il motivo di ricorso in esame, come del resto è all’evidenza desumibile dallo stesso quesito formulato (e sopra trascritto), orientato a censurare soltanto un error in iudicando e non già un vizio riconducibile al paradigma di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ..
Ciò che, peraltro, porterebbe a ritenere comunque inammissibile tale ultimo profilo di doglianza pure se – in ipotesi – essa, e cioè la denuncia di vizio di motivazione, fosse ricavabile dal corpo del motivo, giacché il motivo stesso non sarebbe assistito dal pertinente e congruente quesito c.d. “di fatto”, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis al presente ricorso per cassazione, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata il 4 ottobre 2007) anche per le censure di vizio di motivazione (come da diritto vivente: per tutte, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
6. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e la società ricorrente, in quanto soccombente, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente, in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Leave a Reply