Le massime
1. In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l’iscrizione e l’ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso.
2. In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
SENTENZA 11 giugno 2012, n.9437
Ritenuto in fatto
A..P. , in nome e per conto del figlio minore P.L. , ha proposto domanda di risarcimento dei danni contro la Scuola di sci di Livigno, a seguito della caduta del bambino durante un corso di sci.
La caduta, avvenuta il … verso le ore 11,55, ha provocato la rottura della tibia, a cui è seguito un lungo periodo di ingessatura, con esiti permanenti fra cui il leggero accorciamento della gamba.
L’attore addebita la caduta al fatto che la maestra di sci ha fatto affrontare al piccolo, iscritto ad un corso per principianti ed al quarto giorno di lezione, una pista impegnativa, in un giorno in cui la neve era pesante ed in pessime condizioni, tanto che si erano verificate numerose cadute, anche da parte di sciatori esperti.
I danni sono stati quantificati in Euro 20.392,15.
Il Tribunale di Sondrio ha respinto la domanda.
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado. Il P. propone quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resiste l’intimata con controricorso.
Motivi della decisione
1.- La Corte di appello ha premesso che l’appellante non ha proposto la sua domanda a titolo contrattuale, ma ha fatto valere la responsabilità della Scuola di sci solo a titolo extracontrattuale, deducendo con l’atto di appello la violazione degli art. 2048 e 2049 cod. civ.; che pertanto la domanda non poteva essere presa in esame sotto altro profilo, se non a rischio di incorrere in ultrapetizione. Ha poi ritenuto inapplicabili l’art. 2048 cod. civ., perché il danno non è stato provocato all’attore da altro allievo della scuola, ma si tratta di danno che il minore ha arrecato a se stesso; gli art. 2049 e 2043 cod. civ., poiché non è stata sufficientemente dimostrata dall’appellante la colpa dell’insegnante.
2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli art. 112 e 113 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello ha erroneamente omesso di applicare le norme in tema di responsabilità contrattuale.
Egli afferma di avere specificato, nell’atto di citazione in primo grado, che il minore era stato iscritto al corso di sci, producendo in giudizio la ricevuta relativa al pagamento del corrispettivo e di avere espressamente imputato la responsabilità dell’incidente alla Scuola ‘quale contraente del rapporto di insegnamento e quale preponente l’insegnante materialmente responsabile’; che la responsabilità avrebbe dovuto essere imputata a questo titolo, anche in mancanza di espresso accordo, in base all’affidamento di fatto del minore all’insegnante ed ai principi che ricollegano la disciplina del rapporto al c.d. contatto sociale; che con l’atto di appello ha censurato la sentenza del Tribunale, nella parte in cui gli ha addebitato di non avere fornito la prova del danno, richiamando le norme che prevedono per questi casi l’inversione dell’onere della prova, fra cui anche quelle degli art, 2048 e 2049 cod. civ., ma senza circoscrivere la domanda di accertamento della responsabilità al titolo aquiliana, e che la Corte di appello avrebbe comunque potuto e dovuto qualificare la domanda sulla base della prospettazione dei fatti, che inequivocabilmente configurava una responsabilità contrattuale.
3.- Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 1218 e 2697 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia omesso di applicare alla fattispecie le norme in tema di responsabilità contrattuale, in forza delle quali colui che abbia promesso la prestazione di un servizio è tenuto non solo a fornirlo, ma anche a garantire l’incolumità dell’altro contraente, e che, nel caso di inadempimento, grava a carico del debitore l’onere di dimostrare la propria mancanza di colpa.
4.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati.
4.1.- Debbono essere preliminarmente respinte le eccezioni della resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, quanto all’esposizione dei fatti di causa ed ai documenti richiamati nelle argomentazioni difensive.
Il ricorrente ha dettagliatamente riferito le modalità dell’incidente e le circostanze di fatto poste a base dei motivi di ricorso, richiamando testualmente il contenuto degli atti e dei documenti rileganti allo scopo.
4.2.- Quanto al merito, risulta inequivocabilmente dall’atto di citazione in primo grado – trascritto nel ricorso nelle parti rilevanti – che il ricorrente ha prospettato anche e soprattutto la responsabilità contrattuale della Scuola di sci convenuta, a fondamento della sua domanda.
Egli infatti ha premesso alle sue domande un’analitica espositiva in fatto, nella quale ha dato atto che il minore ha subito l’infortunio durante un corso di sci organizzato dalla Scuola di Livigno, a seguito di regolare iscrizione, documentata dalla ricevuta di pagamento del corrispettivo, prodotta in giudizio; ha specificato che l’assegnazione del minore al corso – nella classe dei principianti – è avvenuta sulla base della selezione effettuata dalla maestra di sci indicata dalla Scuola, ed ha fondato l’azione di responsabilità sulla negligente esecuzione da parte di quest’ultima del dovere di vigilanza e di protezione dell’incolumità degli allievi, durante le ore di lezione.
Con l’atto di appello l’odierno ricorrente ha riproposto la domanda risarcitoria, respinta in primo grado, deducendo le medesime circostanze di fatto, le medesime doglianze ed i medesimi addebiti di colpa, che oggettivamente manifestano una fattispecie di responsabilità contrattuale.
Il fatto che i motivi di appello siano stati (poco felicemente) illustrati con particolare riferimento agli art. 2048 e 2049 cod. civ., non autorizzava la Corte di appello a ritenere che l’appellante avesse voluto restringere e limitare a questo aspetto la valutazione della domanda e della sua fondatezza, in mancanza di ogni espressa dichiarazione in tal senso.
In primo luogo perché le mere argomentazioni giuridiche della parte non precludono al giudice il potere di qualificare e di valutare diversamente la fattispecie, nell’ambito dei fatti dedotti in giudizio ed in termini congruenti con l’oggetto della domanda e con le finalità perseguite dalla parte.
In secondo luogo perché l’obiettiva natura della fattispecie dedotta in giudizio – da cui risulta che il piccolo è stato affidato alla Scuola di sci e che l’incidente si è verificato nel corso di una lezione, mentre egli si trovava sotto la vigilanza dell’insegnante – era comunque tale da manifestare di per sé un rapporto di fatto di natura contrattuale, soggetto all’applicazione delle norme di cui all’art. 1218 cod. civ., anche in mancanza di esplicita qualificazione della domanda in tal senso.
Questa Corte ha più volte deciso che, ove il rapporto di fatto manifesti gli estremi del rapporto contrattuale, pur se istituitosi in virtù del mero ‘contatto sociale’ – esso va assoggettato alle norme che regolano gli effetti del contratto ed in particolare all’art. 1218 cod. civ. (Cass. civ. S.U. Cass. civ. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. civ. Sez. 3, 24 maggio 2006 n. 12362; Idem, 21 luglio 2011 n. 15992, fra le altre).
Il principio è stato specificamente ribadito con riguardo alla responsabilità della scuola per il danno che l’allievo arrechi a se stesso (‘Nel caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza (Cass. civ. Sez. 3, 3 marzo 2010 n. 5067), ed ancora con esplicito riferimento all’allievo di una scuola di sci (‘In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l’iscrizione e l’ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso (Cass. civ. Sez. 3, 3 febbraio 2011 n. 2559).
Il timore manifestato dalla Corte di appello di incorrere in ultrapetizione, esaminando la domanda sotto il profilo della responsabilità contrattuale, risulta ingiustificato e fuori luogo, poiché rientra pienamente nei poteri del giudice – ne rappresenta anzi la parte più qualificata – il compito di individuare correttamente le norme applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio (iura novit curia), anche in modo diverso da quello indicato dalla parte, purché nell’ambito dei dedotti rapporti di fatto e coerentemente con la natura del provvedimento domandato.
Nella specie sia i fatti dedotti in giudizio dall’appellante, sia l’oggetto della domanda proposta, erano compatibili con la qualificazione della responsabilità come contrattuale; né le parti – ed in particolare l’appellante – avevano manifestato volontà contraria o rinuncia a far valere quel particolare titolo di responsabilità.
Erroneamente, pertanto, sono stati omessi l’esame e l’applicazione delle norme e dei principi in materia.
4.3.- Consegue a quanto sopra la fondatezza anche del secondo motivo.
Come si è detto sopra, questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare sia il principio per cui la prestazione contrattuale a carico dell’istruttore scolastico include non solo l’obbligo di impartire gli insegnamenti convenuti, bensì anche quello di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo, anche al fine di evitare che procuri danno a se stesso (Cass. civ. n. 5067/2010 e n. 2559/2011, cit.); sia il principio per cui è in tal caso applicabile ‘il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ.; sicché, mentre l’attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull1 altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante’ (Cass. civ. n. 5067/2010, cit.); ed ‘In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, ………. trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall’art. 1218 cod. civ., il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l’inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell’evento specifico produttivo del danno, essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile’ (Cass. civ. Sez. 3, 3 febbraio 2011 n. 2559).
Nella specie, pertanto, l’onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità era a carico della Scuola preponente ed oggettivamente inadempiente; sicché erroneamente la sentenza impugnata ha addebitato all’infortunato le conseguenze negative della mancata dimostrazione della colpa dell’insegnante.
Né la mancanza di colpa poteva ravvisarsi in re ipsa (circostanza peraltro non menzionata nella motivazione), considerato che ad un bimbo di sei anni, principiante alla quarta lezione di sci, è stata fatta affrontare una discesa su ‘pista rossa’, al mezzogiorno di un giorno di aprile inoltrato, quando la neve è normalmente appesantita dal sole e dal caldo.
5.- Il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle prove della pericolosità della pista, risulta assorbito.
6.- Il quarto motivo, con cui denuncia violazione dell’art. 2049 cod. civ., sul rilievo che la responsabilità derivante dal rapporto di preposizione sussiste anche quando il preposto non sia dipendente del preponente, è inammissibile perché non congruente con le ragioni della decisione. La Corte di appello non ha affermato il contrario di quanto dedotto dal ricorrente; ha anzi espressamente censurato il corrispondente capo della sentenza di primo grado, ritenendo astrattamente configurabile il rapporto di preposizione. Vero è che non ha tratto dall’affermazione di principio le conseguenze di legge, cioè l’imputazione alla preponente della responsabilità a titolo oggettivo, salvo prova da parte di quest’ultima dell’interruzione del nesso causale, applicando invece i principi generali in tema di responsabilità di cui all’art. 2043 cod. civ..
Per questo aspetto, tuttavia, la questione è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, sicché l’intera materia dovrà essere riesaminata dalla Corte di rinvio, in base ai principi di cui agli art. 1218 e 1228 cod. civ., venendo in considerazione l’art. 2049 cod. civ. solo ove si ravvisi il concorso fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
7.- In accoglimento dei primi due motivi di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza citata in motivazione, ed in particolare a quelli per cui il caso in esame configura una fattispecie di responsabilità contrattuale e pertanto – nel caso di inadempimento – l’onere di fornire la prova liberatoria da responsabilità grava sulla parte inadempiente.
8.- Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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