Il testo integrale
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 aprile 2013 n. 16495[1]
È infondato l’assunto difensivo principale secondo cui – a seguito della modifica normativa dell’art. 9, comma 5, legge 122/1989, introdotta dall’articolo 10 Dl n. 5/2012 — la nozione di pertinenzialità era estesa, sin dall’inizio del procedimento autorizzativo, a qualunque immobile sussistente nel comune interessato. Come si evince in modo univoco dall’esame delle citate norme, la predetta disciplina legislativa consente esclusivamente di trasferire in epoca successiva alla realizzazione dell’autorimessa la proprietà del parcheggio con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune; il tutto in deroga alla originaria destinazione del parcheggio ad unità immobiliare già individuata nel titolo edilizio che aveva legittimato la costruzione.
La norma non consente sin dall’inizio la realizzazione del parcheggio senza preventiva individuazione nel titolo edilizio del fabbricato cui è asservita
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