Corte di Cassazione, sezione III penale, sentenza 30 gennaio 2017, n. 4186

In tema di sentenza penale, la motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione III penale

sentenza 30 gennaio 2017, n. 4186

Ritenuto in fatto

1. M.F.F.A. era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Genova per rispondere del reato di cui agli artt. 81 cpv., 572, 612, commi 1 e 2, 610, 61 n. 2, cod. pen. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, maltrattato la convivente R.M.J.V. , sottoponendola ad un regime di vessazioni fisiche e psichiche consistenti in ripetuti, abituali atti di violenza, minatori ed offensivi dell’onorabilità della persona offesa: i primi consistenti in plurime percosse (non perseguibili per mancanza di querela e comunque assorbiti dal delitto di cui all’art. 572 cod. pen.); i secondi posti in essere minacciandola di mettere al corrente la Polizia dello stato di irregolarità in Italia della convivente, di portarle via la figlia V.C. , di fare del male a membri della sua famiglia, di farla andare in carcere; i terzi consistenti in espressioni offensive della persona offesa di volta in volta qualificata come “troia, stupida, ritardata, incapace” et similia: atti (in particolare quelli connotati da violenza) complessivamente finalizzati a costringere la convivente a perpetuare l’unione nello stato di sudditanza da lui imposto, fino ad impedirle di uscire di casa senza il permesso di lui; fatti accertati in (omissis) fino al (omissis) (capo a); del reato di cui agli artt. 81 cpv., 609-bis, comma 1, cod. pen. per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza consistita in plurime e reiterate percosse e con le minacce descritte al capo a) costretto la convivente a subire atti sessuali consistiti, in particolare, in rapporti sessuali completi; fatti accertati in (omissis) fino al (omissis) (capo b), nonché del reato di cui agli artt. 110, 574 cod. pen. per avere, in concorso con E.R. (nei cui confronti si era proceduto separatamente) e quale genitore di M.R.V.C. (nata a (omissis) ), sottratto la minore all’altro genitore R.M.J.V. , impedendole di vederla; in particolare per avere M.F. portato via di casa la figlia ed averla affidata, per tre giorni, alla E. , che aveva ottenuto la bambina presso di sé, senza possibilità per la madre di avere contatti con lei (capo c); fatti accertati in (…), in permanenza dal (omissis) al (omissis) .
1.1. Con sentenza in data 24/02/2015 il Tribunale di Genova condannò l’imputato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione in relazione ai reati, unificati dalla continuazione, di cui all’art. 572 cod. pen., in esso assorbiti gli altri reati contestati al capo a) con esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. e di cui ai capi b) e c). Con lo stesso provvedimento furono applicate a M.F. le pene accessorie dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena, nonché l’interdizione da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. Inoltre, l’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio.
2. A seguito di rituale proposizione di appello avverso la sentenza di prime cure, in data 8/10/2015 Corte di appello di Genova confermò la pronuncia del Tribunale ligure, condannando l’imputato al pagamento delle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
4. Avverso quest’ultima sentenza, M.F. propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sulla base di sei distinti motivi di impugnazione.
4.1. Con il primo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606, lett. a), d) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento agli artt. 507, 603 e 495 cod. proc. pen., per mancata assunzione di prove decisive chieste con i motivi di appello, istanza che il Collegio avrebbe rigettato, in parte, senza motivazione e, in altra parte, senza pronunciarsi sulle specifiche richieste dell’appellante.
4.2. Con il secondo motivo, l’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), 605 cod. proc. pen., 455, 47 e 49 cod. pen., 111, comma 6 Cost.. Ciò in quanto la sentenza si sarebbe appiattita sulla ricostruzione accolta dal giudice di prime cure, senza considerare le specifiche doglianze formulate nell’atto di appello in ordine alla inattendibilità della persona offesa e dei principali testi di accusa, S. , M.C. e M.F.M.A. .
4.3. Con il terzo, la difesa di M.F. lamenta, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192, commi 1 e 2, 533, commi 1 e 2 cod. proc. pen. in relazione all’art. 27 Cost., nonché agli artt. 43 e 47 cod. pen. in tema di imputazione dolosa, con conseguente violazione di legge, per mancanza manifesta e illogicità della motivazione e contraddittorietà tra la motivazione e gli atti del processo.
4.4. Con il quarto motivo, l’imputato si duole, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dei contestati ripetuti episodi di violenza cui agli artt. 81, art. 609-bis, comma 1, c.p., perché l’unica prova decisiva sarebbe costituita dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, la cui attendibilità avrebbe dovuto essere vagliata attentamente sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, non risultando tra l’altro confermate da alcun riscontro esterno e contraddittorie; nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché violazione della legge penale, con riferimento.
4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dei contestati episodi di cui agli artt. 81 cpv., 572, 612, comma 1 e 2, 61, n. 2, cod. pen., poiché i giudici di merito avrebbero attribuito incondizionata attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa ed ai testi del pubblico ministero, sebbene esse presentassero innumerevoli contraddizioni e fossero state, in più punti, smentite dai testimoni indicati dalla difesa, nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto.
4.6. Con il sesto motivo, l’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione della legge processuale penale con riferimento alla sussistenza del contestato episodio di cui all’art. 574 cod. pen., poiché i giudici di merito non avrebbero tenuto conto che a seguito della riforma introdotta con l’art. 138 della legge 19/05/1975 n. 161, che ha attribuito ad entrambi i genitori la potestà sui figli minori, non sarebbe configurabile il delitto di sottrazione di persone incapaci da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, poiché, in mancanza di specifico provvedimento giudiziario, che affidi i figli in via esclusiva ad uno dei genitori, con conseguente preventivo esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale, entrambi coniugi sarebbero contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall’art. 316 cod. civ..
5. In data 12/09/2016 è pervenuta una memoria trasmessa dall’imputato, con la quale M.F. ripercorre funditus la vicenda processuale, soffermandosi, in particolare, su una serie di contraddizioni e di incoerenze che, a suo dire, inficerebbero la complessiva attendibilità della persona offesa.
6. In data 28/09/2016 è, altresì, pervenuta memoria trasmessa dall’avv. Stagnaro, contenente motivi nuovi.
Con il primo la difesa deduce, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine all’affermata responsabilità di M. per i reati contestati ai capi a) e b), avendo il Giudice del gravame, nonostante le doglianze difensive nei motivi di appello, “integrato o interpretato il racconto della parte offesa, al fine di renderlo coerente ed immune da critiche, in tal modo conferendo attendibilità alle dichiarazioni accusatorie”, ricorrendo altresì ad affermazioni meramente assertive, che non risultano in connessione logica con il tessuto argomentativo della motivazione, nonché da giudizi della Corte frutto di mere supposizioni e non confortate dalla realtà fattuale.
Il giudice di appello, dunque, pur investito di specifiche censure, non vi avrebbe dato risposta adeguata, sia sotto il profilo della esaustività, sia sotto il profilo della logicità intrinseca, non presentando l’intero tessuto motivazionale uno sviluppo argomentativo ordinato e completo nel suo insieme e non essendovi un’analisi delle varie censure difensive nei loro aspetti essenziali e una correlata valutazione della esattezza o meno dei rilievi, in specie in relazione alla prospettata contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, inficiate da “continui cambi di versioni sulle modalità delle pretese condotte criminose del convivente” e dalla confusione sui luoghi e sulle date dove sarebbero accadute.
Inoltre, la Corte d’appello avrebbe fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dalla persona offesa, senza sottoporle ad un adeguato vaglio di attendibilità, riportandole parzialmente e senza confrontarle con quelle rese dal condannato.
Ciò sarebbe valso, in particolare, per l’episodio più violento dei maltrattamenti, che i testi S. e Carlos avrebbero collocato in giorno e mese diverso rispetto a quelli indicati dalla persona offesa. Ma anche in relazione alla minaccia rivoltale da M. di denunciare la sua clandestinità e di non voler farle ottenere il permesso di soggiorno. Ed altrettanto si rileva in relazione all’episodio del (OMISSIS) , allorché la parte offesa aveva dichiarato, una prima volta, di essere stata da una amica, senza indicarne il nome per paura di ritorsione, poi indicandolo, successivamente, in E.G. a Mo.Ca. , ma venendo smentita dall’interessata. Quindi aveva asserito di essere stata a Barcellona in treno, passando per Parigi, di essersi fermata nella città catalana per cinque giorni e di essere tornata indietro con lo stesso percorso dell’andata. Tutte circostanze rimaste indimostrate.
Tutte contraddizioni, quelle riassunte, evidenziate nei motivi di appello dalla difesa, alla quali la Corte territoriale di Genova, non dato alcuna motivazione, riprendendo integralmente le motivazioni del giudice di prime cure.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.
2. Ritiene, infatti, il Collegio che la sentenza impugnata sia priva di adeguata motivazione e che, pertanto, in linea con le censure mosse dal ricorrente, debba ritenersi integrato il vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e) del cod. proc. pen..
2.1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questo giudice di legittimità, infatti, non è integrata alcuna nullità della motivazione laddove il provvedimento faccia espresso richiamo per relationem ad altro provvedimento, ancorché non allegato o non trascritto nell’ordinanza da motivare, purché conosciuto o agevolmente conoscibile dall’interessato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in passato specificamente indicato i requisiti necessari affinché la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale possa essere considerata legittima, sottolineando che, perché possa ritenersi tale, la motivazione: 1) deve fare riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua, adeguata rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) deve fornire la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, deve essere conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quantomeno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione (cfr. Sez. Un., n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; v. altresì Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, dep. 28/01/2008, Benincasa, Rv. 238674).
Secondo l’indirizzo qui condiviso, dunque, non può ritenersi sufficiente il mero richiamo all’altro provvedimento, ma è necessario che il giudice “qualifichi” gli elementi indicati nel provvedimento richiamato per relationem e, dunque, dimostri di non avere immotivatamente aderito al precedente provvedimento, di cui è tenuto a lasciare traccia visibile nel provvedimento.
2.3. D’altra parte, allorché si tratti della sentenza emessa a seguito di un giudizio di impugnazione, l’obbligo di motivazione non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo alla sentenza in verifica, essendo il giudice del gravame tenuto a disaminare le censure mosse dal ricorrente e ad esplicitare le ragioni per le quali abbia ritenuto di rigettarle ovvero di farle proprie. Né l’onere di motivazione può ritenersi assolto dalla pura e semplice affermazione di condivisione delle valutazioni espresse dal giudice nel provvedimento impugnato, senza alcun reale vaglio critico dei motivi di censura e senza una risposta puntuale in merito ad essi.
Costituisce, infatti, compito indeclinabile del giudice della impugnazione quello di valutare attentamente i motivi di ricorso alla luce del proprio prudente apprezzamento e, quindi, di esternare le ragioni logiche che rendono preferibile e corretta una conclusione anziché un’altra. Diversamente opinando, si finirebbe per vanificare il senso stesso del giudizio d’appello, che deve consistere in una rivalutazione effettiva della regiudicanda alla luce delle doglianze mosse dal ricorrente, e che deve garantire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione per azionare, se del caso, l’ulteriore mezzo d’impugnazione previsto dal sistema processuale ed al giudice di legittimità – eventualmente investito del ricorso – di esercitare appieno il proprio sindacato (Sez. 6, n. 48428 in data 8/10/2014, dep. 21/11/2014, Barone e altri, Rv. 261248; Sez. 6, n. 53420 del 4/11/2014, dep. 22/12/2014, Mairajane, Rv. 261839).
Devono, pertanto, essere ribaditi i principi più volte espressi da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione per relationem, ove si limiti a riprodurre la decisione confermata, dichiarando in termini apodittici e stereotipati di aderirvi, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi (Sez. 6, n. 48428 in data 8/10/2014, dep. 21/11/2014, Barone e altri, Rv. 261248; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102).
Ed invero, una motivazione siffatta, prima che realizzare una violazione del codice di rito, segnatamente dell’art. 125, comma 3, elude l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111, comma 6, della Carta Costituzionale, che fonda l’essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull’obbligo di “rendere ragione” della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio (Sez. 6, n. 48428 in data 8/10/2014, dep. 21/11/2014, Barone e altri, Rv. 261248; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo Rv. 259316).
2.4. Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non ricorrano le condizioni delineate da questa Corte anche a Sezioni Unite perché essa possa ritenersi legittima, essendosi i giudici genovesi limitati, dopo una corretta e condivisibile ricostruzione della cornice normativa del delitto di cui al capo a), ad aderire, per quanto attiene ai controversi profili in fatto della vicenda, ai contenuti della decisione di prime cure, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione mossi a censura delle soluzioni adottate in quella sede; e, soprattutto, senza argomentare sull’inconsistenza o sulla non pertinenza dei motivi stessi, in specie con riferimento al mancato esperimento di un vaglio particolarmente attento delle dichiarazioni della persona offesa, in specie per quanto concerne il più grave delitto di violenza sessuale, rispetto al quale, sostanzialmente, la sentenza rinvia, peraltro in maniera estremamente rapida, al racconto della R.M. . Motivi che, visto il tenore dell’atto d’appello, non potevano ritenersi né generici o palesemente inconsistenti.
2.5. E ad analoghe censure si espone la sentenza impugnata con riferimento all’affermazione di responsabilità concernente il delitto di cui al capo c) della rubrica.
Anche in questo caso, infatti, l’atto di appello aveva puntualmente posto in luce alcune problematiche di carattere giuridico – fattuale che, secondo la prospettazione difensiva, avrebbero dovuto condurre ad escludere la fattispecie in esame. In particolare, richiamando l’orientamento accolto da questa Corte de legittimità, si era sottolineato come la condotta di uno dei genitori possa integrare il delitto di cui all’art. 574 cod. pen. qualora, contro la volontà dell’altro, l’agente sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente d’abituale dimora (Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, dep. 1/10/2008, Sailis, Rv. 241637).
Nel caso di specie, essendosi il periodo di sottrazione della figlia minore protratto per soli tre giorni, l’appello aveva argomentato in ordine alla supposta esclusione del reato de quo.
Ma anche in relazione a tali doglianze la sentenza è rimasta sostanzialmente silente, salvo un fugace cenno all’assenza di consenso da parte della madre, alla paura, da parte di costei, di non rivedere la figlia e alla impossibilità di esercitare, per il tempo della sottrazione, la potestà genitoriale; sicché anche sotto tale profilo il ricorso deve essere accolto, rendendosi necessario un nuovo pronunciamento della corte ligure in ordine alle questioni poste dall’impugnante.
3. Consegue alle considerazioni che precedono che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
In caso di diffusione del presente provvedimento, devono omettersi generalità ed atti identificativi, a norma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova.

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