Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 7 marzo 2017, n. 5621

Nell’ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere al revoca ai sensi dell’articolo 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l’intervento e’ da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l’interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole

Suprema Corte di Cassazione

sezione III civile

sentenza 7 marzo 2017, n. 5621

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28473/2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA, in Amministrazione Straordinaria, in persona del Commissario Dr. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SRL;

– intimati –

nonche’ da:

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Avv. (OMISSIS) nella sua qualita’ di Amministratore delegato e legale rappresentante, nella sua qualita’ di procuratore di (OMISSIS) SRL e della (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 249/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

FATTI DI CAUSA

1. – La (OMISSIS) S.p.A. – assumendo di essere creditrice (in forza di decreto ingiuntivo) della somma di Euro 228.737,82, oltre accessori, nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e dei relativi garanti (OMISSIS) e (OMISSIS) (la cui fideiussione era del luglio 1997) e che in data 11 gennaio 2002 i garanti si erano spogliati dell’unico bene immobile da loro posseduto cedendolo alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., costituita il 9 novembre 2001 convenne in giudizio il (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. per sentir dichiarare, nei loro confronti, la simulazione dell’atto di vendita e, in via subordinata, l’inefficacia dello stesso ai sensi dell’articolo 2901 c.c..

Intervenne nel giudizio l’ (OMISSIS) S.p.A., incorporante la (OMISSIS) s.r.l., a sua volta procuratrice della (OMISSIS) S.p.A., deducendo che la Cassa di Risparmio era anch’essa creditrice della somma di Euro 54.489,01 nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. e dei relativi garanti, chiedendo che fosse accolta la domanda di detta Cassa, con declaratoria di simulazione dell’atto di vendita e, in subordine, di revoca dello stesso.

Si costituirono in giudizio tutti convenuti contestando l’ammissibilita’ e la fondatezza delle domande.

L’adito Tribunale di Ancona, con sentenza dell’ottobre 2007, accolse la domanda di simulazione proposta, in via principale, dalla banca attrice e dalla societa’ intervenuta, dichiarando simulato l’atto di compravendita tra i garanti (OMISSIS) – (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l..

2. – Avverso tale sentenza proponevano separate impugnazioni (poi riunite) il (OMISSIS) e la (OMISSIS), da un lato, e la (OMISSIS) s.r.l., dall’altro; si “costituivano le altre parti chiedendo il rigetto dell’appello e in caso di accoglimento dell’appello, di accogliere la domanda subordinata di revocatoria”.

Con sentenza resa pubblica il 4 aprile 2014, la Corte di appello di Ancona, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di simulazione proposta dalla (OMISSIS) S.p.A. e da (OMISSIS) S.p.A.; revocava ai sensi dell’articolo 2901 c.c., l’atto di compravendita del gennaio 2002 “nei confronti della (OMISSIS) S.p.A.” e dichiarava “inammissibile l’intervento di (OMISSIS) S.p.A. nel giudizio di revocatoria”.

2.1. – Per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte territoriale, anzitutto, riteneva inammissibile l’intervento di (OMISSIS) S.p.A. in riferimento alla domanda di revoca ex articolo 2901 c.c., escludendo potersi trattare di intervento adesivo autonomo in quanto non integrava gli estremi dell’azione a tutela di un “diritto relativo all’oggetto di cui e’ causa”, ne’ “dipendente dal titolo dedotto in causa”, bensi’ introduceva “una domanda del tutto nuova”.

2.2. – Il giudice di appello, poi, rigettava la domanda di simulazione in quanto “le parti volevano effettivamente spogliarsi del bene e quindi trasferirlo”, altrimenti non avrebbero ceduto solo la nuda proprieta’, con cio’ intendendo proprio sottrarre “il bene ai creditori mantenendo nel contempo la disponibilita’ di fatto dello stesso”.

2.3. – La Corte di appello, quindi, accoglieva “la domanda, subordinata, di revocatoria ex articolo 12901 c.c., sussistendone i presupposti”.

3. – Ricorrono per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo.

Resistono con controricorso la (OMISSIS) S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e la (OMISSIS) S.p.A.; quest’ultima societa’ ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo del ricorso principale (OMISSIS) – (OMISSIS) e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza o del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c., “per ultrapetizione della pronuncia sulla domanda revocatoria ex articolo 2901 c.c., non ritualmente proposta mediante appello incidentale”.

La Corte territoriale avrebbe errato a pronunciare sulla (e quindi accogliere la) domanda di revocatoria ordinaria proposta in via subordinata dalla (OMISSIS) S.p.A., nonostante che l’appellata (costituitasi il 13 ottobre 2008, due giorni prima dell’udienza effettiva di comparizione del 15 ottobre 2008) non avesse proposto appello incidentale condizionato (come invece avanzato da (OMISSIS) S.p.A.) ai sensi dell’articolo 343 c.p.c., meramente riproponendo detta domanda ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., la’ dove invece l’autonoma connotazione dell’azione ex articolo 2901 c.c., rispetto a quella di simulazione (“con riguardo agli effetti cui mira e all’impianto probatorio necessario a sostenerla”) era tale da escludere che potesse assimilarsi a domanda assorbita o non esaminata in primo grado.

In ogni caso, la (OMISSIS) S.p.A. avrebbe dovuto impugnare con appello incidentale condizionato la sentenza di primo grado, essendo “virtualmente soccombente” per il mancato accoglimento della domanda revocatoria, posto che il primo giudice aveva evidenziato la diversita’ di presupposti tra le due azioni proposte in giudizio e poi statuito in dispositivo su tutte le domande.

La Corte territoriale avrebbe, dunque, pronunciato ultra petita sulla domanda subordinata anzidetta, neppure istruita dal creditore onerato della relativa prova, e mal valutando gli indizi forniti dalla Banca.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

Occorre premettere che, in primo grado (e alla stregua di quanto gia’ riportato in ricorso sul tenore della sentenza del Tribunale di Ancona, nel rispetto dei principi di specificita’ delle censure e di localizzazione ex articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6: cfr. pp. 20/21 e 40/41 del ricorso), la domanda subordinata di revocatoria ex articolo 2901 proposta dalla (OMISSIS) non e’ stata affatto esaminata in motivazione, ne’ implicitamente rigettata in base alla combinazione di motivazione e dispositivo.

In quest’ultimo (cfr. pp. 14/16 del ricorso), infatti, si premette, solo descrittivamente, quale sia l’ambito decisorio complessivo della emittenda sentenza definitiva, pronunciata “sulla domanda (in via principale e gradata) proposta con atto di citazione… da (OMISSIS) S.p.A.”, mentre, sul piano prescrittivo (ossia, su quello suo proprio, che attiene alla pronuncia giudiziale incidente sul rapporto dedotto in giudizio), il dispositivo stesso (punto “2)”) si esaurisce nell’accoglimento della sola domanda principale di simulazione.

Ne’ in seno alla motivazione della sentenza e’ dato cogliere alcun passaggio argomentativo che possa indurre a ritenere, nella combinazione di motivazione e dispositivo, un rigetto implicito della domanda di revocatoria ordinaria, poiche’ il mero accenno che si opera ai “differenti presupposti di cui all’articolo 2901 c.c.” ed al “quadro decisamente probatorio” che “esige” lo stesso articolo 2901, non riguarda affatto l’esame della domanda gradata, bensi’ solo ed esclusivamente quella principale di simulazione, ivi accennando il primo giudice alle differenze caratterizzanti le due azioni, ma poi concentrando il proprio scrutinio e la propria pronuncia unicamente sulla domanda ex articoli 1414 c.c. e segg..

Cio’ premesso, la proposizione, nel medesimo giudizio, della domanda di simulazione in via principale e di revocatoria ordinaria in via gradata del medesimo atto dispositivo patrimoniale integra un cumulo di domande in nesso di subordinazione tra loro; domande diverse ed autonome e, anche, incompatibili unidirezionalmente, nel senso che l’accoglimento della simulazione – con nullita’ erga omnes del negozio – rende irrilevante/assorbente/inutile la revocatoria, ma non viceversa.

Difatti, il nesso di subordinazione in tal caso e’ espressione di una differenza di valore tra le due domande che evidenzia un interesse oggettivo all’accoglimento anzitutto della domanda principale (quella di simulazione), che ha ad oggetto un bene della vita “maggiore”, essendo la tutela fornita dalla simulazione piu’ intensa di quella fornita dalla revocatoria (tra le altre, Cass., 5 maggio 2010, n. 10909).

Sicche’ – come anche posto in luce su un piano piu’ generale e sistematico da Cass., sez. un., 19 aprile 2016, n. 7700 (cfr. § 5.5, p. 26/28) -, ove non vi sia una ragione di critica da muovere alla decisione resa con la sentenza impugnata (alla sua motivazione o alla mancanza di essa) ad opera della parte totalmente vittoriosa, non si richiede affatto che la domanda subordinata (nella specie, la domanda di revocatoria), non esaminata in forza dell’accoglimento della principale (nella specie, l’azione della simulazione), debba essere oggetto di appello incidentale (condizionato) ex articolo 343 c.p.c., essendone sufficiente (come nel caso in esame) la riproposizione ai sensi dell’articolo 346 c.p.c., che implica, per l’appunto, l’assenza di ogni profilo di deduzione critica alla sentenza impugnata in via principale, concernendo domandgia’ “proposte” dal giudice non accolte perche’ non considerate nella propria motivazione esplicita o implicita.

2. – Con il primo mezzo del ricorso incidentale di (OMISSIS) S.p.A. e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1414 c.c. e articolo 116 c.p.c., nonche’ denunciato omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte territoriale non avrebbe costruito il proprio convincimento in forza di una globale valutazione di tutti gli indizi comprovanti la simulazione, gia’ utilizzati congruamente dal primo giudice, omettendo di motivare “in ordine a tutti quegli stessi elementi indiziari e presuntivi”.

2.1. – Il motivo e’ infondato.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalita’ all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (tra le altre, Cass., 28 ottobre 2014, n. 22801).

Il giudice di appello ha tenuto conto degli indizi cosi’ come allegati in giudizio e scrutinati dal primo giudice (p. 5/6 della sentenza impugnata), ma ha diversamente orientato il proprio convincimento in ragione dell’effettivita’ del trasferimento sulla circostanza della sola vendita della nuda proprieta’.

Trattasi, pertanto, di motivazione non apparente, ne’ viziata da omesso esame di fatti decisivi, rispetto alla quale le critiche di parte ricorrente incidentale intendono sollecitare, in modo inammissibile, una rivalutazione delle emergenze processuali da parte di questa Corte, giudice di legittimita’.

3. – Con il secondo mezzo del medesimo ricorso incidentale e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e/o n. 4, violazione e falsa applicazione dell’articolo 105 c.p.c., articolo 2901 c.c. e articolo 111 Cost., comma 7.

La societa’ ricorrente argomenta diffusamente sulla configurabilita’ dell’intervento adesivo autonomo in giudizio di revocatoria ordinaria promosso da altro creditore, coincidendo la causa petendi nell’atto dispositivo del quale si chiede l’inefficacia, la’ dove, invero, non si intenda addirittura apprezzare l’identita’ di petitum in riferimento all’eventus damni ed alla scientia damni, contrastando la contraria soluzione fornita dalla Corte territoriale (di inammissibilita’ dell’intervento proposto da esso (OMISSIS) in primo grado per non essere riconducibile dell’articolo 105 c.p.c., comma 1) non solo con l’articolo 105 c.p.c. e articolo 2901 c.c., ma anche con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

3.1. – Il motivo – da scrutinare come denuncia (non solo formale) di un error in procedendo, cosi’ da rendere questa Corte giudice del “fatto processuale” – e’ fondato.

3.1.1. – Ricorre l’ipotesi dell’intervento adesivo autonomo (articolo 105 c.p.c., comma 1) quando si fa valere un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti (la’ dove l’intervento principale si rivolge nei confronti di tutte le parti del processo), sostenendo le ragioni di una di esse e proponendo eventuali domande. In questa ipotesi l’intervento rappresenta rimedio facoltativo, inteso a realizzare esigenze di economia processuale e ad evitare conflitto di giudicati, e determina o no allargamento oggettivo del processo a seconda che venga fatto valere o meno lo stesso diritto (Cass., 4 aprile 2000, n. 4095).

Ove l’intervento sia adesivo autonomo, l’interventore puo’ impugnare autonomamente la sentenza (tra le altre, Cass. n. 4095/2000 citata e Cass., 1 giugno 2004, n. 10530).

3.1.2. – Proprio al fine di qualificare nei sensi anzidetti l’intervento, questa Corte ha precisato (tra le altre, Cass., 22 ottobre 2002, n. 14901 e Cass. n. 10530/2004 citata; analogamente, Cass., 6 marzo 2006, n. 4805 e Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233) cosa si debba intendere per “oggetto” e “titolo” indicati dell’articolo 105 c.p.c., comma 1, individuando il primo nel bene sostanziale della controversia, nei limiti in cui e’ sussunto dalle parti originarie del giudizio (petitum mediato), e il secondo il fatto giuridico costitutivo del rapporto giuridico da esse dedotto in giudizio (causa petendi).

In tale prospettiva, si e’ quindi puntualizzato (ancora n. 10530/2004 citata e Cass., 28 aprile 1979, n. 2489) che il terzo e’ legittimato (per roggetto”) all’intervento principale o litisconsortile quando il diritto da lui affermato e fatto valere rientri nella struttura di quel medesimo rapporto giuridico gia’ dedotto in causa come generato da quel fatto giuridico, oppure (per il “titolo”) quando rientri nella struttura di un rapporto giuridico diverso ma connesso con quello gia’ dedotto in causa perche’ derivante anch’esso, pur se indirettamente, dallo stesso fatto giuridico.

3.1.3. – Nella specie, essendo stato accertato (e statuito) che la (OMISSIS) S.p.A. ha agito in revocatoria ordinaria nei confronti dei debitori garanti della societa’ debitrice principale per la tutela di un credito sorto anteriormente all’atto dispositivo (p. 6 della sentenza impugnata), e’ da ritenersi, in base alle deduzioni del ricorrente incidentale (OMISSIS) (p. 3 del ricorso incidentale), che trovano conforto nella sentenza di appello impugnata in questa sede (pp. 2/3; che, sul punto, non ha pero’ provveduto ad un accertamento fattuale diretto, essendosi arrestata alla declaratoria di inammissibilita’ dell’intervento) – sentenza dal ricorso incidentale richiamata nel rispetto dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – e nello stesso ricorso principale (p. 8), che analoga azione ex articolo 2901 c.c., abbia esperito (OMISSIS), ossia per la tutela di un credito sorto antecedentemente alla vendita immobiliare di cui si e’ chiesta la revoca.

Sicche’, in base a tale premessa ed al corredo argomentativo in iure che precede, e’ dato enunciare, nella fattispecie, il seguente principio di diritto:

“Nell’ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere al revoca ai sensi dell’articolo 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore) compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l’intervento e’ da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l’interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole”.

3.1.4. – Infatti, un tale intervento, pur facendo valere un diritto non relativo all'”oggetto” del giudizio, essendo diverso il credito di cui si chiede tutela rispetto a quello gia’ dedotto dall’attore, dipende pero’ dal “titolo” originario della controversia, inerendo allo stesso fatto giuridico generatore del rapporto dedotto in giudizio (il diritto potestativo di revoca ex articolo 2901 c.c.), cosi’ da palesarsi come rapporto giuridico ad esso connesso per dipendenza.

E tale fatto giuridico costitutivo di entrambi i rapporti e’ rappresentato dal medesimo atto di disposizione patrimoniale che origina il c.d. eventus damni e che, quindi, viene a concretizzare la diminuzione di garanzia patrimoniale generica (articolo 2740 c.c.) in capo allo stesso debitore rispetto a tutte le ragioni creditorie verso le quali costui e’ esposto e nei cui confronti (oltre che nei confronti del medesimo terzo acquirente) sia l’attore, che l’interventore, chiedono tutela dei rispettivi distinti crediti (petita mediati) in base ad identico petitum immediato (revoca dell’atto pregiudizievole ai sensi dell’articolo 2901 c.c.).

Inoltre, l’unicita’ dell’atto dispositivo pregiudizievole per entrambi i creditori comporta, nell’ipotesi di specie (crediti antecedenti ad esso), anche l’identita’ del profilo soggettivo che opera come ulteriore presupposto dell’azione revocatoria ordinaria rispettivamente proposta, giacche’ si rende sufficiente la mera consapevolezza, in capo agli stessi debitore alienante e terzo acquirente, dell’identico fatto, ossia proprio della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo dovuta al medesimo atto dispositivo (non essendo necessaria la collusione tra debitore e terzo, ne’ occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui e’ proposta l’azione, invece richiesta qualora quest’ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito: Cass., 5 luglio 2013, n. 16825).

3.1.5. – E’, dunque, errata la statuizione di inammissibilita’ dell’intervento in giudizio di (OMISSIS) S.p.A. assunta dalla Corte di appello di Ancona; intervento che, in base a quanto evidenziato (e contrariamente a quanto reputato dal giudice di merito), e’ da qualificarsi come adesivo autonomo e, dunque, anche suscettivo del diritto di impugnazione della sentenza di primo grado.

4. – Va, dunque, rigettato il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, mentre va accolto il secondo motivo di quest’ultimo ricorso.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che dovra’ giudicare sull’appello dell’interventore.

Il giudice di appello provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’ tra i ricorrenti principali e quello incidentale.

I ricorrenti principali devono, invece, essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle anzidette spese in favore della controricorrente (OMISSIS) S.p.A. (per essere ormai intervenuto il giudicato sul rapporto giuridico tra le stesse parti); spese come liquidate in dispositivo in conformita’ ai parametri introdotti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale;

rigetta il primo motivo del ricorso incidentale ed accoglie il secondo motivo dello stesso ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’ tra i ricorrenti principali e il ricorrente incidentale;

condanna i ricorrenti principali, in solido tra loro, al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.800,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis

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