La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore, anche se l’incidente è stato determinato da uno scontro in cui è rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato
Suprema Corte di Cassazione
sezione III civile
ordinanza 5 luglio 2017, n. 16477
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5223/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) in persona del procuratore speciale dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
(OMISSIS) SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 255/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Antonello e (OMISSIS) propongono ricorso congiunto per cassazione articolato rispettivamente in tre motivi (quanto alla posizione di Rosella) e due motivi (quanto alla posizione di Antonello) avverso la sentenza n. 255 del 2013, pronunciata dal Tribunale di Torino il 18 gennaio 2013.
Resistono con distinti controricorsi la (OMISSIS) s.p.a. (che ha anche depositato memoria) e la (OMISSIS) s.p.a..
Questa la vicenda: (OMISSIS) conveniva in giudizio la propria compagnia di assicurazioni per la r.c.a., (OMISSIS), per essere risarcito ex articolo 141 codice delle assicurazioni dei danni alla persona riportati allorche’ viaggiava come trasportato sulla propria vettura, in quel momento condotta dalla sorella (OMISSIS), a seguito dello scontro con altro veicolo rimasto sconosciuto.
La (OMISSIS) eccepiva il mancato rispetto da parte dell’attore dell’articolo 148 cod. ass. e chiamava in causa la (OMISSIS) quale impresa designata dal F.G.V.S., perche’ quest’ultima fosse condannata a risarcire i danni subiti dall’attore (eccependo quindi in primo luogo il proprio difetto di legittimazione passiva) e in subordine in manleva.
(OMISSIS) introduceva autonoma causa, nei confronti della (OMISSIS), quale impresa designata dal Fondo di garanzia per il Piemonte e la Val d’Aosta, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona riportati a seguito di scontro con veicolo rimasto sconosciuto.
Riunite le cause, espletate c.t.u. medico legale e cinematica, il g.d.p. accertava una corresponsabilita’ della (OMISSIS) nella misura del 20% nel verificarsi dell’incidente, e condannava la (OMISSIS) a risarcire tutti i danni subiti dal trasportato, e la (OMISSIS) a risarcire l’80% dei danni riportati dalla conducente.
Proposto appello esclusivamente da parte della (OMISSIS) (la quale deduceva, tra i motivi di appello, che l’operativita’ dell’articolo 141 cod. ass. era circoscritta ai casi in cui entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro fossero stati assicurati e quindi che fosse da escluderne l’applicabilita’ nel caso di specie, in cui il secondo veicolo era rimasto sconosciuto), il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello della compagnia di assicurazioni del vettore dichiarando inammissibili le domande proposte da (OMISSIS) nei confronti della (propria) compagnia di assicurazioni, assumendo appunto che la speciale tutela predisposta dall’articolo 141 cod. ass. sia fruibile soltanto in presenza di due (o piu’) veicoli tutti dotati di assicurazione privata. Condannava l’appellato alla restituzione di quanto eventualmente percepito, e compensava integralmente le spese di giudizio di primo e secondo grado e delle consulenze tra tutte le parti.
Il ricorso di (OMISSIS).
Con il primo motivo, (OMISSIS) contesta la violazione e falsa applicazione da parte del tribunale dell’articolo 141 del codice sulle assicurazioni e soprattutto l’interpretazione della norma data dal tribunale, secondo la quale l’azione diretta del trasportato nei confronti della compagnia di assicurazioni del vettore, prescindente dall’accertamento delle responsabilita’, per la sua applicabilita’, presupporrebbe uno scontro tra veicoli entrambi assicurati, rimanendone esclusa l’applicabilita’ invece, se, come nella specie, nulla si sappia della assicurazione e neppure della identita’ del secondo veicolo, che e’ rimasto sconosciuto, con conseguenti oneri non in capo ad una seconda assicurazione privata ma del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Il ricorrente ricostruisce la logica della norma, della quale sottolinea il valore innovativo, di protezione nei confronti dei soggetti trasportati e l’effetto di sciogliere il trasportato incolpevole, che ha comunque diritto ad essere risarcito dei danni riportati nello scontro, dalla necessita’ di attendere l’accertamento delle responsabilita’, e gli consente di rivolgersi indifferentemente, e salvo il caso fortuito, all’una o all’altra compagnia di assicurazioni per essere immediatamente risarcito dei danni che abbia riportati.
Peraltro, puntualizza il ricorrente richiamando il testo della norma, essa prevede che l’azione risarcitoria si indirizzi in primo luogo verso l’assicurazione del vettore, e cio’ che rileva quindi e’ che la vettura del vettore sia munita di assicurazione: solo la mancanza di assicurazione in capo al vettore potrebbe impedire di fruire di tale tipo piu’ veloce di tutela, mentre rimarrebbe irrilevante la diversa ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia l’assicurazione dell’altro veicolo che sia mancante (perche’ il veicolo non e’ stato identificato, come nel caso in esame, o perche’ e’ risultato non assicurato).
La sentenza impugnata, valorizzando il dato letterale, afferma che la norma presuppone che entrambi i veicoli presentino assicurazioni prescelte dagli assicurati, e quindi che risultino essere stati privatamente assicurati, evidenziando che la situazione in cui uno dei veicoli sia privo di assicurazione non e’ priva di tutela ma e’ disciplinata in altro punto del codice delle assicurazioni ed in particolare dall’articolo 283.
Con il secondo motivo, il ricorrente segnala anche la presenza di un vizio motivazionale nella sentenza impugnata, ma si appunta solo sulla errata collocazione di una parentesi.
Il motivo e’ palesemente infondato, la sentenza e’ senz’altro motivata senza salti logici.
Va quindi esaminata la questione giuridica posta dal primo motivo di ricorso, sottoposta per la prima volta all’attenzione della Corte cosi’ formulabile: se la persona trasportata su un veicolo coinvolto in uno scontro possa agire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 141, direttamente nei confronti della impresa assicuratrice per la r.c.a. del vettore, a prescindere dall’accertamento di responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro e salvo il caso fortuito, in ogni caso o soltanto nel caso in cui entrambi i veicoli coinvolti nello scontro risultino assicurati per la r.c.a., e non anche nel diverso caso in cui l’altro veicolo risulti non indentificato o privo di copertura assicurativa (potendo in quest’ultimo caso il trasportato far valere i propri diritti, ex articolo 283 cod. ass., nei confronti dell’impresa designata dal FGVS).
Il ricorso va accolto, per le considerazioni che seguono.
Sulla base sia del dato testuale che delle finalita’ della norma, che sono quelle di tutelare il terzo trasportato, in caso di scontro, per fargli avere nel modo piu’ semplice e veloce possibile il risarcimento al quale ha diritto, individuando il soggetto sul quale allocare il rischio assicurativo in quello per lui piu’ facilmente individuabile, deve ritenersi che l’articolo 141 cod. ass. si applichi a prescindere dall’esistenza di due veicoli entrambi dotati di regolare assicurazione privata.
Il dato testuale. L’articolo 141 Codice delle Assicurazioni prevede che:
“1.Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e’ risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2.Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile puo’ intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita’ del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4.L impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150″.
Come gia’ rilevato da questa Corte nell’esaminare una diversa questione relativa all’articolo 141 cod. ass., il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto con esso una novita’ rilevante prevedendo l’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, nei confronti dell’impresa assicuratrice del veicolo. Lo scopo della norma e’ quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilita’ tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. n. 16181 del 2015).
La disciplina del risarcimento danni in favore del terzo trasportato coinvolto in un incidente stradale e’ stata rafforzata, rispetto al passato, anche dall’articolo 122 del cod. ass. che chiarisce che l’assicurazione obbligatoria comprende la responsabilita’ per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e’ effettuato il trasporto (risolvendo alcuni dubbi prospettatisi negli orientamenti precedenti).
E’ da dire inoltre che il regime di indennizzo diretto, introducendo un’azione aggiuntiva, non preclude in alcun modo la possibilita’ al trasportato – danneggiato di evocare in giudizio esclusivamente il responsabile, ovvero il titolare e il conducente del veicolo antagonista e la compagnia di assicurazioni di questo, aprendo un ordinario giudizio volto al risarcimento del danno previo accertamento delle responsabilita’.
L’articolo 141, e il controllo di legittimita’ costituzionale. La nuova normativa introdotta dall’articolo 141, anche in conseguenza di un testo che non brilla per chiarezza, e’ stata oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed e’ stata oggetto di censure di legittimita’ costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che peraltro non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta sul punto con svariate ordinanze (n. 208 e 440 del 23 dicembre 2008). Tali ordinanze hanno dichiarato la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 76 Cost., non avendo i giudici rimettenti tentato preliminarmente di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione. La Corte cost., nell’ordinanza n. 440 del 2008, ha chiarito che ben sarebbe stato possibile accedere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale e’ possibile ritenere che detta norma si limiti in realta’ a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilita’ di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilita’ civile dell’autore del fatto dannoso.
L’articolo 141 e le precedenti pronunce della Cassazione. Questa Corte ha gia’ affermato che l’azione di cui all’articolo 141 ha alla sua base una fattispecie complessa, che e’ data anzitutto dall’avere il trasportato, a qualsiasi titolo (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall’essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito lo stesso codice delle assicurazioni, al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 122, comma 2, prevede che l’assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno, e la copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilita’ nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (sulla nozione di trasportato e sulla prova della qualita’ di trasportato v. Cass. n. 10410 del 2016).
E’ stato affermato, inoltre, che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 1 dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), secondo il principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda notinativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identita’ del conducente (“clausola di guida esclusiva”) (Cass. n. 19963 del 30/08/2013).
In definitiva, la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che ne sia la veste e la qualita’, con l’unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale del veicolo, come e’ nel caso di rapinatori, terroristi o ladri (Cass. n. 12687 del 2015) e salvo, come e’ previsto nella norma in esame, il caso fortuito.
Per cui, non derivano particolari problemi, nel caso di specie, dal fatto che il (OMISSIS) fosse al contempo proprietario del veicolo coinvolto nello scontro e trasportato a bordo di esso.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte. Tutto cio’ premesso ai fini dell’inquadramento normativo della fattispecie e della interpretazione della norma di riferimento, nell’economia delle questioni finora sollevate, da parte della Corte costituzionale e di questa Corte, occorre passare ad esaminare la specifica questione sottoposta all’attenzione della Corte.
L’articolo 141 attribuisce al terzo trasportato (come si e’ detto, a prescindere dal titolo del trasporto ed anche a prescindere dal suo rapporto con l’assicurazione nei confronti della quale agisce e quindi col veicolo assicurato) la facolta’ di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto: v. Cass. n. 10401 del 2016), prescindendo dall’accertamento della responsabilita’ del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito.
Il terzo trasportato, considerato soggetto debole, e’ legittimato quindi – se lo vuole e nel rispetto del procedimento previsto dal successivo articolo 148 Cod. ass. – ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo su cui viaggia, sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus, e della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico del trasporto e del danno verificatosi a suo carico durante il trasporto, e non anche della responsabilita’ dei protagonisti. E’ una possibilita’ che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilita’ di far valere i suoi diritti nei confronti dell’autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c.a..
Rimane salva la possibilita’ dell’assicuratore del vettore di agire in rivalsa nei confronti dell’effettivo responsabile, in tutto o pro quota, sulla base della effettiva ripartizione delle responsabilita’ nel caso concreto.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte, e dibattuta sia in dottrina che nell’ambito della giurisprudenza di merito, e’ se il ricorso all’azione diretta prevista dall’articolo 141, in caso di scontro di veicoli, sia consentito solo nel caso in cui entrambi i veicoli siano assicurati o meno.
La prima interpretazione, prescelta dal Tribunale di Torino nella sentenza impugnata, e volta ad escludere la possibilita’ di promuovere l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice del vettore qualora la seconda vettura sia priva di assicurazione, o rimanga non identificata, privilegia l’interpretazione letterale, tratta dal riferimento contenuto nella norma a due diventi enti assicurativi.
La seconda interpretazione si muove nel solco tracciato dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale ed anche dalla precedenti pronunce di questa Corte in materia, e privilegia una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde, per la legittimazione ad esercitare l’azione diretta, dalla ripartizione delle responsabilita’ tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilita’ in favore di questi di poter esercitare l’azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore.
In questa ottica ricostruttiva, il riferimento, contenuto nell’articolo 141 (del quale si e’ gia’ posta in rilievo la scarsa chiarezza e coerenza del dato testuale), a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalita’ dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa.
Questa seconda interpretazione, volta a privilegiare una piu’ ampia applicazione dell’articolo 141 e la sua utilizzabilita’ a tutela del trasportato, per fornirgli uno strumento di risarcimento che ha la possibilita’ di essere piu’ veloce e di coprire una piu’ vasta serie di casi, appare preferibile, sia perche’ il dato testuale nella specie non e’ ne’ univoco ne’ affidabile, sia perche’ piu’ coerente con i precedenti di questa stessa Corte e l’unica atta a salvaguardare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.
A ben guardare, la formula normativa presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato, che non sia dovuto a caso fortuito, ma non esige affatto, per la integrazione della sua fattispecie, che lo stesso si sia verificato a seguito di uno scontro tra due o piu’ automezzi. Data questa lettura, la necessita’ che esista un secondo veicolo assicurato scolora sullo sfondo.
Quanto al riferimento alla possibilita’ di agire in rivalsa, enunciata dall’articolo 141, comma 4, che rimarrebbe preclusa qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni, va intesa nel senso che la rivalsa e’ normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazioni. Non si puo’ pero’ condizionare la legittimazione all’esercizio dell’azione principale alla possibilita’ concreta di agire in rivalsa. Cio’ risponde ad una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio, che ha scelto di privilegiare, nei limiti del massimale minimo di legge, il diritto del trasportato ad ottenere prontamente il risarcimento, agendo nei confronti del soggetto a lui sicuramente noto (la compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale e’ trasportato), senza dover ne’ attendere l’accertamento delle rispettive responsabilita’, ne’ tanto meno dover procedere alle ricerche della compagnia assicuratrice del veicolo investitore. Questa previsione e’ idonea a coprire una vasta serie di situazioni, in cui il legislatore ha ritenuto prevalente l’interesse del trasportato ad una pronta tutela (scontro con veicolo che non si ferma e che quindi e’ necessario ricercare per risalire ai dati della compagnia di assicurazioni, che rimane non identificato, che e’ privo di assicurazione).
Il ricorso di (OMISSIS).
Le contestazioni della (OMISSIS), la cui domanda risarcitoria nei confronti dell’impresa designata e’ stata accolta fin dal primo grado, previa decurtazione dall’importo dovutole a titolo di risarcimento la percentuale di responsabilita’ accertata a suo carico nella provocazione dell’incidente, sono volte esclusivamente a contestare la legittimita’ della decisione di appello in punto di compensazione delle spese.
Con i primi due motivi, deduce che la (OMISSIS) non aveva proposto appello, e non aveva in alcun modo contestato, in particolare, la propria percentuale di responsabilita’, ne’ di conseguenza aveva impugnato la condanna alle spese subita in primo grado in conseguenza della soccombenza. Deduce in conseguenza che si fosse formato il giudicato interno sul punto e che la pronuncia di condanna alle spese nei confronti della (OMISSIS) in suo favore relativa al primo grado e’ stata modificata senza impugnazione.
Con l’ultimo motivo deduce poi che le ragioni della compensazione addotte dal giudice di appello, che facevano riferimento alla complessita’ della vicenda trattata, coinvolgevano all’evidenza la questione in diritto della applicabilita’ o meno dell’articolo 141, relativa esclusivamente alla posizione del trasportato.
I motivi di ricorso di (OMISSIS), relativi solo alla liquidazione delle spese di lite, sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo del ricorso di (OMISSIS).
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza cassata e rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio e si atterra’ al seguente principio di diritto: “La persona trasportata su un veicolo a motore, che abbia subito danni in conseguenza di un sinistro stradale, puo’ invocare la responsabilita’ dell’assicuratore del vettore, ai sensi dell’articolo 141 cod. ass., anche se il sinistro sia determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato”.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso di (OMISSIS), assorbiti i motivi di ricorso di (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
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