Corte di Cassazione, sezione II, sentenza n. 737 del 19 gennaio 2012
La Seconda Sezione Civile, rielaborando le principali tappe della giurisprudenza sull’argomento e prendendo le distanze dalle (risalenti e limitate) pronunce in senso opposto, ha stabilito che l’alienazione, da parte di un coerede, dei diritti allo stesso spettanti su alcuni beni della comunione ereditaria, non fa subentrare l’acquirente nella comunione stessa, a meno che non risulti l’intenzione delle parti di trasferire l’intera quota spettante all’alienante.
Sorrento, 22 marzo 2012.
Avv. Renato D’Isa
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