Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza n. 12792 del 19 marzo 2013
Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma di quella pronunziata dal Tribunale della stessa città in composizione monocratica in data 1 dicembre 2009, appellata dal P.M. e dall’imputato, ha dichiarato l’odierno ricorrente colpevole dei reati di cui ai capi A) (riqualificato come tentata estorsione aggravata, secondo la contestazione originaria) – B) – C) – D) – E) – F) – G) – H), unificati dal vincolo della continuazione, condannandolo alle pene (principale ed accessoria) ritenute di giustizia, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili B.G. ed eredi MA., M. S., A.I. ed eredi V., C.G. ed eredi R., CA.TE. ed eredi P., e confermando nel resto la sentenza di primo grado (che aveva già dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui al capo A) – peraltro qualificato in sentenza come truffa aggravata – condannandolo al risarcimento dei danni in favore degli eredi di D.G. A.).
Le particolarmente corpose imputazioni (cui non può che rinviarsi nel dettaglio) sono collegate a vicende civilistiche di natura risarcitoria, in relazione alle quali l’imputato, agendo come legale dei congiunti di una serie di operai deceduti a seguito di gravi patologie presumibilmente contratte, secondo il tenore delle imputazioni, a seguito di prolungate esposizioni alle fibre dell’amianto mentre lavoravano presso società dell’indotto della società FINCANTIERI di (omissis), con minacce, ovvero con raggiri ed artifici, tentava di procurarsi o si procurava indebito profitto in danno delle persone offese, lucrando sulle somme ad essi riconosciute a titolo risarcitorio da FINCANTIERI. Hanno proposto ricorso per cassazione l’imputato e la parte civile M.S., entrambi con l’ausilio del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
RICORSO F.:
1 – violazione dell’art. 521 c.p.p., comma 2, artt. 522 e 604 c.p.p. (lamentando l’irritualità dell’intervenuta riqualificazione del reato di cui al capo A), con relativo vizio di motivazione, poichè contro il relativo provvedimento del primo giudice il P.M. non aveva fatto appello);
2 – violazione dell’art. 629 c.p., sempre in relazione al capo A) (lamentando in realtà vizio di motivazione per illogicità: il primo giudice aveva ritenuto documentato per tabulas che l’accordo transattivo oggetto delle vicende sottostanti all’imputazione fosse già stato firmato dall’odierno ricorrente, mentre la Corte di appello ha ritenuto tale circostanza non pienamente provata, ammettendo la possibilità che qualche copia dell’accordo non fosse firmata);
3 – violazione dell’art. 640 c.p., con vizio di motivazione, relativamente ai reati di cui ai capi da B) ad H), per essere state ingiustificatamente disattese le argomentazioni del primo giudice, che aveva ritenuto l’insussistenza dei fatti;
4 – violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), sempre in relazione ai reati di cui ai capi da B) ad H), per difetto degli elementi costitutivi dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno, la cui sussistenza è stata illegittimamente ritenuta con riferimento alla differenza tra l’onorario massimo consentito secondo la all’epoca vigente tariffa forense e quello richiesto, pur in difetto di un obbligo previsto dalla legge di attenersi ai predetti limiti tariffari, illegittima essendo all’epoca soltanto la deroga pattizia ai minimi;
RICORSO p. civ. M.:
1 – omessa motivazione in ordine all’esiguità del risarcimento danni riconosciuto alla parte civile ricorrente nonchè delle spese processuali liquidate in favore della stessa; omessa declaratoria di immediata esecutività della sentenza di condanna; omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della chiesta provvisionale.
Entrambi hanno concluso chiedendo annullarsi l’impugnata decisione in accoglimento dei rispettivi ricorsi, con ogni conseguenza di legge.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso dell’imputato è in toto inammissibile, perchè fonda su motivi manifestamente infondati.
Quello della parte civile è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA’.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purchè siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L’illogicità della motivazione, come vizio denunciatale, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074).
A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonchè i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Cass. pen., sez. 6, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di “travisamento della prova” (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell’ambito dell’apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
a) identificare specificamente l’atto processuale sul quale fonda la doglianza;
b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè dell’effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
d) indicare le ragioni per cui l’atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6, n. 35964 del 28 settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l’intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l’esistenza di una radicale incompatibilità con l’iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. “travisamento del fatto”, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Inoltre, anche il giudice d’appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell’impugnazione, giacchè le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione “oltre ogni ragionevole dubbio”, già adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139), e successivamente recepita nel testo novellato dell’art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilità dell’imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell’icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacchè, in precedenza, il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2, sicchè non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 239795).
1.6. Deve, infine, ritenersi illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. 6, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
1.6.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può, infatti, essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza, bensì la semplice non certezza – e, dunque, anche il dubbio ragionevole – della colpevolezza.
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto “se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”, formalmente introdotto nell’art. 533 cod. proc. pen., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, “presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull’affermazione di colpevolezza” (Sez. 6, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. 6, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. 2, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare – in riforma della precedente assoluzione -la sentenza di condanna sia dotata di “una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l’assoluzione non presuppone la certezza dell’innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza”.
Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell’imputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
1.7. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l’odierno ricorso.
Il RICORSO DELL’IMPUTATO. 2. Il primo ed il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente.
L’imputato aveva appellato la decisione con la quale il primo giudice aveva derubricato l’iniziale contestazione di tentata estorsione in quella di tentata truffa per violazione degli artt. 521 e ss. c.p.p.: in tal modo, egli ha investito la Corte della decisione sulla corretta qualificazione dei predetti fatti, senza alcun vincolo, se non quello derivante ex lege, in difetto dell’appello del P.M., dall’art. 597 c.p.p., comma 3.
E puntualmente la Corte, fermo restando il nocciolo del fatto storico sottostante, pur ritenendo doveroso riqualificare i fatti accertati più gravemente, secondo l’originaria contestazione, che riteneva corretta, ha espressamente avvertito che da ciò non poteva conseguire in danno dell’imputato un trattamento sanzionatorio più afflittivo, ed infatti ha considerato il relativo reato, nell’ambito del più ampio reato continuato del quale ha ritenuto accertata la commissione, quale mero reato satellite.
Deve aggiungersi che la Corte di appello ha dettagliatamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto più corretta l’originaria qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A) (ff. 6 – 13), con motivazione ampia, esauriente, logica e non contraddittoria, come tale non censurabile in questa sede, che il ricorrente non considera e cui nulla oppone, se non le proprie generiche ed assertive considerazioni, in violazione dei principi enucleati nel p.1.2. di queste considerazioni in diritto.
La Corte ha in proposito evidenziato che l’imputato non aveva proposto specifici motivi di appello per contestare la ricostruzione fattuale accolta nella sentenza di primo grado (f. 6), e per quanto riguarda l’assenza della sottoscrizione del F. in calce all’accordo transattivo de quo, asseritamente oggetto della pretesa estorsiva di cui all’imputazione, non ha fondato la propria decisione sul mero dubbio che potessero esistere copie dell’accordo transattivo del quale si discuteva non ancora firmate dal F. (che in cambio della firma pretendeva un esoso compenso), ma ha al contrario valorizzato plurime dichiarazioni testimoniali (f. 8 ss.), ed in particolare quella di D.G.C., non adeguatamente valorizzate dal primo giudice. E la natura estorsiva della pretesa (accompagnata dall’esplicita minaccia del F. di non firmare il testo dell’accordo qualora non gli fossero stati girati i due assegni de quibus e di far saltare la possibilità steste del componimento bonario) emerge dalla sua evidente non azionabilità, in difetto di un pregresso accordo inter partes sul punto.
Nessun effetto pregiudizievole è peraltro derivato all’imputato dalla mutata qualificazione giuridica del reato di cui al capo A), che non ha inciso sul trattamento sanzionatorio e, d’altro canto, lo stesso imputato non ha indicato quale sarebbe il pregiudizio subito, e quale l’effetto favorevole perseguito dai motivi di ricorso in esame.
2.1. Con riguardo al terzo motivo, ancora una volta la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividere la decisione di primo grado (ff. 13 ss.), con motivazione ampia, esauriente, logica e non contraddittoria, come tale non censurabile in questa sede (che il ricorrente non considera e cui nulla oppone, se non le proprie generiche ed assertive considerazioni, in violazione dei principi enucleati nel p.1.2. di queste Considerazioni in diritto), indicando puntualmente le contraddizioni e le lacune rilevabili nella motivazione del primo giudice e le risultanze immotivatamente trascurate, per concludere, quanto alle somme reclamate, che l’imputato aveva sapientemente fatto credere alle pp.oo. che le stesse gli spettassero o fossero comunque state già computate in suo favore da FINCANTIERI. Il primo giudice aveva ritenuto non dimostrato che le pp.oo. interessate fossero giunte alla sottoscrizione nel marzo del 2004 della transazione con FINCANTIERI s.p.a. senza avere esatta conoscenza della somma che FINCANTIERI si avviava a riconoscere loro a titolo di risarcimento del danno, del quantum preteso per sè dall’avv. F., e del fatto che l’importo (pari ad un quarto del risarcimento offerto a ciascuna famiglia) non fosse dovuto. A ciò era pervenuto valorizzando essenzialmente le dichiarazioni di A. I. e della figlia V.M., nonchè quelle di CA. T. e della figlia P.A..
La Corte ha, peraltro, motivatamente rilevato che queste ultime non erano state correttamente valutate (f. 15 ss.), e che non si era tenuto adeguatamente conto di tutta una serie di ulteriori dichiarazioni di altri congiunti di operai deceduti (f. 17 ss.), tutte concordi nell’escludere decisamente che il F. avesse concordato, od anche soltanto preventivamente chiesto, un compenso pari a ventimila Euro per ogni risarcimento concordato; d’altro canto, chi aveva parlato della fantomatica riunione preparatoria (peraltro, in termini non omogenei, quanto a data e luogo di svolgimento), non aveva neanche saputo indicare specificamente i nominativi dei presenti; la CA. aveva, infine, parlato di un colloquio individuale con il F., cui gli altri non avevano partecipato, a conferma dell’esclusione della tesi di un generalizzato accordo preventivo; infine, i D.G. avevano espressamente chiesto al F., su consiglio di una parente avvocato, a quanto ammontasse il suo onorario, ed i c. avevano conosciuto le notizie in questione, quanto all’ammontare del risarcimento offerto ed al compenso per l’avvocato, dal VI. (il sindacalista che aveva messo in contatto i congiunti delle vittime con l’imputato), ancora una volta a riprova del fatto che una riunione preliminare nella quale l’imputato aveva comunicato le notizie inerenti al quantum offerto da FINCANTIERI a titolo di risarcimento a ciascuna famiglia, ed al compenso che egli pretendeva, non vi era stata.
La Corte (f. 20 ss.) ha, inoltre, riepilogato, attraverso dichiarazioni testimoniali non adeguatamente valorizzate in primo grado, tutte motivatamente ritenute attendibili dalla Corte, anche perchè nella sostanza concordi, il clima emotivo nel quale gli accordi transattivi erano stati materialmente siglati, ricordando il particolare stato di prostrazione diffuso tra i congiunti dei lavoratori deceduti, e la loro incertezza sfociante spesso nella vera e propria soggezione a fronte della “sicumera” con la quale l’imputato aveva preteso da ciascuno la girata di due assegni trasferibili di importo pari a diecimila Euro ciascuno, dei quattro in totale corrisposti a ciascuno da FINCANTIERI; proprio la circostanza della predisposizione di quattro assegni (due non trasferibili di 50.000 e 10.000 Euro; due trasferibili, di 10.000 Euro ciascuno) aveva convinto molti della ineludibilità della pretesa dell’imputato (cui è risultata attribuibile l’iniziativa di chiedere l’emissione, tra gli altri, dei due assegni trasferibili, come dichiarato dalla teste S.).
Ed è stata infine motivatamente riepilogata (f. 23 ss.) la manovra – fatta di articolati e pazienti raggiri ed artifizi – posta in essere nel tempo per carpire la buona fede degli sprovveduti congiunti dei lavoratori deceduti, tutti versanti in gravi condizioni di disagio economico, facendo intendere loro (dopo averne inizialmente carpito i mandati alle liti con la lusinga di risarcimenti miliardari) soltanto in extremis la necessità di accettare il risarcimento (invero di per sè estremamente esiguo) concordato con i datori, come ultima possibilità disponibile, per non perdere tutto o rinviare l’incasso a tempi indefinibili, ed in realtà agendo soltanto per proprio profitto, per lucrare gli “esosi e vergognosi” (secondo la sua stessa difesa: f. 23) vantaggi patrimoniali perseguiti. A tal fine, l’imputato (f. 25 s.) si era ben guardato dal dichiarare con chiarezza i compensi pretesi, “e ciò proprio per beneficiare dell’effetto sorpresa nel momento di pretendere la girata degli assegni, per conseguire l’indubbio vantaggio, non altrimenti ottenibile, di un immediato pagamento senza dover affrontare le resistenze dei clienti e le loro possibili manovre dilatorie”.
Quanto fin qui osservato evidenzia la manifesta infondatezza del terzo motivo, essendo la Corte di appello legittimamente addivenuta, in riforma dell’iniziale assoluzione, all’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla base di una interpretazione alternativa e senz’altro maggiormente persuasiva del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
2.2. Con riguardo al quarto motivo, ancora una volta la Corte di appello (f. 27 ss.) con motivazione ampia, esauriente, logica e non contraddittoria, come tale non censurabile in questa sede, che il ricorrente non considera e cui nulla oppone, se non le proprie generiche ed assertive considerazioni, in violazione dei principi enucleati nel p.1.2. di queste Considerazioni in diritto, premesso che, ai sensi dell’art. 2233 c.c., la principale fonte di regolamentazione dell’ammontare del compenso per la prestazione intellettuale di avvocato risiede nell’autonomia negoziale, cioè negli accordi tra le parti, ha ribadito doversi escludere che un simile accordo fosse effettivamente intervenuto inter partes (precisando, nel caso degli eredi V., che “deve ritenersi che l’adesione, manifestata tacitamente alla pretesa dell’imputato sia stata viziata dalla falsa rappresentazione della destinazione di quella cifra a rimborsare spese sostenute dal F., dell’utilità della conclusione transattiva della lite in corso, valutata tale dai V. per lo stato di bisogno in cui si erano trovati anche in ragione delle esigenze di assistenza di un figlio ammalato, e della debenza della somma richiesta a titolo di compenso, quale parte necessaria dell’accordo stesso, nel senso che il suo mancato riconoscimento avrebbe determinato la perdita di quella chance”).
In difetto di un documentato accordo in deroga, il massimo tariffario che sarebbe stato possibile richiedere ammontava per ciascun nucleo familiare ad Euro 5.948,58.
3. Non può porsi in questa sede d’ufficio la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza: la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che “l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.” (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
LE STATUIZIONI ACCESSORIE. 4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso dell’imputato comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Il RICORSO DELLA PARTE CIVILE M..
5. Il ricorso della parte civile M. è fondato limitatamente all’omessa motivazione in relazione alla determinazione delle spese processuali, liquidate in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto dall’interessato, senza alcuna considerazione giustificativa che sia possibile valorizzare all’uopo: le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono, infatti, sottratte al sindacato di legittimità in relazione alla quantificazione entro i parametri di commisurazione, sempre che venga in proposito offerta congrua a logica motivazione, nella specie del tutto assente.
E’ manifestamente infondato nel resto, poichè il ricorrente non asserisce di aver chiesto la clausola ex art. 540 c.p.p.; non dovuta era la concessione di una provvisionale, in presenza della liquidazione dell’intero, peraltro adeguatamente motivata dalla Corte (f. 30), in termini non censurabili in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di F.S. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura delle spese in favore della parte civile M.S. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto e per la liquidazione delle spese del presente grado di giudizio. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del M..
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2012.
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