Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza del 17 settembre 2013, n. 21190
…omissis…
l ricorso è infondato.
In ordine al primo motivo la sentenza impugnata ha correttamente dato conto della desumibilità, in maniera certa, della data di decisione della sentenza di primo grado dal verbale d’udienza in cui si dava atto della decisione mediante emissione del dispositivo all’esito della discussione orale, atto ad integrare la motivazione successivamente depositata.
Peraltro va rilevato che la mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità della sentenza ove la cancelleria del Tribunale abbia comunicato alle parti costituite l’avvenuto deposito della decisione e non assume comunque rilievo allorchè l’impugnazione risulti tempestivamente proposta, come avvenuto nel caso in esame( Cass. n. 8297/1999; n. 7243/2006).
Priva di fondamento è la seconda censura.
La Corte di merito ha escluso, con adeguata motivazione, la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, evidenziando che la questione relativa alla validità del contratto traslativo del bene da parte del D. era stata introdotta dai convenuti, in via di eccezione, al fine di contrastare la richiesta di rilascio del bene fondata dall’attore sul contratto di comodato.
In particolare, la sentenza impugnata ha individuato il collegamento tra i negozi posti in essere dalle parti (stipulazione del patto di retrovendita a distanza di soli 15 giorni dall’atto di vendita;
sussistenza di posizioni debitorie dei coniugi S. – D.M. nei confronti del D.; concessione del bene in comodato che avrebbe consentito “il mantenimento della situazione di fatto nel perdurare della possibilità di riscatto del bene”) attestante l’intento delle parti, finalizzato al conseguimento “da parte dell’acquirente creditore di una garanzia per il caso di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria vantata nei confronti dell’alienante debitore e la configurabilità dei un patto commissorio.
Trattasi di decisione in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di patto commissorio, la cui sussistenza ben può essere desunta indirettamente da strumenti negoziali preordinati ad eludere il divieto previsto dall’art. 2744 c.c., per snaturamento della causa tipica del negozio (Cass. n. 5426/2010; n. 649/2010).
La nullità del contratto di compravendita per violazione del divieto del patto commissorio deriva, peraltro, dall’applicazione dell’art. 1344 c.c., ed è rilevabile di ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c., ove la nullità si ponga come ragione del rigetto della pretesa attorea, nella specie rapportata alla domanda di rilascio del bene in forza del contratto di comodato.
In ordine alla terza doglianza si osserva che il divieto del patto commissorio si estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto formale, una volta accertato che sia stato impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore. Il divieto di cui all’art. 2744 c.c., riguarda, infatti, il risultato giuridico ed economico perseguito dalle parti e non deriva, quindi, dalla natura astratta dei singoli atti posti in essere (Cass. n. 649 /2010; n. 2285/2006; n. 282/74). Va aggiunto che costituisce apprezzamento insindacabile del giudice di merito quello diretto all’accertamento della sussistenza del patto commissorio, quando sia immune da errori logico-giuridici, come avvenuto nella specie, avendo il giudice di appello ricostruito l’intera vicenda intercorsa fra le parti, ravvisando detto collegamento funzionale dei vari negozi intercorsi fra le parti.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2013
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