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La massima

Ove, in sede di cautelare, l’indagato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perchè non si può gravare il P.M. di una prova negativa e perchè è l’indagato che, in considerazione del principio della ed vicinanza della prova, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza del 1 marzo 2013, n. 9787

…omissis…

3. In punto di diritto, va premesso che, correttamente, il Tribunale ha rammentato, adeguandosi alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che “nella verifica dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321 c.p.p., comma 1, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma, valutando il fumus commissi delicti, deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, non occorrendo la sussistenza d’indizi di colpevolezza o la loro gravità, ma solo elementi concreti conferenti nel senso della sussistenza del reato ipotizzato” Cass. 37695/2008 Rv. 241632 – Cass. n. 23944/2008 Rv. 240521 – Corte cost. ord. n. 153 del 2007; Cass. 15448/2012 Rv. 253508.

4. In punto di fatto, come si è detto, risulta pacifico che:

a) migliaia di ricette mediche sono state falsificate: cfr esiti delle indagini effettuate e richiamate dal P.M. nel ricorso e dallo stesso tribunale nell’ordinanza impugnata;

b) il C.T. grafologo del P.M. “dopo aver accuratamente analizzato le ricette contrassegnate dalla lettera 13 (ossia quelle costituenti il corpo dei reati oggetto di contestazione), comparandole con quelle contrassegnate con la lettera A (ossia quelle non costituenti corpo del reato ma legittimamente prescritte da ciascun medico) oltre che con le firme – senza dubbio alcuno autentiche – apposte dai medici di base all’atto del ritiro dei ricettati, concludeva nel senso della autografia delle firme apposte dagli indagati …omissis… A tale ultimo riguardo, con riferimento alla posizione dell’indagato G. G., il consulente affannava con certezza l’autografìa della firma apposta sulle ricette B11 e B12 il che può ritenersi assolutamente appagante in ordine alla sicura riconducibilità della paternità di tali ricette all’indagato. In relazione, aitasi, alle posizioni degli indagati P.P. e MO

ad uguali conclusioni il consulente è pervenuto, rispettivamente, in ordine alle firme apposte sulle ricette B1 e B2 per il primo oda B1 a B5 nonchè la B12 per il secondo. Con riferimento, poi, alle posizioni defili indagati C.G., D.G.S., GR., L.C.I. e N. l’esito della consulenza grafologica risultava del tutto compatibile con la tesi accusatoria… Quanto all’indagato ME. F.O., inoltre, la medesima consulenza attribuisce alla mano del predetto la firma apposta su talune delle prescrizioni dell’indagato PA.Gi.. In particolare, il consulente afferma la compilazione e sottoscrizione da parte di ME. delle ricette a nome PA., contrassegnate con le lettere B9, B10, B11 e B12. In altri termini. ME.Fr.Ot. risulta aver certamente firmato talune ricette apparentemente assegnate al medico PA.”: cfr ricorso del P.M. in cui vengono riportati gli esiti della C.T..

Orbene il tribunale, pur a fronte del fatto che il reato di truffa è da ritenersi pacificamente commesso (sul punto è lo stesso tribunale che non ne dubita), pur essendo pacifico che il farmacista indagato non avrebbe potuto da solo commettere la truffa, pur avendo il P.M. accertato, sebbene a mezzo della Ct., che le firme apposte sulle ricette false erano riconducibili agli attuali indagati, ha ritenuto di respingere la richiesta di sequestro preventivo facendo leva, sostanzialmente su tre argomenti:

a) l’inattendibilità della Ct. grafologica;

b) la mancata prova che le firme apposte sulle ricette false fossero riconducibili agli indagati;

c) la possibilità che qualcun altro avrebbe potuto abusare di ricette firmate in bianco dai medici indagati.

Si tratta, invero, di argomenti tutti di poco momento.

4.1. Quanto all’opinabilità “dal punto di vista epistemologia)” della c.t. grafica, l’affermazione del Tribunale risulta apodittica e, quindi, non verificabile sul piano razionale e giuridico.

E’ vero che gli esiti della perizia grafica possono avere dei margini di opinabilità, ma è anche vero che le tecniche più moderne sono sempre più affinate e, grazie, anche alla combinazione dei vari metodi di indagini (cfr sul punto ad es. Cass. 15852/1990 Rv.

185897), i risultati spesso si connotano in termini di certezza.

Ma, al di là di ogni considerazione sull’attendibilità in sè della perizia grafica, quello che occorre stigmatizzare è la mancanza di ogni valutazione del tribunale sulle Consulenze prodotte dalle parti.

Il tribunale, infatti, avrebbe dovuto spiegare sulla base di quali elementi ed argomenti di natura tecnica, la Ct del P.M. non era sufficiente addirittura quale semplice indizio e perchè era completamente invalidata dalle CT degli indagati.

Il Tribunale, in altri termini, avrebbe dovuto spiegare perchè le CT degli indagati erano state ritenute più attendibili di quella redatta dal Ct del P.M., non potendosi certo trincerare dietro l’anodino argomento secondo il quale, siccome la Ct del PM presentava conclusioni in termini accusatorie mentre quelle della difesa concludevano in termini opposti, allora si annullavano reciprocamente.

Cosi ragionando il tribunale è venuto meno al suo ruolo fondamentale e cioè quello di valutare alcuni degli elementi importanti del compendio istruttorie finendo in una sorta di inammissibile non liquet.

Sul punto, di centrale importanza, il tribunale tace del tutto rendendo, quindi, la motivazione omessa e, quindi, censurabile sotto il profilo della violazione di legge.

Va, pertanto, affermato e ribadito il principio di diritto al quale il Tribunale dovrà attenersi in sede di rinvio, secondo il quale:

“In tema di perizia grafologica, la presenza di pareri discordanti impone al giudice, tenuto conto che un tale accertamento è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, di fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all’una piuttosto che all’altra valutazione”: Cass. 23613/2012 riv 252904.

Il secondo argomento addotto dal tribunale, dipende strettamente dal primo ed in esso resta assorbito.

4.2. Il tribunale, poi, in ordine al terzo argomento, è incorso in un’altra palese violazione di legge.

Ci si riferisce all’argomento secondo il quale le ricette in questione, anche se in ipotesi risultassero sottoscritte dagli indagati, potrebbero essere state abusivamente utilizzate da altri potendo essere state sottoscritte in bianco.

Nel caso di specie, il tribunale è incorso nella violazione di legge relativa, questa volta, alla distribuzione dell’onere probatorio.

Al P.m. spetta provare l’accusa e cioè che le firme apposte sulle ricette pacificamente false siano riconducibili agli indagati. Ove costoro deducano eccezioni o argomenti difensivi (come ad es.

l’abusivo utilizzo da parte di terzi di ricette firmate in bianco), spetta a loro provare il suddetto fatto o, quantomeno, allegare circostanze e fatti concreti, perchè non si può gravare il P.M. di una prova negativa e perchè sono gli indagati che, in considerazione del principio della ed “vicinanza della prova”, possono acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.

Pertanto, in sede di rinvio, il tribunale si atterrà al seguente ulteriore principio di diritto: “Ove, in sede di cautelare, l’indagato, deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perchè non si può gravare il P.M. di una prova negativa e perchè è l’indagato che, in considerazione del principio della ed vicinanza della prova, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva”.

5. In conclusione, l’ordinanza va annullata con rinvio per tutti gli indagati perchè tutti si trovano nella stessa posizione processuale.

Ovviamente, il Tribunale, in sede di rinvio, nel procedere al riesame delle singole posizioni alla stregua dei suddetti principi di diritto, avrà aver cura di valorizzare, con adeguata motivazione, gli elementi favorevoli o negativi a carico di ciascuno degli indagati in modo da pervenire ad una decisione che non li accomuni tutti indistintamente proprio al fine di consentire, ove l’ordinanza dovesse essere nuovamente impugnata, il controllo puntuale di ogni singola posizione.

P.Q.M.

annulla l’impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Crotone per nuovo esame.

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