Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 8 gennaio 2015, n. 295
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/06/2014 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’imputata l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Ciro – Presidente
Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/06/2014 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’imputata l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18.3.2014 la Corte d’appello di Catania rigetto’ l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare avanzata nell’interesse di (OMISSIS), imputata di estorsione aggravata ai sensi della Legge n. 203 del 1991, articolo 7 e condannata con sentenza del Tribunale di Catania del 15.7.2013 alla pena di anni 8 mesi 4 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.
2. Avverso tale provvedimento l’imputata propose appello ma il Tribunale di Catania lo rigetto’, affermando la permanenza delle ragioni gia’ espresse con ordinanza dello stesso Tribunale del 9.7.2013 non impugnata.
3. Ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a prescindere da un’inesistente preclusione endoprocessuale, manca una motivazione del persistere delle esigenza cautelari con particolare riferimento al pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha citato una sola dichiarazione della persona offesa (OMISSIS) dandone una valutazione contraria a quanto da (OMISSIS) riferito. Infatti (OMISSIS) ha affermato di non aver mai avuto contatti con l’imputata dal 1987, data di inizio della condotta delittuosa fino a qualche mese prima di quando, il 7.2.2011 fu sentito dagli operanti.
Sono state trascurate le ulteriori dichiarazioni di (OMISSIS) circa la cessazione della condotta delittuosa. Cio’ riverbera sulle esigenza cautelari. E’ contraddittoria la richiamata assoluzione dal reato di associazione mafiosa (rispetto al quale l’imputata aveva subito sei anni di custodia cautelare) con il richiamo al fatto che il marito (OMISSIS) sia stato invece condannato per tale delitto. E’ stato sottovalutato il periodo di custodia sofferto (con conseguenti periodo di liberazione anticipata) sicche’ verrebbe meno la proporzionalita’ rispetto alla pena residua.
E’ stata esclusa la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari anche supportati da braccialetto elettronico in ragione del contributo ai fini dell’estorsione mafiosa, trascurando che la persona offesa aveva cercato protezione da “(OMISSIS)” mantenuto fuori dal processo e che la condotta era cessata.
2. Avverso tale provvedimento l’imputata propose appello ma il Tribunale di Catania lo rigetto’, affermando la permanenza delle ragioni gia’ espresse con ordinanza dello stesso Tribunale del 9.7.2013 non impugnata.
3. Ricorre per cassazione l’imputata, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, a prescindere da un’inesistente preclusione endoprocessuale, manca una motivazione del persistere delle esigenza cautelari con particolare riferimento al pericolo di reiterazione. Il Tribunale ha citato una sola dichiarazione della persona offesa (OMISSIS) dandone una valutazione contraria a quanto da (OMISSIS) riferito. Infatti (OMISSIS) ha affermato di non aver mai avuto contatti con l’imputata dal 1987, data di inizio della condotta delittuosa fino a qualche mese prima di quando, il 7.2.2011 fu sentito dagli operanti.
Sono state trascurate le ulteriori dichiarazioni di (OMISSIS) circa la cessazione della condotta delittuosa. Cio’ riverbera sulle esigenza cautelari. E’ contraddittoria la richiamata assoluzione dal reato di associazione mafiosa (rispetto al quale l’imputata aveva subito sei anni di custodia cautelare) con il richiamo al fatto che il marito (OMISSIS) sia stato invece condannato per tale delitto. E’ stato sottovalutato il periodo di custodia sofferto (con conseguenti periodo di liberazione anticipata) sicche’ verrebbe meno la proporzionalita’ rispetto alla pena residua.
E’ stata esclusa la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari anche supportati da braccialetto elettronico in ragione del contributo ai fini dell’estorsione mafiosa, trascurando che la persona offesa aveva cercato protezione da “(OMISSIS)” mantenuto fuori dal processo e che la condotta era cessata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ generico, manifestamente infondato e svolge censure di merito.
Il ricorso e’ generico nella parte in cui, pur affermando che il Tribunale avrebbe travisato il senso della deposizione della persona offesa, si limita a richiamare tale deposizione.
Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimita’ il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validita’ del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).
Il Tribunale ha motivato il pericolo di reiterazione sulla scorta delle modalita’ della condotta (attivita’ estorsiva finalizzata ad agevolare un’associazione mafiosa) e dei precedenti penali dell’imputata.
In tale motivazione non vi e’ alcuna manifesta illogicita’ ne’ violazione di legge, alla luce della giurisprudenza di legittimita’.
Questa Corte ha infatti affermato che a seguito della Legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l’articolo 275, comma 1, lettera c), la pericolosita’ sociale, che giustifica l’adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto sia dalla personalita’ dell’indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicita’ delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosita’ dell’indagato mostra che con l’espressione “modalita’ e circostanze del fatto” il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l’espressione “comportamenti e atti concreti” ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioe’ alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosita’ rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona (Cass. Sez. 6A sent. n. 743 del 24.22.1999 dep. 29.03.1999 rv 214139).
Correttamente il Tribunale ha escluso ogni automatismo nella valutazione della custodia sofferta.
Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, e’ illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalita’ della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l’applicazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 dep. 22/04/2011 Rv. 249323).
Non e’ documentata, ma solo affermata la possibile utilizzazione di periodi di fungibilita’ della detenzione.
Infine, con riguardo alla sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il Tribunale ha motivato esplicitamente sulla ritenuta inaffidabilita’ dell’imputata ed implicitamente rispetto al fatto che si e’ in presenza di concorso di persone nel reato, sicche’ la misura gradata non e’ stata ritenuta idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ della ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’imputata trovasi ristretto perche’ provveda a quanto stabilito dal citato articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
Il ricorso e’ generico nella parte in cui, pur affermando che il Tribunale avrebbe travisato il senso della deposizione della persona offesa, si limita a richiamare tale deposizione.
Questa Corte ha infatti affermato che, in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimita’ il travisamento di una prova testimoniale ha l’onere di suffragare la validita’ del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37982 del 26.6.2008 dep. 3.10.2008 rv 241023).
Il Tribunale ha motivato il pericolo di reiterazione sulla scorta delle modalita’ della condotta (attivita’ estorsiva finalizzata ad agevolare un’associazione mafiosa) e dei precedenti penali dell’imputata.
In tale motivazione non vi e’ alcuna manifesta illogicita’ ne’ violazione di legge, alla luce della giurisprudenza di legittimita’.
Questa Corte ha infatti affermato che a seguito della Legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l’articolo 275, comma 1, lettera c), la pericolosita’ sociale, che giustifica l’adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalita’ e circostanze del fatto sia dalla personalita’ dell’indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicita’ delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosita’ dell’indagato mostra che con l’espressione “modalita’ e circostanze del fatto” il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l’espressione “comportamenti e atti concreti” ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioe’ alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosita’ rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona (Cass. Sez. 6A sent. n. 743 del 24.22.1999 dep. 29.03.1999 rv 214139).
Correttamente il Tribunale ha escluso ogni automatismo nella valutazione della custodia sofferta.
Infatti, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, e’ illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalita’ della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l’applicazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 16085 del 31/03/2011 dep. 22/04/2011 Rv. 249323).
Non e’ documentata, ma solo affermata la possibile utilizzazione di periodi di fungibilita’ della detenzione.
Infine, con riguardo alla sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, il Tribunale ha motivato esplicitamente sulla ritenuta inaffidabilita’ dell’imputata ed implicitamente rispetto al fatto che si e’ in presenza di concorso di persone nel reato, sicche’ la misura gradata non e’ stata ritenuta idonea a fronteggiare il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonche’ – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
3. Poiche’ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta’ della ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’imputata trovasi ristretto perche’ provveda a quanto stabilito dal citato articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
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