Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 31 gennaio 2014, n. 2147
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 23.4.1998, la Bianchi & Bellini s.n.c., rivenditrice di mobili, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di La Spezia, Z.C. per sentirlo condannare al pagamento della somma di 12.600.000, a saldo dell’acquisto di una sala da pranzo, oltre alla ulteriore somma di L. 6.011.000, importo decurtato originariamente dalla somma dovuta, quale incentivo previsto in caso di pagamento immediato, ipotesi non verificatasi nella specie.
Si costituiva in giudizio il convenuto assumendo che aveva integralmente corrisposto il prezzo della vendita, tanto che, in data 19.12.1997, gli era stato rilasciato lo scontrino fiscale per L. 10.000.000, in occasione del saldo del prezzo; che il mobilio acquistato era risultato difettoso, tanto che era stato necessario l’intervento della ditta Intra Mobili s.r.l., produttrice dei mobili oggetto di causa; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell’attrice e della Intra Mobili alla restituzione dell’importo versato, oltre al risarcimento del danno in via equitativa.
La società Intra Mobili, chiamata in causa dall’attrice, si costituiva eccependo la decadenza dalla garanzia ex art. 1495 c.c. e l’insussistenza dei vizi lamentati. Assunta la prova testimoniale, con sentenza 3.6.2002, il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda dell’attrice, condannava lo Z. al versamento della somma di Euro 6.404,07, oltre interessi; rigettava la domanda di pagamento della ulteriore somma di L. 6.011.000 e respingeva la riconvenzionale della convenuta.
Avverso tale sentenza lo Z. proponeva appello cui resistevano entrambe le società appellate.
Con sentenza depositata il 23.6.2007 la Corte d’Appello di Genova confermava la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile l’appello proposto da Z.C. nei confronti della Intra Mobili s.r.l. e respingendo l’appello dello Z. nei confronti della Bianchi & Bellini s.n.c. nonché l’appello incidentale della terza chiamata Intra Mobili s.r.l.; condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.
Osservava la Corte di merito che,benché i vizi dei beni mobili fossero stati riconosciuti dalla società venditrice e da quella chiamata in causa, non era provato il permanere dei difetti dopo l’intervento riparatore della ditta produttrice,né lo scontrino fiscale, emesso il 19.12.1997, provava il versamento della somma di L. 12.400.000, essendo il negoziante tenuto, comunque, ad emetterlo all’atto della consegna della merce all’acquirente.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Z.C. formulando quattro motivi con i relativi quesiti.
Resiste con controricorso la s.r.l. Arredamenti International (già s.r.l. Intra Mobili). L’intimata Bianchi & Bellini non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Il ricorrente deduce:
1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, laddove il giudice di appello aveva ritenuto non provata la sussistenza di difetti tali da giustificare una riduzione del prezzo,nonostante che dalla prova testimoniale fosse emerso il riconoscimento dei vizi da parte della società venditrice e della produttrice dei mobili;
2) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, per avere il giudice di appello valutato non correttamente le prove testimoniali acquisite, ritenendo inattendibile e generica la testimonianza resa da Z.G. , figlio del convenuto Z.C. ;
3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, laddove il giudice di secondo grado non aveva valutato in modo corretto le prove documentali, tenuto conto che lo scontrino fiscale emesso dalla venditrice il 19.12.97, in difetto di prova contraria, provava l’avvenuto pagamento della merce; la sentenza impugnata era, comunque, priva di adeguata motivazione in ordine alla prevalenza data alle prove testimoniali di controparte;
4) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere il giudice di appello valutato in modo non corretto la rilevanza dello scontrino fiscale emesso dalla Bianchi & Bellini, omettendo di tener conto della presunzione ex art. 2697 c.c., in ordine alla veridicità di quanto risultante dalle scritture contabili, con la conseguenza che sarebbe spettato al venditore dimostrare che lo scontrino suddetto non era stato emesso contestualmente al pagamento; non era, peraltro, indicata la ragione per cui sullo scontrino stesso non fosse stato riportato l’importo ancora dovuto dal debitore.
I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro evidente connessione con riferimento alla prova dell’integrale pagamento del prezzo della merce ed alla sussistenza di difetti della stessa, sono infondati.
Va rilevato, innanzitutto, che la domanda proposta in appello nei confronti di Intra Mobilie stata dichiarata inammissibile per la sua novità e, quanto alla domanda nei confronti della Bianchi & Bellini, la sentenza impugnata ha ribadito che dall’esame della prova testimoniale non era emerso “il permanere dei difetti dopo l’intervento riparatore della ditta produttrice” dei mobili, tale da giustificarne la riduzione del prezzo.
La Corte di merito ha, inoltre, escluso, con adeguata e corretta motivazione, che lo scontrino fiscale avesse valenza probatoria del versamento del corrispettivo dei beni in questione, avuto riguardo alla natura obbligatoria della sua emissione al momento della consegna della merce all’acquirente, a prescindere dal concreto pagamento del prezzo relativo e, sulla base della valutazione delle deposizioni testimoniali, ha ritenuto, comunque, non provato che fosse stato corrisposto il saldo del corrispettivo ancora dovuto. Non è dato, quindi,ravvisare alcun vizio motivazionale, risolvendosi le censure sul punto in un inammissibile diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, esulante dal sindacato di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.
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