Suprema Corte di Cassazione
sezione II
Sentenza 3 gennaio 2014, n. 56
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25069/2007 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1743/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine, il rigetto.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo – Presidente
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25069/2007 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), QUALI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1743/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso, in subordine, il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Prato con sentenza del 23.2.2004 rigettava le contrapposte domande di collazione ereditaria di donazioni indirette avanzate da (OMISSIS) e da (OMISSIS), in relazione alla successione ereditaria del loro padre, (OMISSIS).
Adita da (OMISSIS), la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata (e pronunciandosi anche su altri capi di domanda), accertava l’obbligo di (OMISSIS), e quindi degli eredi di lui, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, di conferire all’eredita’ di (OMISSIS) una villetta per civile abitazione sita in (OMISSIS), con i frutti dall’apertura della successione.
Riteneva la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, che l’immobile anzi detto era stato costruito da una cooperativa di cui il de cuius era stato socio fondatore e che le relative spese erano state sostenute esclusivamente dal padre. Lo stesso (OMISSIS) aveva confessato, in sede d’interrogatorio formale, che il padre gli aveva intestato la sua quota della cooperativa, senza alcun corrispettivo in cambio. Osservava, quindi (citando Cass. n. 5989/04), che quando l’oggetto della donazione indiretta e’ un immobile, l’effetto di liberalita’ e’ raggiunto mediante l’intestazione al beneficiario dell’immobile pagato dal donante, per cui oggetto della collazione ai sensi dell’articolo 737 c.c., e’ il bene e non il denaro impiegato per il suo acquisto. Nel caso di specie, la cessione della quota sociale non era stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per far entrare gratuitamente l’immobile nel patrimonio del beneficiario.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) ed (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), propongono ricorso, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Adita da (OMISSIS), la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata (e pronunciandosi anche su altri capi di domanda), accertava l’obbligo di (OMISSIS), e quindi degli eredi di lui, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, di conferire all’eredita’ di (OMISSIS) una villetta per civile abitazione sita in (OMISSIS), con i frutti dall’apertura della successione.
Riteneva la Corte territoriale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita’, che l’immobile anzi detto era stato costruito da una cooperativa di cui il de cuius era stato socio fondatore e che le relative spese erano state sostenute esclusivamente dal padre. Lo stesso (OMISSIS) aveva confessato, in sede d’interrogatorio formale, che il padre gli aveva intestato la sua quota della cooperativa, senza alcun corrispettivo in cambio. Osservava, quindi (citando Cass. n. 5989/04), che quando l’oggetto della donazione indiretta e’ un immobile, l’effetto di liberalita’ e’ raggiunto mediante l’intestazione al beneficiario dell’immobile pagato dal donante, per cui oggetto della collazione ai sensi dell’articolo 737 c.c., e’ il bene e non il denaro impiegato per il suo acquisto. Nel caso di specie, la cessione della quota sociale non era stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per far entrare gratuitamente l’immobile nel patrimonio del beneficiario.
Per la cassazione di tale sentenza (OMISSIS) ed (OMISSIS) e (OMISSIS), eredi di (OMISSIS), propongono ricorso, affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce la violazione ed “erronea” applicazione degli articoli 737 e 769 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Si sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha equiparato fra loro la fattispecie ipotetica della donazione indiretta di un immobile acquistato con denaro del donante e la fattispecie concreta della cessione della quota di una cooperativa, il denaro e la quota non sono assimilabili fra loro quali mezzi per procurare l’acquisto di un immobile al beneficiario. La cessione di una quota sociale, afferma parte ricorrente, non si accompagna al contestuale acquisto della proprieta’ dell’immobile, che puo’ seguire solo successivamente e neppure necessariamente alla liquidazione della societa’ e all’assegnazione del bene. Ne consegue (citando Cass. n. 502/03), che la quota sociale, non conferendo al socio un dirigo reale sul patrimonio societario riferibile alla societa’, che e’ soggetto distinto dalle persone dei soci, ma solo un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, e’ soggetta a collazione per imputazione, ai sensi dell’articolo 750 c.c.
Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: “se, ai fini della collazione di cui all’articolo 737 c.c., la donazione di una quota di partecipazione in (OMISSIS) a r.l. – della quale e’ sconosciuto il valore e si ignora se gia’ interamente acquistata dal donante -, successivamente utilizzata per l’acquisizione – acquisto dell’immobile, costituisce donazione diretta della quota stessa, con conseguente obbligo di collazione per imputazione ai sensi dell’articolo 750 c.c.”.
2. – Il motivo e’ infondato.
2.1. – Occorre preliminarmente rimarcare che parte ricorrente ha riportato il precedente di Cass. n. 502/03, cui intende richiamarsi, in maniera non corretta perche’ ingiustificatamente parziale. Cosi’ la massima di detta sentenza e’ resa a pag. 6 del ricorso: “la quota sociale, non conferendo al socio un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla societa’ che e’ soggetto distinto dalle persone dei soci, ma soltanto un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, e’ soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’articolo 750 c.c.”.
Orbene, la pronuncia n. 502/03 di questa Corte afferma, invece, che “mentre e’ soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’articolo 750 c.c., per i beni mobili, la quota di societa’, in quanto – non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla societa’, che e’ soggetto distinto dalle persone dei soci – attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalita’ previste dall’articolo 746 c.c., per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarita’ del diritto reale sulla universitas rerum dei beni di cui si compone, sicche’ – ove si proceda per imputazione – deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successione”.
Letta nel suo insieme e, soprattutto, con riferimento alla sua propria fattispecie, detta sentenza non dimostra nulla di quanto la censura tenta di accreditare. La massima richiamata, infatti, corrisponde ad un passo della motivazione in cui si osservava come i giudici d’appello avessero omesso di accertare se oggetto della donazione fosse stata la quota di partecipazione di una societa’ o la quota dell’azienda della societa’ stessa; omissione che questa Corte Suprema ritenne non casuale perche’ derivante dall’erroneo presupposto, manifestato dai giudici d’appello, che ove anche fosse stata donata la quota della societa’, l’oggetto della collazione sarebbe stato sempre costituito dalla quota dell’azienda. Detta sentenza, nell’affermare che una cosa e’ donare una quota di una societa’, altro e’ donare una quota d’azienda, di talche’ occorre accertare l’oggetto della donazione (cosa che in quell’occasione la Corte di merito non aveva fatto), non sostiene minimamente che non possa effettuarsi una donazione indiretta tramite la cessione di una quota di societa’. Nel caso citato l’alternativa di merito era tutta giocata fra donazione di beni della stessa tipologia (quote), ma di diverso oggetto (di societa’ o d’azienda). Su tale alternativa non si era innestata nel dibattito processuale una questione di donazione indiretta (di donazioni indirette si parla piu’ volte in detta sentenza, ma con riguardo a beni differenti), e non era dato alla S.C. di rilevare d’ufficio nuove questioni implicanti un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito.
2.2. – Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha effettuato un tale accertamento li’ dove ha affermato che “la cessione della quota sociale (…) non e’ stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per fare entrare gratuitamente l’immobile nel patrimonio del beneficiario”. Tale giudizio di fatto non e’ contrastato quanto ai parametri di sufficienza e di logicita’ giuridica della motivazione che lo sostiene. L’unico motivo proposto denuncia (nell’intitolazione come nella sostanza) non un vizio riconducibile all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma una violazione di legge, ed e’ corredato da un quesito di diritto la cui fattura, in quanto non immune da una parziale alterazione dell’accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, e’ solo a stento ed in parte rispettosa della tecnica di formulazione imposta dall’articolo 366 bis c.p.c..
2.2.1. – L’unica quaestio iuris che nel rispetto del fatto cosi’ come accertato dal giudice di merito puo’ enuclearsi dal quesito, e’ la seguente: se la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario, possa integrare una donazione indiretta dell’alloggio stesso, soggetta alla morte del donante a collazione ereditaria ai sensi dell’articolo 746 c.c..
2.2.2. – La risposta all’interrogativo appena riformulato non puo’ che essere affermativa.
La giurisprudenza di questa Corte in materia di collazione ha piu’ volte affermato, in fattispecie similari, che nel caso di donazione indiretta forma oggetto di collazione il bene ultimo che in definitiva il disponente intendeva donare. Cosi’ (a partire da Cass. S.U. n. 9282/92 fino a Cass. n. 20638/05) e’ stato ritenuto che nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’articolo 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro.
Mutando cio’ che v’e’ da mutare, il caso di specie non si sottrae all’applicazione espansiva del principio appena richiamato. In primo luogo e’ vana osservazione quella per cui la quota societaria e’ un bene in se’ che attribuisce un diritto di partecipazione esso stesso immediatamente donato. Bene in se’ e’ anche il denaro e ogni diritto trasferibile in maniera da produrre un arricchimento gratuito e di tipo indiretto, sicche’ la natura della quota non e’ argomento spendibile in un senso piuttosto che in un altro.
Cio’ posto, va osservato che la quota di partecipazione al capitale di una societa’ e’ un bene che puo’ racchiudere in se’ anche utilita’ di tipo diverso da quelle insite nella sola comunione di scopo, e che in aggiunta a queste possono consistere anche nel godimento diretto di beni societari presenti o futuri, a misura delle dimensioni, della compagine e dell’oggetto sociale. Non a caso la giurisprudenza di questa Corte ha talvolta affermato – sia pure in altro contesto – che le azioni e le quote delle societa’ di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e all’utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attivita’ sociale (cfr. Cass. nn. 18181/04 e 3370/04).
Nell’ipotesi di societa’ (OMISSIS), il cui oggetto sia la costruzione di alloggi da assegnare in proprieta’ ai soci, il collegamento della quota al bene non e’ espressione di un’aspettativa, ma di un vero e proprio credito nell’ambito del rapporto di scambio che lega la cooperativa al socio e che ha ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio, rapporto che si aggiunge a (senza confondersi con) quello puramente associativo da cui discende, invece, l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione (cfr. Cass. n. 11015/13).
Il distacco temporale tra la cessione della quota e l’assegnazione dell’alloggio e la possibilita’ che la cooperativa non realizzi il suo oggetto, costituiscono variabili eventuali che possono trovare rispondenza in qualsivoglia negozio indiretto. Non senza ragione, dottrina e giurisprudenza parlano piu’ propriamente di procedimento negoziale indiretto proprio per sottolineare la successione – necessariamente concettuale, eventualmente anche cronologica – tra negozio mezzo e negozio fine.
Nulla osta, pertanto, all’astratta configurabilita’ di una donazione indiretta dell’alloggio per il tramite della cessione gratuita della quota di partecipazione alla cooperativa, allo stesso modo in cui ogni altro mezzo giuridico dell’autonomia privata puo’ essere utilizzato per uno scopo diverso. L’accertamento del relativo procedimento negoziale indiretto, basato sulla volonta’ congiunta del disponente e del cessionario, compete al giudice di merito, la cui statuizione, ove sorretta da una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato della Corte di legittimita’.
3. – E poiche’ – come si e’ gia’ detto supra al paragrafo 2.2. – nella specie tale accertamento, effettuato dalla Corte territoriale, non e’ stato investito da alcuna idonea censura ai sensi del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., il ricorso va senz’altro respinto.
4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
Si sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, che ha equiparato fra loro la fattispecie ipotetica della donazione indiretta di un immobile acquistato con denaro del donante e la fattispecie concreta della cessione della quota di una cooperativa, il denaro e la quota non sono assimilabili fra loro quali mezzi per procurare l’acquisto di un immobile al beneficiario. La cessione di una quota sociale, afferma parte ricorrente, non si accompagna al contestuale acquisto della proprieta’ dell’immobile, che puo’ seguire solo successivamente e neppure necessariamente alla liquidazione della societa’ e all’assegnazione del bene. Ne consegue (citando Cass. n. 502/03), che la quota sociale, non conferendo al socio un dirigo reale sul patrimonio societario riferibile alla societa’, che e’ soggetto distinto dalle persone dei soci, ma solo un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, e’ soggetta a collazione per imputazione, ai sensi dell’articolo 750 c.c.
Formula, pertanto, il seguente quesito di diritto ai sensi dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie: “se, ai fini della collazione di cui all’articolo 737 c.c., la donazione di una quota di partecipazione in (OMISSIS) a r.l. – della quale e’ sconosciuto il valore e si ignora se gia’ interamente acquistata dal donante -, successivamente utilizzata per l’acquisizione – acquisto dell’immobile, costituisce donazione diretta della quota stessa, con conseguente obbligo di collazione per imputazione ai sensi dell’articolo 750 c.c.”.
2. – Il motivo e’ infondato.
2.1. – Occorre preliminarmente rimarcare che parte ricorrente ha riportato il precedente di Cass. n. 502/03, cui intende richiamarsi, in maniera non corretta perche’ ingiustificatamente parziale. Cosi’ la massima di detta sentenza e’ resa a pag. 6 del ricorso: “la quota sociale, non conferendo al socio un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla societa’ che e’ soggetto distinto dalle persone dei soci, ma soltanto un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, e’ soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’articolo 750 c.c.”.
Orbene, la pronuncia n. 502/03 di questa Corte afferma, invece, che “mentre e’ soggetta a collazione per imputazione, prevista dall’articolo 750 c.c., per i beni mobili, la quota di societa’, in quanto – non conferendo ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla societa’, che e’ soggetto distinto dalle persone dei soci – attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria, va compiuta, secondo le modalita’ previste dall’articolo 746 c.c., per gli immobili, la collazione della quota di azienda, che rappresenta la misura della contitolarita’ del diritto reale sulla universitas rerum dei beni di cui si compone, sicche’ – ove si proceda per imputazione – deve aversi riguardo al valore non dei singoli beni ma a quello assunto dall’azienda, quale complesso organizzato, al tempo dell’apertura della successione”.
Letta nel suo insieme e, soprattutto, con riferimento alla sua propria fattispecie, detta sentenza non dimostra nulla di quanto la censura tenta di accreditare. La massima richiamata, infatti, corrisponde ad un passo della motivazione in cui si osservava come i giudici d’appello avessero omesso di accertare se oggetto della donazione fosse stata la quota di partecipazione di una societa’ o la quota dell’azienda della societa’ stessa; omissione che questa Corte Suprema ritenne non casuale perche’ derivante dall’erroneo presupposto, manifestato dai giudici d’appello, che ove anche fosse stata donata la quota della societa’, l’oggetto della collazione sarebbe stato sempre costituito dalla quota dell’azienda. Detta sentenza, nell’affermare che una cosa e’ donare una quota di una societa’, altro e’ donare una quota d’azienda, di talche’ occorre accertare l’oggetto della donazione (cosa che in quell’occasione la Corte di merito non aveva fatto), non sostiene minimamente che non possa effettuarsi una donazione indiretta tramite la cessione di una quota di societa’. Nel caso citato l’alternativa di merito era tutta giocata fra donazione di beni della stessa tipologia (quote), ma di diverso oggetto (di societa’ o d’azienda). Su tale alternativa non si era innestata nel dibattito processuale una questione di donazione indiretta (di donazioni indirette si parla piu’ volte in detta sentenza, ma con riguardo a beni differenti), e non era dato alla S.C. di rilevare d’ufficio nuove questioni implicanti un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito.
2.2. – Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha effettuato un tale accertamento li’ dove ha affermato che “la cessione della quota sociale (…) non e’ stato il fine negoziale, ma lo strumento indiretto per fare entrare gratuitamente l’immobile nel patrimonio del beneficiario”. Tale giudizio di fatto non e’ contrastato quanto ai parametri di sufficienza e di logicita’ giuridica della motivazione che lo sostiene. L’unico motivo proposto denuncia (nell’intitolazione come nella sostanza) non un vizio riconducibile all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma una violazione di legge, ed e’ corredato da un quesito di diritto la cui fattura, in quanto non immune da una parziale alterazione dell’accertamento di merito contenuto nella sentenza impugnata, e’ solo a stento ed in parte rispettosa della tecnica di formulazione imposta dall’articolo 366 bis c.p.c..
2.2.1. – L’unica quaestio iuris che nel rispetto del fatto cosi’ come accertato dal giudice di merito puo’ enuclearsi dal quesito, e’ la seguente: se la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia finalizzata all’assegnazione dell’alloggio in favore del cessionario, possa integrare una donazione indiretta dell’alloggio stesso, soggetta alla morte del donante a collazione ereditaria ai sensi dell’articolo 746 c.c..
2.2.2. – La risposta all’interrogativo appena riformulato non puo’ che essere affermativa.
La giurisprudenza di questa Corte in materia di collazione ha piu’ volte affermato, in fattispecie similari, che nel caso di donazione indiretta forma oggetto di collazione il bene ultimo che in definitiva il disponente intendeva donare. Cosi’ (a partire da Cass. S.U. n. 9282/92 fino a Cass. n. 20638/05) e’ stato ritenuto che nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denaro impiegato per l’acquisto; pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell’articolo 737 c.c., il conferimento deve avere ad oggetto l’immobile e non il denaro.
Mutando cio’ che v’e’ da mutare, il caso di specie non si sottrae all’applicazione espansiva del principio appena richiamato. In primo luogo e’ vana osservazione quella per cui la quota societaria e’ un bene in se’ che attribuisce un diritto di partecipazione esso stesso immediatamente donato. Bene in se’ e’ anche il denaro e ogni diritto trasferibile in maniera da produrre un arricchimento gratuito e di tipo indiretto, sicche’ la natura della quota non e’ argomento spendibile in un senso piuttosto che in un altro.
Cio’ posto, va osservato che la quota di partecipazione al capitale di una societa’ e’ un bene che puo’ racchiudere in se’ anche utilita’ di tipo diverso da quelle insite nella sola comunione di scopo, e che in aggiunta a queste possono consistere anche nel godimento diretto di beni societari presenti o futuri, a misura delle dimensioni, della compagine e dell’oggetto sociale. Non a caso la giurisprudenza di questa Corte ha talvolta affermato – sia pure in altro contesto – che le azioni e le quote delle societa’ di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e all’utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attivita’ sociale (cfr. Cass. nn. 18181/04 e 3370/04).
Nell’ipotesi di societa’ (OMISSIS), il cui oggetto sia la costruzione di alloggi da assegnare in proprieta’ ai soci, il collegamento della quota al bene non e’ espressione di un’aspettativa, ma di un vero e proprio credito nell’ambito del rapporto di scambio che lega la cooperativa al socio e che ha ad oggetto l’assegnazione dell’alloggio, rapporto che si aggiunge a (senza confondersi con) quello puramente associativo da cui discende, invece, l’obbligo dei conferimenti e delle contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione (cfr. Cass. n. 11015/13).
Il distacco temporale tra la cessione della quota e l’assegnazione dell’alloggio e la possibilita’ che la cooperativa non realizzi il suo oggetto, costituiscono variabili eventuali che possono trovare rispondenza in qualsivoglia negozio indiretto. Non senza ragione, dottrina e giurisprudenza parlano piu’ propriamente di procedimento negoziale indiretto proprio per sottolineare la successione – necessariamente concettuale, eventualmente anche cronologica – tra negozio mezzo e negozio fine.
Nulla osta, pertanto, all’astratta configurabilita’ di una donazione indiretta dell’alloggio per il tramite della cessione gratuita della quota di partecipazione alla cooperativa, allo stesso modo in cui ogni altro mezzo giuridico dell’autonomia privata puo’ essere utilizzato per uno scopo diverso. L’accertamento del relativo procedimento negoziale indiretto, basato sulla volonta’ congiunta del disponente e del cessionario, compete al giudice di merito, la cui statuizione, ove sorretta da una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, si sottrae al sindacato della Corte di legittimita’.
3. – E poiche’ – come si e’ gia’ detto supra al paragrafo 2.2. – nella specie tale accertamento, effettuato dalla Corte territoriale, non e’ stato investito da alcuna idonea censura ai sensi del n. 5 dell’articolo 360 c.p.c., il ricorso va senz’altro respinto.
4. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, che liquida in euro 3.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.
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