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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 29 agosto 2013, n. 19894

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 7.4.1993 I.R. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, F.R. per ottenerne la condanna al pagamento della somma di l. 4.900.000, oltre interessi e rivalutazione, quale corrispettivo per 70 lezioni private di analisi matematica impartite, dall'(omissis) , al figlio del convenuto, studente della facoltà di ingegneria. Costituitosi in giudizio il F. assumeva che l’attore aveva prestato la propria opera a titolo amichevole per l’intermediazione di tale ing. S.. Assunto l’interrogatorio formale del convenuto ed espletata la prova testimoniale, con sentenza 26.8.2002, il Tribunale adito condannava il F. al pagamento di Euro 1549,37 oltre interessi legali, compensando fra le parti le spese di lite. Avverso tale sentenza il F. proponeva appello cui resisteva l’I. .
Con sentenza depositata il 19.5.2006 la Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado.
La Corte di merito riteneva provato il credito dell’attore per un numero di 50 lezioni di un’ora, per l’importo di L. 60.000 ad ora, sulla base delle dichiarazioni del F. in sede d’interrogatorio formale e delle deposizioni testimoniali rese dal S. (che aveva messo in contatto telefonico le parti ed aveva assistito al loro colloquio) e dal B. .
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il F. formulando due motivi con i relativi quesiti di diritto. Resiste con controricorso I.R. .

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 89, 1 comma del d.p.r. 31.5.1974 n. 417, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla nullità assoluta del contratto d’opera intercorso fra le parti, posto che l’attore, quale docente presso un istituto statale frequentato dall’alunno F.F. , non avrebbe potuto impartire allo stesso lezioni private;
2) violazione e falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla mancanza di valida prova sulla prestazione d’opera in questione, considerato che il teste B. aveva reso una testimonianza “de relato” sulla base di circostanze apprese dallo stesso I. ed essendo stato provato che le lezioni erano iniziate nel mese di (omissis) e non di (omissis) , avendo il teste S.M. dichiarato di aver preso contatti, nel mese di (omissis) , con il prof. I. per affidargli la preparazione all’esame di analisi matematica di F.F. ; erroneamente, quindi, la Corte territoriale aveva ritenuto congruo il numero di 50 lezioni indipendentemente dalla data d’inizio delle lezioni stesse. In via istruttoria e,subordinatamente all’accoglimento del ricorso, è deferito giuramento decisorio ad I.R. sulla data di inizio e sul numero delle lezioni impartite nonché sul compenso offertogli. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo, concernente la violazione del divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto, è inammissibile in quanto il relativo quesito di diritto attiene a questione nuova, non prospettata in appello. In ogni caso dalla sentenza risulta che l’allievo era studente universitario e non del liceo scientifico presso il quale insegnava l’attore; né il disposto dell’art. 89 del D.P.R. n. 417/1974 prevede alcuna nullità del contratto stipulato in violazione del divieto, ma solo una responsabilità disciplinare; una nullità è prevista unicamente per gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione del divieto di giudicare un allievo che abbia ricevuto lezioni private. La seconda censura è infondata, attingendo un apprezzamento di merito, laddove la Corte territoriale, con motivazione logica ed adeguata, come tale esente dal sindacato di legittimità, ha affermato che, indipendentemente dalla data di inizio elle lezioni, era congrua, rispetto all’oggettiva difficoltà dell’esame, la individuazione, in numero di 50, delle ore di lezione effettuate per la preparazione dell’esame stesso.
Quanto al corrispettivo orario è pertinente il richiamo alla deposizione del teste B. , sulle somme da lui corrisposte all’I. per analoga preparazione. Alla stregua di quanto osservato il ricorso va rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

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