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Il testo integrale [1]

 

In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all’art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di ‘compenso’ la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata;

In tema di spese processuali, non risultando ancora emanato il decreto di cui al comma 6 dell’art. 13 l.. n. 247 del 2012, cui è devoluta la determinazione della misura massima per il rimborso delle spese forfettarie, la disposizione di cui al comma 10 dei medesimo articolo 13 – che reintroduce la previsione del rimborso delle predette spese, in passato denominate “spese generali” -, deve ritenersi allo stato in concreto non operante.

Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai soli compensi, in difetto della documentazione di esborsi rimborsabili; non è dovuto il rimborso di spese ‘forfettarie’ o ‘generali’; sono dovuti gli accessori di legge (IVA e CPA)

 

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