SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

SENTENZA 21 giugno 2012, n.24643

RITENUTO IN FATTO

 

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 maggio (dep. 5 luglio) 2011, n. 835, ha confermato la sentenza resa in data 23 ottobre 2007, all’esito di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato l’odierno ricorrente colpevole dei reati di tentata estorsione posta in essere con minacce e violenza sulle cose (artt. 56 – 629 cod. pen.) e danneggiamento (art. 635 cod. pen.), commessi in danno di C. E. in (OMISSIS), in esecuzione del medesimo disegno criminoso, condannandolo, ritenuta la sussistenza delle attenuanti generiche, alla pena ritenuta di giustizia.

1.1. A fondamento della condanna, venivano essenzialmente valorizzate le dichiarazioni rese da G.A. (madre dell’imputato) e dal suo secondo marito, la persona offesa C.E.: l’imputato aveva reclamato la restituzione della somma di euro diecimila (corrisposta a titolo di risarcimento per i danni riportati in conseguenza di un incidente stradale occorsogli quando era minorenne, e mai messi concretamente a sua disposizione dalla madre), poi riducendo la pretesa ad euro duemila, usando violenza sulle suppellettili di casa, e minacciando che, al rientro in casa del C. (nel frattempo recatosi a sporgere denuncia), lo avrebbe ucciso con un coltellaccio da cucina.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, personalmente, E.I., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

1 – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 649 c.p., comma 1, n. 2 e art. 78 c.c., commi 1 e 2: erroneamente la Corte d’appello avrebbe negato l’operatività della predetta causa di non punibilità (in difetto, pacificamente, di atti di violenza alle persone), atteso che il C. ha sposato la G., madre dell’imputato, nell’aprile del 1997, e va quindi considerato come affine in linea retta, di primo grado, dell’imputato, secondo quanto disposto dall’art. 78 cod. civ.;

2 – inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 629 cod. pen.:

erroneamente il Tribunale avrebbe qualificato i fatti come estorsione (tentata), poichè nella specie ricorrerebbe, al più, un tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia e violenza sulle cose, in difetto di una condotta del tutto sproporzionata rispetto alle sue finalità restitutorie.

Il ricorrente ha chiesto conclusivamente l’annullamento (senza o con rinvio) della sentenza impugnata.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il primo motivo di ricorso è fondato: il suo accoglimento assorbe il secondo motivo.

1. L’art. 649 cod. pen. stabilisce la non punibilità del soggetto che ha commesso alcuno dei fatti previsti e puniti dal titolo 13^ del codice penale (delitti contro il patrimonio) in danno, tra gli altri, di un ‘affine in linea retta’; la disposizione, ai sensi dell’art. 649, comma 3 non si applica ai delitti previsti e puniti dagli artt. 628, 629 e 639 cod. pen., e ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza sulle cose.

Ciò premesso, deve ricordarsi che, ai sensi dell’art. 78 cod. civ., ‘l’affinità è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge’, e che, ai sensi dell’art. 78, comma 2, ‘nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge’.

Ne consegue che, nel caso in cui uno dei coniugi abbia un figlio nato da precedente matrimonio, ai fini dell’operatività della causa di non punibilità di cui all’art. 649, comma 1, n. 2, seconda ipotesi, il figlio del coniuge è affine in linea retta dell’altro coniuge.

E’, pertanto, evidente, per quanto riguarda l’odierna vicenda, che, a seguito del secondo matrimonio della G., madre dell’odierno imputato, con il C. (odierna p.o.), celebrato nell’aprile del 1997, l’ E., figlio della G., sia diventato affine in linea retta C., nello stesso grado di parentela in linea retta che lo lega alla madre.

1.1. Nessun dubbio può nutrirsi, pertanto, sulla non punibilità dell’ E. in ordine ai reati di danneggiamento e tentata estorsione (che rientrano tra quelli disciplinati nel titolo 13^ del codice penale) che gli sono stati ascritti. Quanto a quest’ultimo, è opportuno precisare che l’art. 649 esclude la non punibilità del reato di cui all’art. 629 cod. pen., ma la previsione non ricomprende i delitti tentati, in considerazione dell’autonomia di essi rispetto a quelli consumati, pacifica in giurisprudenza (da ultimo, Cass. pen., sez. 2, 27 febbraio 2009, n. 12403, Freguglia, rv. 244054:

‘L’esclusione dell’esimente per i delitti contro il patrimonio in danno di congiunti si riferisce, nel fare menzione dei delitti di rapina, estorsione e sequestro di persona a scopo di estorsione, alle sole forme consumate e non anche al tentativo’), oltre che in dottrina (per la quale il tentativo è ‘una fattispecie di reato autonomo risultante dalla combinazione di una norma principale – fa norma incriminatrice speciale – e di una norma secondaria – quella sancita dall’art. 56 c.p., che ha efficacia estensiva -, le quali danno vita ad una nuova figura di reato, pur conservando il medesimo nomen iuris della figura corrispondente di delitto consumato (…) La qualificazione del delitto tentato quale autonoma fattispecie di reato (rispetto a quello consumato) non risponde ad esigenze meramente classificatorie, ma produce rilevanti conseguenze pratiche: (…) nei casi in cui l’ordinamento ricolleghi determinati effetti giuridici alla commissione di reati specificamente indicati mediante l’elencazione degli articoli che li prevedono, senza ulteriori precisazioni, dovrà ritenersi che essi si producono esclusivamente per le fattispecie consumate e non anche per quelle tentate’).

1.2. Il principio, pacifico anche in giurisprudenza (Cass. pen., sez. 2, 14 dicembre 1998, n. 7441/1999, P.M. in proc. Cocchia, rv.212258), va, peraltro, precisato nel senso che, tenendo al tempo stesso conto dell’autonomia delle ipotesi di delitto tentato, e del principio di tassatività della norma penale, desumibile, quale corollario del principio di legalità, dall’art. 25 Cost., comma 2, (in applicazione del quale il legislatore deve esplicitamente stabilire tutto ciò che rientri nella sfera del ‘penalmente lecito’ e tutto ciò che, al contrario, rientri in quella del ‘penalmente illecito’, con conseguente divieto di analogia in malam partem in diritto penale, sancito espressamente anche dall’art. 14 preleggi), deve ritenersi che gli effetti giuridici sfavorevoli, previsti con specifico richiamo a determinate norme incriminatrici, vanno riferiti alla sola ipotesi del reato consumato e non anche al tentativo, trattandosi di norme – quelle sfavorevoli – di stretta interpretazione, le quali, in difetto di espressa previsione, non possono essere analogicamente riferite alla figure di delitto tentato (cfr., in argomento, anche Cass. pen., sez. 1, 15 aprile 1985, n. 1036, Perrotta, rv. 169309). Non sarebbe, pertanto, consentito, l’ampliamento per analogia in malam partem del novero dei reati per i quali la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen. non opera.

Ciò premesso, la possibile esclusione della tentata estorsione dal novero dei reati per i quali opera la causa di non punibilità in argomento va valutata unicamente con riguardo all’ultima parte dell’art. 649 c.p.p., comma 3, che esclude la non punibilità di tutti i delitti (e quindi anche di quelli tentati) commessi con ‘violenza sulle persone’: nel caso di specie, peraltro, l’ E. è stato riconosciuto colpevole di una tentata estorsione commessa senza violenza alle persone, ma unicamente con minaccia e violenza sulle cose, che ben rientra nell’ambito di operatività della causa di non punibilità (nel medesimo senso, Cass. pen., sez. 2, 15 marzo 2005, n. 13694, Scibile, rv. 231051: ‘Il tentativo di estorsione commesso con minaccia in danno del genitore non è punibile ex art. 649 cod. pen., in quanto le ipotesi criminose che rimangono escluse dalla sua operatività concernono solamente, da un lato, i delitti consumati, dai quali si distinguono, per la loro autonomia, le rispettive forme tentate, di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen.; e, dall’altro, tutti i delitti contro il patrimonio, anche tentati ma commessi con violenza, con l’esclusione, quindi di ogni rilevanza, al fine che interessa, di quelli commessi con minaccia; conforme, da ultimo, sez. 2, 27 febbraio 2009, n. 12403, Freguglia, rv. 244054, e 19 gennaio 2011, n. 18273, Frigerio, 250083).

1.3. Non appare condivisibile il contrario orientamento, espresso, in epoca recente da due sole decisioni della stessa sezione (Cass. pen., sez. 6, 18 dicembre 2007, n. 19299/2008, Casale, rv. 240500, e 4 luglio 2008, n. 35528, P.M. in proc. Paskovic ed altri, rv. 241512), e superato dalla giurisprudenza più recente, per il quale nella nozione di ‘violenza alle persone’, di cui all’ultima parte dell’art. 649 c.p., comma 3, rientrerebbe anche la violenza morale, perchè tutte le fattispecie criminose a cui sì riferisce la causa di non punibilità si connotano per l’equiparazione della violenza alla minaccia. Invero, il legislatore mostra inequivocabilmente di distinguere la valenza della ‘violenza:” e della ‘minaccia’ quale possibile elemento costitutivo di reati contro il patrimonio; per quello che, con riguardo al caso di specie più immediatamente rileva, la loro contemporanea menzione, ai fini dell’integrazione della materialità del delitto di estorsione (art. 629 cod. pen.) si rivelerebbe, accogliendo l’orientamento non condiviso, meramente tautologica, piuttosto che – come è necessario ritenere – descrittiva di due condotte ben distinte, la cui distinzione assume necessariamente rilievo anche ai fini dell’interpretazione dell’art. 649 c.p., comma 3, ult. parte.

2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen. in ordine ad entrambi i delitti che gli sono contestati.

 

P.Q.M.

 

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 649 cod. pen..

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *