Ticket medico

Il testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 aprile 2013 n. 17300[1]

Integra il delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. anche la indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale, tra le quali rientrano quelle concernenti la esenzione del ticket per prestazioni sanitarie ed ospedaliere, in quanto nel concetto di conseguimento indebito di una ‘erogazione’ da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di ‘contribuzione’ ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità.

L’assorbimento del falso ideologico nel delitto di cui all’art. 316-ter cod. pen. si realizza anche quando la somma indebitamente percepita o non pagata dal privato, non superando la soglia minima dell’erogazione (euro 3.999,96), integri la mera violazione amministrativa di cui al secondo comma dello stesso art. 316-ter


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/04/indebita-percezione-di-erogazioni-a-danno-dello-stato-per-chi-non-paga-il-ticket.html

Archivio sentenze ordinanze

sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2011/

sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2012/

sentenze-ordinanze/cassazione-penale-2013/

 

  Studio legale D’Isa

@AvvRenatoDIsa

 renatodisa.com

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *