Suprema Corte di Cassazione
sezione II
sentenza 15 ottobre 2013, n. 23346
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 9-10-1990 L.R. e M.V.D.L., proprietari di una antica villa padronale sita in Mulazzo di Pontremoli, assumevano che dopo 15 anni dalla ultimazione della tratta Pontremoli-Santo Stefano Magra della A15 Autocamionale della Cisa, nelle vicinanze della loro proprietà, a causa dell’aumento del traffico, erano insorte immissioni rumorose divenute intollerabili, tali da compromettere il godimento dell’immobile.
Gli attori, premesso di non potere più destinare la villa alla locazione stagionale, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Massa Carrara la s.p.a. Autocamionale della Cisa chiedendo dichiararsi che il rumore immesso da quest’ultima nell’immobile di loro proprietà superava il limite della normale tollerabilità, e condannarsi la convenuta alla realizzazione delle opere che, a seguito di CTU, venissero ritenute necessarie alla eliminazione delle suddette immissioni, nonché al risarcimento di tutti i danni.
Costituendosi in giudizio la convenuta contestava il fondamento delle domande attrici di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 18-12-2003 il Tribunale adito dichiarava fondata la domanda attrice in punto di risarcimento danni da immissioni sonore oltre il limite della tollerabilità, condannava la convenuta a corrispondere agli attori la somma di lire 698.000.000 per deprezzamento dell’immobile nonché l’ulteriore somma di lire 30.000.000 annue a far tempo dalla domanda per lucro cessante, con interessi moratori e rivalutazione secondo gli indici Istat.
Proposto gravame da parte della società Autocamionale della Cisa cui resistevano M.V.D.L. e gli eredi di L.R. F.R.-N., C.R.-N. e M.R.-N. la Corte di Appello di Genova con sentenza del 7-6-2008, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha determinato in via equitativa il lucro cessante nella somma onnicomprensiva di euro 7.746,85 annui per la durata di anni tre, ed ha confermato nel resto.
Per la cassazione di tale sentenza la spa Autocamionale della Cisa ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui M.V.D.L., F.R.-N., C.R.-N. e M.R.-N. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 844-1223-2043 e 2056 c.c. anche in relazione all’art. 46 primo comma della legge 25-6-1865 n. 2359, assume che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente non un danno ma un indennizzo per deprezzamento dell’immobile che al massimo avrebbe potuto avere fondamento sull’art. 46 citato, ma non certamente sugli altri articoli sopra richiamati, per i quali un danno da deprezzamento dell’immobile può scaturire esclusivamente da una immissione di rumore oltre la normale tollerabilità in assoluto non rimediabile, e non, come pure affermato dal giudice di appello e dalle CTU, eliminabile mediante idonei accorgimenti antirumore; quindi l’esistenza di un danno siffatto avrebbe dovuto rimanere sullo sfondo, ovvero funzionalmente subordinata alla eventuale mancata realizzazione delle barriere antirumore come individuate dalle CTU, restando per sempre preclusa nel caso opposto; pertanto nella fattispecie non è rinvenibile un danno da deprezzamento permanente, sussistendo semmai un danno da perdita di reddito derivante dalla impossibilità di locare a terzi l’immobile per il periodo di tempo in cui non siano stati realizzati i rimedi atti ad attenuare sensibilmente le immissioni rumorose riconducendole al di sotto delle soglie di normale tollerabilità.
Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per ave accertato un danno da decremento del valore di mercato dell’immobile denominato Villa Pavesi e delle superfici di sua stretta pertinenza per effetto delle immissioni sonore provenienti dal traffico autostradale, determinato nella misura del 27,5% del suo valore; invero il giudice di appello per un verso ha accertato l’esistenza di un nesso di causalità tra le immissioni rumorose ed il danno subito dal suddetto immobile per effetto della mancata realizzazione di rimedi pur ipotizzati dalle CTU ai fini dell’attenuazione delle immissioni stesse, e per altro verso ha riconosciuto un danno da svalutazione che prescinderebbe da ogni profilo di omissioni da parte della società concessionaria, e che deriverebbe “in re ipso” dalla semplice esistenza di un tratto autostradale nelle vicinanze dell’immobile, argomentando così in maniera contraddittoria o insufficiente; ed in realtà o il danno consegue alla presenza del tratto autostradale, ed in questo caso mancherebbe il nesso eziologico con le immissioni di rumore, o il danno stesso deriva dalla omissione delle iniziative volte a ridurre le immissioni, con la conseguenza che non può prospettarsi un danno da decremento del valore dell’immobile di carattere permanente, essendo sufficiente che l’esponente adotti i rimedi indicati per escluderlo alla radice; pertanto l’unico danno esistente è quello derivante dal mancato conseguimento di un reddito per l’intero periodo in cui le immissioni si sono verificate oltre la normale tollerabilità.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono in parte infondate ed in parte inammissibili.
Sotto un primo profilo si osserva che la Corte territoriale, premesso che gli attori nel primo grado di giudizio avevano chiesto un risarcimento dei danni per le immissioni provenienti dall’autostrada in seguito all’incremento del traffico pesante verificatosi nel tempo, e non un indennizzo come previsto dall’art. 46 della L. 25-6-1985 n. 2359 per danni verificatisi a seguito della costruzione dell’autostrada stessa, ha accertato, all’esito delle espletate CTU, sia la sussistenza delle immissioni eccedenti la normale tollerabilità conseguita all’incremento del traffico autostradale, sia la non contestata totale omissione da parte della società Autocamionale della Cisa degli accorgimenti di carattere tecnico indicati nell’elaborato peritale del 6-5-2002 per attenuare almeno detta rumorosità; pertanto, contrariamente a quanto dedotto dalla suddetta società, il giudice di appello ha confermato la fondatezza della domanda attrice sulla base delle risultanze istruttorie neppure censurate in questa sede in ordine al nesso di causalità tra la condotta ascrivibile alla attuale ricorrente ed i danni conseguenti alle suddette immissioni, danni quindi non derivanti dalla mera esistenza del tratto autostradale nelle vicinanze della proprietà della D.L. e dei R.-N.; i profili di censura in proposito sollevati dalla ricorrente sono quindi infondati.
Per altro verso poi si rileva che la Corte territoriale, preso atto della mancata adozione da parte della suddetta società dei rimedi idonei ad eliminare le immissioni per cui è causa, ha proceduto ad esaminare il motivo di appello relativo alla quantificazione del danno con riferimento sia al decremento di valore dell’immobile denominato “Villa Pavesi”, sia al mancato guadagno relativo alla circostanza che detta villa non era stata più concessa in locazione a causa dei rumori provenienti dalla vicina autostrada, accogliendo a tale ultimo riguardo parzialmente il motivo stesso; la sentenza impugnata peraltro non ha trattato la questione, pure sollevata dalla società Autocamionale della Cisa nei motivi in esame, relativa alla dedotta non risarcibilità di una parte del danno liquidato in quanto non definitivo, sul presupposto che l’eventuale adozione da parte della attuale ricorrente dei predetti rimedi tecnici idonei a riportare le immissioni rumorose nei limiti della normale tollerabilità limiterebbe il danno risarcibile a quello subito per tutto il periodo in cui tali accorgimenti non sono stati realizzati; pertanto la ricorrente, al fine di evitare una sanzione di inammissibilità per novità della censura, aveva l’onere – in realtà non assolto – non solo di allegare l’avvenuta deduzione della suddetta questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, per dar modo a questa Corte di controllare “ex artis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.
Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1226-2043-2056 e 2697 c.c., assume che erroneamente la Corte territoriale ha determinato il danno da mancata redditività dell’immobile per il tempo in cui le immissioni di rumore oltre la normale tollerabilità hanno avuto luogo nella misura equitativa di lire 15.000.000 annui per la durata di tre anni; infatti, avendo il giudice di appello ritenuto che le controparti non avevano provato la misura dei danni subiti con idonea documentazione fiscale o altrimenti, avrebbe dovuto radicalmente negare l’esistenza del danno stesso e non sopperire alla mancata ottemperanza all’onere della prova tramite l’applicazione di criteri equitativi.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha ridotto il danno relativo alla mancata locazione della suddetta villa a causa delle immissioni rumorose provenienti dalla vicina autostrada alla somma, onnicomprensiva anche degli accessori, di lire 15.000.000 annue per la durata di tra anni equitativamente determinata, non risultando comprovata la misura dei danni subiti con idonea documentazione fiscale od altrimenti; orbene è evidente che, mentre la prova dei danni è stata considerata sussistente, attesa l’accertata e non contestata sopravvenuta impossibilità di locare l’immobile per via delle suddette immissioni, la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente la prova relativa al “quantum” del danno stesso; pertanto vi è stata corretta applicazione dell’art. 1226 c.c., che conferisce al giudice l’esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, esercizio che presuppone che sia provata l’esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il suo preciso ammontare.
Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1223-1124 e 2056 c.c., rileva che, nell’ipotesi che l’interpretazione del dispositivo della sentenza impugnata porti a ritenere che, oltre la determinazione del danno a titolo di deprezzamento dell’immobile nella misura di lire 698.000.000 in linea capitale e dell’ulteriore danno di euro 7.746,45 annuali per la durata di tre anni, siano stati riconosciuti anche gli interessi e la rivalutazione, tale statuizione sarebbe erronea; infatti detti danni non erano stati determinati con riferimento al tempo dell’illecito, bensì a quello dell’effettuazione delle indagini istruttorie, ovvero l’anno 1997, ed il danno determinato equitativamente era stato quantificato all’atto del giudizio finale, e quindi al valore già attualizzato e non suscettibile, pertanto, di incremento né per rivalutazione né per interessi.
Il motivo è inammissibile.
Invero, poiché già la sentenza di primo grado aveva riconosciuto sulle somme determinate a titolo di risarcimento danni gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare tale statuizione accessoria in grado di appello, mentre tale onere non risulta assolto, cosicché sul punto si è formato ormai il giudicato.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 5.000,00 per compensi.
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