L’ingegnere non può pretendere un maggior compenso in funzione del mancato rispetto dei minimi tariffari in quanto secondo la Corte prevale l’accordo raggiunto tra le parti. Solo in mancanza di quest’ultimo si procede all’esame dei minimi tariffari
Suprema Corte di Cassazione
sezione II civile
sentenza 9 settembre 2016, n. 17854
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10478/2012 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1043/2011 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 22/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 4 motivo rigetto dei restanti motivi del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La (OMISSIS) spa propose opposizione contro il decreto ingiuntivo 6.2.2001, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Bari su ricorso dell’ing. (OMISSIS) per il pagamento di Lire 295.413.827 oltre interessi e accessori a saldo di corrispettivo per prestazioni professionali (attivita’ di coordinamento per la progettazione di un parcheggio multipiano dell’aeroporto). L’opposto resistette e l’adito Tribunale con sentenza 28.11.2005, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, condanno’ la committente societa’ a pagare la minor somma di Euro 38.824,96 (Lire 75.175.604), con gli interessi legali, previa detrazione degli acconti gia’ versati.
2 Il professionista impugno’ la decisione e la Corte d’Appello di Bari, con sentenza depositata il 22.11.2011, respinse il gravame osservando:
– che il professionista con la dichiarazione del 13.5.1999 aveva accettato le modalita’ di determinazione del compenso fissate dalla societa’ committente nella precedente richiesta;
– che l’eccezione di inderogabilita’ dei minimi tariffari era nuova e quindi improponibile in appello ai sensi dell’articolo 345 c.p.c., ma in ogni caso era destituita di fondamento, non risultando dimostrata l’inferiorita’ ai minimi tariffari dell’onorario determinato dalla societa’;
– che, con riferimento al tasso degli interessi, il richiamo al tasso ufficiale di sconto praticato dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 9 della Tariffa professionale vale solo per gli onorari determinati in base alla tariffa stessa ma non per quelli determinati, come nella specie, in base alle pattuizioni delle parti;
– che ai sensi dell’articolo 2233 c.c., la volonta’ delle parti e’ la fonte principale della determinazione del compenso del prestatore d’opera intellettuale, rispetto alla quale le tariffe svolgono un ruolo meramente sussidiario, sicche’ le parti hanno piena autonomia nella determinazione dell’onorario, al quale il professionista puo’ anche rinunziare, a meno che tale autonomia non sia limitata da apposite norme di legge.
3. L’ing. (OMISSIS) ricorre per cassazione deducendo quattro motivi illustrati da memoria ex articolo 378 c.p.c., a cui resiste con controricorso la (OMISSIS) spa (ora (OMISSIS) spa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo si denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione degli articoli 1321, 1322 e 1326 c.c., articolo 1362 c.c., commi 1 e 2, articolo 1363 c.c. e segg. e articolo 1430 c.c., nonche’ insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Partendo dalla assenza di contestazioni sulla qualita’ e quantita’ della prestazione resa e “sulla maggiorazione per l’urgenza” riconosciuta anche dal Tribunale, il professionista ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello di avere errato nell’interpretare la reale intenzione delle parti e richiama in proposito la nota del 26.4.1999 inviata dalla societa’ committente, la successiva dichiarazione sottoscritta dall’ingegnere nonche’ la nota della (OMISSIS) 31.8.2000 e il parere 1221/2000 con cui il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Bari ebbe a rideterminare di ufficio le spettanze professionali, rilevando l’erroneita’ della formula adoperata dalla societa’.
Secondo la tesi del ricorrente, da un semplice esame delle scritture contrattuali in atti, risulta chiaro che le parti non avessero inteso derogare alle tariffe professionali ma determinare il compenso sulla base delle tariffe stesse, come si evince dai ripetuti richiami alle tariffe professionali contenuti nella citata nota del 26.4.1990 e nella esplicita affermazione contenuta nella successiva nota 31.8.2000: e’ chiaro, dunque, che egli sottoscrisse la dichiarazione voluta dalla (OMISSIS) manifestando il proprio assenso ad essere retribuito nel modo predeterminato dalla (OMISSIS) nel rispetto delle tariffe professionali e quindi nella convinzione che il calcolo fosse corretto in riferimento alle tariffe in vigore. Ritiene pertanto che il richiamo era da intendersi fatto alle tariffe professionali, seppur attraverso una formula successivamente risultata errata. Di conseguenza – sostiene ancora il (OMISSIS) – sulla base dei principi che regolano la formazione del consenso e attraverso un corretto utilizzo delle regole di ermeneutica contrattuale, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere fondata la sua pretesa di vedersi liquidare le spettanze non gia’ secondo quanto previsto dalla (OMISSIS), ma secondo quanto indicato dall’Ordine degli Ingegneri nel citato parere; trattasi, a suo dire, di errore di calcolo che, ai sensi dell’articolo 1430 c.c., non determina l’annullamento del contratto, ma la semplice rettifica, dovendosi considerare la comune intenzione dei contraenti e valutare il comportamento degli stessi, anche successivo alla conclusione del contratto.
In definitiva, conclude il ricorrente, il problema non era quello di stabilire se vi fosse stato un accordo tra le parti (fatto non contestato), ma piuttosto quale fosse il contenuto di questo accordo e, soprattutto, se tale accordo contenesse una deroga consensuale alle tariffe professionali in vigore: su tali questioni la Corte d’Appello non ha motivato.
Il motivo e’ inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (articolo 366 c.p.c., n. 6).
L’interpretazione della volonta’ delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimita’ ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attivita’ svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicita’, congruita’ e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perche’ al giudice di legittimita’ e’ precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (tra le varie, Sez. 3, Sentenza n. 2560 del 06/02/2007 Rv. 594992; Sez. 3, Sentenza n. 24461 del 18/11/2005 Rv. 584822; Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013 Rv. 628585).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che il nucleo della censura verte proprio sull’interpretazione della dichiarazione sottoscritta dall’ingegnere il 13.5.1999, in risposta all’invito formale rivolto dalla societa’ committente (v. sentenza impugnata pag. 3), nonche’ sulla valenza probatoria del parere dell’Ordine professionale richiamato piu’ volte in ricorso: la trascrizione di tali atti in ricorso era assolutamente necessaria per consentire alla Corte di coglierne l’effettiva portata, ma il ricorrente, sottraendosi ad un preciso onere imposto dalla legge (articolo 366 c.p.c., n. 6), pretende oggi di disquisire sulla corretta interpretazione da dare ad atti il cui contenuto la Corte di Cassazione non e’ in grado neppure di verificare, non essendo di certo tenuta ad accedere al fascicolo processuale.
L’intero impianto della censura perde cosi’ definitivamente consistenza aggiungendosi – ma solo per completezza – che la Corte d’Appello ha tratto il proprio convincimento sulla esistenza di una deroga pattizia dal fatto che (OMISSIS), “sottoscrivendo in data 13.5.1999 e inviando alla spa (OMISSIS) (leggasi “(OMISSIS)”, ndr), la dichiarazione con la quale dava atto di conoscere ed accettare le modalita’ di determinazione dell’onorario in precedenza resegli note dalla stessa, dichiarazione richiesta a pena di nullita’ dall’invito a partecipare alla gara per il conferimento di tale incarico, a lui rivolto dalla predetta societa’, ha chiaramente manifestato la volonta’ di ottenere l’incarico de quo per il corrispettivo indicatogli dalla (OMISSIS) (leggasi ancora “(OMISSIS)”, ndr)” (v. pag. 3 sentenza impugnata): motivazione, questa, assolutamente adeguata e logicamente coerente.
2 Col secondo motivo si denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente contesta innanzitutto la ritenuta novita’ della eccezione di violazione dei limiti tariffari inderogabili evidenziando innanzitutto una contraddittorieta’ della sentenza per avere in altro passaggio rilevato l’insistenza del (OMISSIS) nella tesi della invalidita’ della pattuizione; richiama in ogni caso il contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado (ove si sosteneva appunto l’inderogabilita’ delle tariffe anche con richiami giurisprudenziali).
Sotto il profilo dell’articolo 2697 c.c., rileva di avere dimostrato, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello l’inferiorita’ dell’onorario ai minimi tariffari producendo il parere dell’Ordine professionale da cui emergeva appunto l’erronea deroga alle tariffe professionali. Rimprovera pertanto alla Corte di non avere dato alcun rilievo alla inderogabilita’ della tariffe.
Il motivo e’ privo di fondamento.
Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralita’ di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitivita’ delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 (Rv. 621882; Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 Rv. 590852).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello ha adottato plurime ed autonome rationes decidendi per rispondere alla censura sulla ritenuta derogabilita’ dei minimi tariffari: a) novita’ dell’eccezione in appello e dunque inammissibilita’ della stessa (v. pag. 3); b) infondatezza dell’eccezione per mancata prova della violazione dei minimi tariffari (pag. 4); c) ancora, infondatezza, stante la previsione dell’articolo 2233 c.c., che considera la volonta’ delle parti come fonte principale della determinazione del compenso, attribuendo rilievo sussidiario alla previsione tariffaria (pag. 4).
La critica contro quest’ultima ratio decidendi, del tutto autonoma e idonea da sola a sorreggere la decisione, e’ infondata.
Secondo il piu’ recente e ormai costante orientamento di questa Corte, infatti, il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’articolo 2233 c.c., pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’articolo 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l’inderogabilita’ dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella L. 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullita’, ex articolo 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioe’ dell’intera collettivita’, ma solo ad un interesse della categoria professionale (v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 21235 del 05/10/2009 (Rv. 610199; Sez. 1, Sentenza n. 26257 del 02/12/2005 Rv. 586229 soprattutto in motivazione; Sez. 2, Sentenza n. 1223 del 28/01/2003 Rv. 560030; Sez. L, Sentenza n. 10064 del 09/10/1998 Rv. 519615; Sez. L, Sentenza n. 4087 del 12/05/1990 Rv. 467106).
A tale consolidato indirizzo il Collegio intende oggi dare continuita’ perche’ esso privilegia appunto la liberta’ contrattuale, di cui e’ espressione anche la norma dell’articolo 2233 c.c.. A cio’ aggiungasi che, come pure rilevato in giurisprudenza, nella normativa citata dal ricorrente, manca una espressa disposizione diretta a sanzionare con la nullita’ eventuali clausole in deroga alle tariffe e che, sul piano logico, le norme sulla inderogabilita’ dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettivita’, ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non e’ configurabile – in difetto di espressa previsione normativa in tal senso – il ricorso alla sanzione della nullita’, dettata per tutelare la violazione di interessi generali. Quel principio di inderogabilita’, infatti, e’ diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignita’ della professione (sicche’ la sua violazione, in determinate circostanze, puo’ assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a render invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorche’ questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi (cosi’ Sez. 1, Sentenza n. 26257/2005 cit., in motivazione).
La tesi del ricorrente, che poggia su una giurisprudenza minoritaria e ormai da tempo abbandonata, non puo’ pertanto condividersi.
Sulla scorta di quanto esposto, la infondatezza della censura ad una delle autonome rationes decidendi (addirittura la piu’ importante), fa perdere di interesse le censure con cui si contestano le altre e cioe’ quella sulla novita’ della domanda e sul difetto di prova della violazione dei minimi tariffari.
3 Col terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (L. n. 143 del 1949, dopo le modifiche introdotte dall’articolo unico della n. 143/1958 come, a sua volta, modificato dall’articolo unico della n. 340/1976 interpretato autenticamente dalla L. n. 404 del 1977, articolo 6 e, per quanto rilevante, in relazione della L. n. 109 del 1994, articolo 17 comma 12 ter, nonche’, comunque, in relazione agli articoli 1339, 1418, 1419 e 2233 c.c..
Secondo il ricorrente la tariffa applicabile inderogabile nei rapporti tra privati per cui a suo dire deve optarsi per la tesi della nullita’ ex articolo 1418 c.c., per contrarieta’ a norme imperative e, in subordine, per la inefficacia con possibilita’ di applicazione dell’articolo 1339 c.c., anche al fine di evitare dubbi di costituzionalita’ in relazione all’articolo 3 Cost.. Richiama infine una massima delle sezioni unite del 2005 (la n. 18450).
Il motivo e’ infondato perche’ si scontra col consolidato orientamento di legittimita’ circa la rilevanza del principio di inderogabilita’ delle tariffe professionali e le conseguenze della sua violazione, di cui si e’ detto nella trattazione del secondo motivo e al quale senz’altro si rinvia per evidenti esigenze di sintesi espositiva, rilevandosi solo la non pertinenza al caso di specie della massima delle sezioni unite richiamata dal ricorrente, perche’ riguardante tutt’altra ipotesi e cioe’ quella relativa agli incarichi conferiti da enti pubblici.
4. Col quarto ed ultimo motivo si denunzia infine violazione della L. n. 143 del 1949, articolo 9, u.c. e l’omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Dolendosi dell’errore nella decorrenza del tasso di interessi, il (OMISSIS) rileva che avendo egli inviato la nota specifica il 28.7.2000 e un ulteriore sollecito di pagamento con raccomandata AR del 27.9.2000, gli interessi avrebbero dovuto essergli riconosciuti dal 29.9.2000 e non dalla domanda, come invece disposto dai giudici di merito, restando oscura la motivazione adottata dalla Corte d’Appello. Ritiene inoltre che la previsione di cui della L. n. 143 del 1949, articolo 9, u.c., sulla modalita’ di determinazione del tasso degli interessi e sulla decorrenza degli stessi (dopo 60 giorni dalla specifica) costituisca regola di carattere generale da applicarsi in ogni caso di omesso o ritardato pagamento, purche’ vi sia stata consegna della specifica. In ogni caso, si duole del mancato riconoscimento delle somme relative alla maggiorazione per urgenza (riconosciute invece dal Tribunale con sentenza passata in giudicato).
La censura e’ fondata per quanto di ragione anche se, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la sentenza di primo grado, confermata dalla Corte d’Appello, non aveva affatto ancorato la decorrenza degli interessi alla domanda giudiziale, ma solo “a far tempo dalla data di costituzione in mora…” (v. nota n. 9 a pag. 35 dello stesso ricorso, ove viene trascritta la relativa statuizione). Inoltre, sull’omesso riconoscimento della “maggiorazione per l’urgenza”, che il Tribunale gia’ avrebbe disposto, non si comprende l’interesse del ricorrente ad impugnare (articolo 100 c.p.c.), posto che la sentenza di appello non ha fatto altro che confermare integralmente la statuizione di primo grado, anche nel quantum.
Cio’ chiarito, e venendo invece al problema del tasso da applicarsi in concreto e alla sua decorrenza, va osservato che, secondo il disposto dell’articolo 9, comma 4 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti approvata con L. 2 marzo 1949, n. 143, “il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia”.
La disposizione, di carattere ampio, riguarda il pagamento di qualsiasi somma a saldo della specifica.
Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta una deroga convenzionale alla tariffa con riferimento alla determinazione del compenso, ma non anche sulla determinazione del tasso degli interessi che pertanto restano regolati, quanto al tasso e alla decorrenza, dalla disposizione citata: l’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte d’Appello non trova infatti alcun sostegno nella giurisprudenza di legittimita’ ed anzi questa Corte ha piu’ volte affermato che in tema di obbligazioni pecuniarie, costituiscono “interessi legali” non previsto dalla legge. Ne consegue che, in ipotesi di domanda di liquidazione del compenso proposta da un ingegnere o da un architetto, prevedendo l’articolo 9 della tariffa professionale, approvata con L. 2 marzo 1949, n. 143, che gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di onorari sono ragguagliati al tasso ufficiale di sconto e maturano dopo il decorso di sessanta giorni dalla consegna della specifica da parte del professionista, ai fini della doverosita’ del saggio e della decorrenza degli accessori, il giudice deve verificare unicamente la sussistenza dei presupposti indicati dalla citata norma (v. Sez. 2, Sentenza n. 11187 del 04/07/2012 Rv. 623134; Sez. 2, Sentenza n. 2149 del 14/02/2002 Rv. 552294; Sez. 2, Sentenza n. 13646 del 04/06/2010 Rv. 613378).
In conclusione, respinti i primi tra motivi, la sentenza va cassata in relazione al quarto e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ decidersi nel merito ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, mediante attribuzione al professionista degli interessi nella misura e con la decorrenza stabilita della L. 2 marzo 1949, n. 143, articolo 9, comma 4 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) e cioe’ dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica di cui alla nota del 28.7.2000, essendo del tutto pacifica la consegna della specifica in tale data.
La sostanziale soccombenza del ricorrente sul nucleo dell’impugnazione ne comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimita’, ferme restando le statuizioni adottate nel giudizio di merito.
P.Q.M.
rigetta i primi tre motivi di ricorso; accoglie il quarto motivo e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, attribuisce all’ing. (OMISSIS) gli interessi nella misura e con la decorrenza stabilita della L. 2 marzo 1949, n. 143, articolo 9, comma 4 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), cioe’ dal sessantunesimo giorno successivo alla consegna della specifica di cui alla nota del 28.7.2000.
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