Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 6885 del 20 marzo 2013
Svolgimento del processo
Il 22.9.2003 J. C., titolare del modello ornamentale n. 53012 depositato il 20.1.1988 e registrato il 22.1.l990, dopo aver omesso il pagamento della quarta rata della tassa annuale
presentava istanza di reintegrazione, sostenendo di non essere stato informato della scadenza, nonostante i diversi solleciti inviati al riguardo, e che l’inadempienza sarebbe stata imputabile al fatto che lo studio professionale che curava il modello in questione era stato soggetto a diverse fusioni con altri studi.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi concedeva all’istante trenta giorni per la formulazione di osservazioni contro il rilievo secondo il quale il titolare della privativa avrebbe dovuto sopportare le conseguenze del comportamento doloso o colposo dei propri ausiliari e, all’esito, rigettava richiesta.
Il 23.9.2005 il C. proponeva quindi ricorso contro detto provvedimento, invocando il disposto dell’art. 90 della precedente legge sulle invenzioni e dell’art. 193 dell’attuale codice della proprietà industriale, sostanzialmente ribadendo che l’inosservanza del termine sarebbe stata imputabile ad un errore sporadico o ad una svista isolata.
La Commissione rigettava il ricorso, rilevando che sarebbe stato onere dell’istante verificare la disponibilità assoluta del mandatario ad eseguire gli ordini impartiti ed a verificare la relativa esecuzione sicchè, in mancanza, l’omissione sarebbe stata a lui riferibile.
Contro quest’ultima decisione C. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’intimato resisteva con controricorso.
Entrambe le parti depositavano memoria.
La controversia veniva infine decisa all’esito dell’udienza pubblica del 19.2.2013.
Motivi della decisione
Con i motivi di ricorso C. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell’art. 90 R.D. 1939/1127 e vizio di motivazione, con riferimento all’addebito concernente l’omessa verifica dell’esecuzione dell’ordine di pagamento, e ciò in quanto nella specie sarebbe addirittura incolpevolmente mancato l’ordine per effetto della ignoranza circa la data di scadenza, della quale non sarebbe stata fornita notizia;
2) violazione dell’art. 193 d.lgs. 05/30, essendo stato nella specie applicato l’art. 90 della precedente legge, in contrasto con il principio secondo il quale nell’ipotesi di successione di norme ai casi non definiti sarebbero state applicabili le nuove norme sostanziali più favorevoli.
I due motivi di impugnazione devono essere esaminati congiuntamente poiché pongono essenzialmente la stessa questione, attinente alla contestata insussistenza dei presupposti normativi idonei a legittimare la decisione adottata, e sono infondati.
La Commissione Brevetti ha infatti ritenuto che non può considerarsi esaurito l’obbligo di diligenza incombente sul titolare dell’invenzione con l’allegazione di un preteso impedimento del mandatario, laddove una semplice verifica in ordine all’effettiva esecuzione del pagamento avrebbe evitato le conseguenze pregiudizievoli venutesi a determinare.
Più precisamente il collegio ha al riguardo evidenziato che “proprio la strutturalità dell’obbligo in questione deve in via di principio indurre il titolare di una privativa a curare per tempo che la disponibilità del mandatario ad eseguire i suoi ordini ed a verificare, sempre per tempo, che gli ordini siano stati eseguiti, onde eventualmente provvedere ai necessari atti”.
Alla luce dunque di tale valutazione di merito in ordine alla negligenza nel concreto manifestata dal C., sotto il duplice profilo dell’omessa verifica della incondizionata disponibilità del mandatario ad eseguire gli ordini impartiti dal mandante e del mancato controllo relativamente all’avvenuto adempimento dell’obbligazione di pagamento, risulta irrilevante la questione attinente all’applicabilità dell’art. 90 R.D. 29.6.l939, come affermato dalla Commissione, ovvero dell’art. 193 d.lgs. l0.2.2005, n. 30, come suggerito dal ricorrente.
Ed infatti la differenza fra le due disposizioni va individuata nel diverso standard di diligenza richiesto dalle due norme (la massima diligenza esigibile, secondo l’art. 90, a fronte della diligenza richiesta dalle circostanze, secondo l’art. 193), diversità che peraltro appare del tutto ininfluente ove si consideri che il giudicante ha ritenuto che il C., per le due ragioni sopra indicate, ha tenuto un comportamento negligente e tale quindi da porsi comunque in contrasto anche con il dovere di diligenza imposto a dalle circostanze esistenti.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Roma, l9.2.2013
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