Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza n. 27696 del 24 giugno 2013
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza in data 12.10.2011 il Gip del Tribunale di Paola, che procedeva a carico di S.M. per reati di natura fiscale, rilevato che la sede della società “GE.RI.VE.” risultava essere stata trasferita già dal 26.06.2006 a (omissis), ritenuta non sussistente connessione con gli altri reati, disponeva la separazione del giudizio limitatamente ai reati di cui ai capi B) e C) della rubrica in quella sede, sui quali riteneva la propria incompetenza territoriale, trasmettendo il giudizio su tali reati all’Autorità giudiziaria di Mantova.
2. Con ordinanza in data 04.12.2012 il Gip del Tribunale di Mantova, ritenuta a sua volta la propria incompetenza territoriale, sollevava conflitto negativo. Rilevava invero detto giudice come tra tutti i reati contestati all’imputato dovesse ritenersi vincolo di continuazione, essendo finalizzati ad eludere gli obblighi tributari; vi era dunque connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b); non essendo poi nota la località ove l’imputato aveva effettivamente occultato o distrutto la documentazione contabile, doveva prevalere la regola prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, secondo cui la competenza si apparteneva al giudice del luogo dell’accertamento del reato, nella fattispecie essendo irrilevante il domicilio fiscale (sede della società); doveva ritenersi pertanto competente il Gip del Tribunale di Paola, luogo dell’accertamento.
Motivi della decisione
1. Il sollevato conflitto negativo deve essere ritenuto ammissibile in rito, atteso che due giudici si sono entrambi ritenuti incompetenti a decidere lo stesso fatto, in tal mondo determinando uno stallo del processo non altrimenti risolvibile che con l’intervento regolatore di questa Corte.
2. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza territoriale del Gup del Tribunale di Paola. In tal senso deve anzitutto ritenersi inconferente, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il rilievo del giudice calabrese relativo allo spostamento della sede della società dell’imputato (da (omissis) a (omissis)), considerazione che il Gup di Paola non ancora, peraltro, ad alcun dato concreto, più specifico, relativo al luogo di materiale commissione dei reati in questione. Deve essere ritenuta corretta, invece, l’impostazione data alla questione dal Gip del Tribunale di Mantova. Va premesso che la competenza territoriale deve essere determinata sulla base della formulata imputazione, allo stato. Le imputazioni di cui si discute, allo stato, prevedono i fatti di occultamento ed omissione di esibizione agli Uffici finanziari della documentazione fiscale rilevante, nonchè di omesso versamento delle somme dovute. Per tali fatti non è indicato un luogo preciso e puntuale di commissione, nè – come si è già appena sopra rilevato – un luogo determinato risulta individuato da nessuno dei due giudici contendenti. Ciò posto, consegue che -in siffatta situazione – si debba far riferimento al criterio dell’accertamento tributario, quale luogo che incardina la competenza territoriale, secondo il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, con prevalenza rispetto al disposto dell’art. 8 c.p.p., ogni qual volta non sia possibile, per indeterminatezza, individuare un diverso luogo di commissione dei reati. Tanto, del resto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che, condivisa dal Collegio, va qui richiamata e ribadita (v. Cass. Pen. Sez. 3, n. 5791 in data 18.12.207, Rv. 238988, Motta).
3. In definitiva il conflitto va risolto dichiarando, per i reati in discussione, la competenza territoriale del Gup del Tribunale di Paola secondo il criterio dell’accertamento. Sarà quest’ultima Autorità giudiziaria a valutare eventuale continuazione con l’altro reato giudicato in tale sede, ma ciò non sposta la competenza territoriale che si determina comunque, nei termini anzidetti, sui reati in questione.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Gup del Tribunale di Paola cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2013.
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