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Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 25 gennaio 2013, n. 4091

…omissis…

Il ricorso è fondato.

Premesso che il rimedio esperibile per emendare la sentenza di condanna che ometta di provvedere sulle spese processuali è costituito unicamente dalla procedura di correzione degli errori materiali, e non anche dall’impugnazione. (Sez. 6, n. 38189 del 27/09/2011, P.G. in proc. Taraschi, Rv. 251049), si osserva che l’art. 130 c.p.p., comma 2 stabilisce che il procedimento di correzione di errore materiale si svolge secondo il rito camerale tipico previsto dall’art. 127 c.p.p., con instaurazione del contraddittorio mediante avviso alle parti e al difensore.

Ne consegue che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato de plano è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. b) e c) (conforme Sez. 3, n. 1460 del 03/12/2008 – dep. 16/01/2009, Sanna, Rv, 242270).

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente perchè provveda alla correzione di errore materiale mediante il procedimento camerale disciplinato dall’art. 127 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vicenza.

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