Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza del 21 settembre 2012, n. 16090

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, investita del gravame avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 29 maggio 2008, che aveva pronunciato sulle richieste di entrambi i coniugi, C.A. e M.A. , di modifica dell’assegno divorzile spettante alla M. e dell’assegno di mantenimento della figlia C.C. , ha confermato la riduzione a 1.000 Euro mensili dell’assegno divorzile e ha ripristinato l’assegno di mantenimento (di Euro 800 mensili) a favore di C.C. , tornata a convivere con la madre dopo la fine della convivenza di fatto con il suo compagno che aveva indotto il Tribunale a escludere la persistenza dell’obbligo di mantenimento a carico del padre.
Ricorre per cassazione C.A. affidandosi a cinque motivi di ricorso.
Si difende con controricorso M.A. e propone a sua volta ricorso incidentale basato su due motivi di impugnazione.
C.A. si difende con controricorso al ricorso incidentale e deposita memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso principale si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 5 comma sesto e nono della legge n. 898/1970 e successive modificazioni per avere omesso l’esame del parametro dell’adeguatezza dei mezzi nel caso concreto e in particolare la comparazione delle situazioni economiche dei due ex coniugi.
Il motivo è infondato perché la Corte di appello ha effettuato una comparazione delle condizioni patrimoniali e reddituali degli ex coniugi pervenendo alla conclusione per cui, da un lato, lo svolgimento di attività lavorativa da parte della M. non è tale da consentirle di conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e quindi giustifica la conservazione di un assegno di mantenimento in suo favore mentre, dall’altro, il lieve decremento reddituale del C. , la patologia da lui sofferta e il fatto di essere gravato dal contributo per il mantenimento della figlia inducono a confermare la disposta riduzione dell’assegno divorzile alla somma di Euro mille mensili.
Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’elevata capacità e potenzialità lavorativa della M. e sulla inesistenza di una situazione di inadeguatezza dei suoi mezzi economici dipendente da ragioni oggettive.
Il motivo appare infondato laddove denuncia una mancata valutazione da parte del giudice di appello sulle possibilità per il C. di conservare analogo tenore di vita rispetto a quello goduto nel corso della convivenza matrimoniale. Affermazione che si scontra con il chiaro riferimento della motivazione alla necessità di garantire un tendenziale ripristino della ripartizione reddituale pregressa al fine di ristabilire l’equilibrio delle condizioni economiche dei due ex coniugi. È invece inammissibile laddove richiede un riesame dell’intera posizione reddituale della M. al fine di tenere adeguatamente in conto le sue possibilità e potenzialità. Tale indagine costituisce infatti un compito del giudice di merito che contrariamente alle deduzioni di parte ricorrente è stato compiuto prendendo in considerazione la documentazione prodotta dalle parti.
Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 5 comma sesto e nono della legge n. 898/1970 e successive modificazioni e dell’art. 115 c.p.c. per aver omesso l’esame di tutti i parametri previsti dalla norma citata, disattendendo le prove che sono state raccolte nel processo. Omessa motivazione sul punto. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia adeguatamente valutato le risultanze istruttorie relative al godimento da parte della M. di rendite finanziarie e del lussuoso appartamento adibito a sua abitazione. Inoltre fa rilevare l’errore di valutazione nella stima del suo reddito da lavoro indicato nella somma percepita come stipendio ma al lordo delle imposte. Infine fa rilevare il ricorrente la mancata considerazione delle sue condizioni dì salute tali da renderlo parzialmente inabile al lavoro.
Il motivo è infondato perché nella determinazione dell’assegno da parte del primo giudice è stata valutata la titolarità da parte della M. della casa di abitazione. Non autosufficienti sono invece le deduzioni relative alla percezione di rendite finanziarie da parte della M. , non caratterizzate peraltro dal carattere della continuatività, e alla reale entità dei redditi netti percepiti dal C. mentre, come si è detto, la Corte di appello ha esplicitamente tenuto conto delle condizioni di salute del ricorrente.
Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo e controverso relativo ai parametri ed elementi regolatori del diritto e della quantificazione dell’assegno divorzile, rispetto al decreto del Tribunale di Roma. Violazione dell’art. 5 della legge 898/1970. In particolare il ricorrente lamenta che il fatto nuovo, emerso nel corso del giudizio di appello, del reddito da lavoro percepito dalla M. non è stato considerato dalla Corte di appello ai fini della valutazione della richiesta riduzione dell’assegno di mantenimento. L’affermazione del ricorrente è infondata per quanto si è detto con riferimento al primo motivo di ricorso.
Con il quinto motivo di ricorso principale si deduce violazione dell’art. 92 c.p.c. Condanna alle spese del grado di appello e di legittimità. Il motivo è inammissibile quanto alla richiesta di rivalutazione del comportamento processuale della M. e infondato quanto alla pretesa violazione dell’art. 92 c.p.c. che è stato correttamente applicato dalla Corte di appello.
Con il primo motivo di ricorso incidentale si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 5 comma nono della legge n. 898/1970 e successive modificazioni. La ricorrente incidentale ritiene che la situazione di particolare difficoltà economica in cui versa non sia stata adeguatamente valutata dalla Corte di appello. Il motivo è infondato per considerazioni del tutto speculari a quelle già spese con riferimento ai motivi del ricorso principale. Il godimento della casa di abitazione, la percezione di redditi sia pure non continuativi ma non irrilevanti consente alla M. , secondo il giudizio della Corte di appello, di conservare nella misura del possibile il tenore di vita goduto in corso e ciò esclude la sussistenza della dedotta violazione di legge.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai fini della determinazione del parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. La ricorrente incidentale lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto conto del ritorno presso la casa della madre delle due figlie. Il motivo è infondato in quanto, come si è detto, la Corte di appello ha espressamente tenuto conto delle mutate condizioni della figlia C. nei cui confronti ha ripristinato l’obbligo di corresponsione dell’assegno.
Quanto alle ulteriori circostanze che non hanno costituito oggetto del giudizio di merito non può che rilevarsi la preclusione al loro esame in questa sede.
I ricorsi vanno pertanto respinti e l’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Depositata in Cancelleria il 21.09.2012

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